[Area] La nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari: il nuovo testo unico di Claudio Castelli

Giustizia Insieme redazione a giustiziainsieme.it
Lun 9 Dic 2024 10:09:58 CET



La nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari: il nuovo testo unico 
[1]

di Claudio Castelli

Sommario: 1.Un nuovo testo unico era necessario sia perché imposto dalla 
legge, sia per superare la eccessiva discrezionalità prima esistente - 
2. Il D.Leg. 28.3.2024 n. 44 ha cambiato il quadro normativo ed ha 
dettato nuove regole su procedura, criteri, fonti di conoscenza e 
parametri di valutazione - 3. Il fine della scelta dei dirigenti deve 
essere non soddisfare le esigenze di carriera dei magistrati, ma 
garantire agli uffici la persona più capace con trasparenza - 4. Le due 
diverse proposte elaborate dalla Commissione Direttivi recuperavano le 
migliori esperienze passate sulle nomine: l'adozione di punteggi per 
merito e attitudini e l'introduzione di fasce di esperienze giudiziarie 
(non più di anzianità come nel passato). Proposte entrambe differenziate 
a seconda della tipologia di incarico (direttivo o semidirettivo, 
giudicante o requirente, di primo, secondo grado o di legittimità) e 
delle dimensioni dell'ufficio - 5. Elementi comuni alle due proposte era 
la pubblicità, la trasparenza, la standardizzazione delle domande. Anche 
se il Consiglio non si è posto il problema della "fuga" dagli incarichi 
direttivi e semidirettivi che vi è almeno per alcuni incarichi ed alcune 
zone del Paese - 6. La proposta per fasce di esperienze procede con due 
differenti modalità di selezione: - una per i posti semidirettivi, i 
direttivi di piccole e medie dimensioni e gli uffici specializzati che 
individua una fascia di 6 anni a partire dall'aspirante con maggiore 
esperienza o comunque avere un'esperienza in uffici omologhi a seconda 
degli uffici di 12 - 15 - 18 anni (civile, penale o specializzato) con 
una progressiva selezione sulla base di ulteriori requisiti molto 
specifici, - l'altra per i Tribunali di medie e grandi dimensioni, per 
le Corti e le relative Procure sulla base di una valenza decrescente di 
parametri derivanti dalle esperienze organizzative svolte - 7. La 
proposta per punteggi individua undici parametri che si rifanno agli 
elementi citati dal nuovo art. 46 octies (a partire da merito e capacità 
organizzativa) per poi articolare per ciascuno di essi un punteggio 
differenziato a seconda del tipo di incarico e di ufficio richiesto - 8. 
Entrambe le proposte recuperano le esperienze giudiziarie svolte, cosa 
diversa dalla tradizionale anzianità nel ruolo. Ed entrambi preservano 
la discrezionalità del Consiglio - 9. I limiti: il sistema per fasce 
rischia di essere eccessivamente automatico per gli incarichi per posti 
semidirettivi, direttivi di piccole e medie dimensioni e uffici 
specializzati e troppo discrezionale per gli altri posti - 10. Il 
sistema per punteggi è stato mal congegnato e in realtà privilegia 
eccessivamente l'anzianità e l'avere già svolto incarichi direttivi e 
semidirettivi oltre che tutte le "medagliette" conseguibili con nomine e 
incarichi di coordinamento - 11. Ora si tratta di superare critiche 
spesso preconcette e di far funzionare il sistema, superando gli opposti 
rischi di eccessivi automatismi o di eccessiva discrezionalità, con la 
disponibilità e capacità di verificarne e monitorarne la bontà, 
eventualmente apportando correttivi.

Links:
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[1] 
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