Sommario
Leggi e istituzioni
Sorvegliare e punire. (note sulla disciplina dei magistrati nel progetto di
"riforma" dell’ordinamento giudiziario), di Nello
Rossi
1. Il percorso della legge delega / 2. Ministro
della giustizia e Procuratore generale presso la Corte di cassazione
nel procedimento disciplinare: il sistema delle parallele
asimmetriche / 3. Obbligatorietà e facoltatività
dell’azione disciplinare: la problematica convivenza dei due
diversi regimi di esercizio dell’azione disciplinare / 4.
Verso un Ministro disciplinare? / 5. Il codice di disciplina secondo
la legge delega / 6. Conclusioni.
Due o tre cose su dati di traffico e tutela della privacy, di
Francesco De Leo
1. L’acquisizione dei dati di traffico. La cornice
costituzionale / 2. Il doppio binario e la necessità di
un giudice / 3. L’accusatorietà / 4. Il
decreto di acquisizione / 5. La conservazione dei dati di
traffico. Una falsa garanzia / 6. Internet / 7. L’indulgenza privatistica.
Non è solo questione di privacy. Appunti sulla
conservazione dei dati di traffico, di Giovanni Buttarelli
1. Alcune considerazioni introduttive / 2. L’altalena sul
tetto normativo / 3. Alcune “pseudo-garanzie” del
decreto legge n. 354/2003.
La disciplina della procreazione assistita: alcune questioni aperte,
diCarlo Flamigni
1. Una legge etica in un paese laico / 2. Esistono
vie di fuga per evitare le maggiori irrazionalità e
crudeltà? / 3. L’«inizio della vita
personale»: a) le acquisizioni della biologia / 4.
...: b) la posizione della Chiesa cattolica / 5. ...:
c) cenni sulla legislazione tedesca e svizzera / 6. La
legge italiana e la questione della possibilità di
crioconservazione degli ootidi / 7. Altri profili di
irrazionalità della legge.
Questione femminile e azioni positive, di Bianca Beccalli
È in corso una trasformazione veloce e
crescente nella composizione di genere della magistratura: le donne,
escluse fino al 1965, sono ora quasi il 40% dei magistrati, e sono
ben più della maggioranza dei nuovi vincitori di
concorso. Ma è esigua la loro presenza nei ruoli decisionali
importanti, negli incarichi extra-giudiziali, negli organi di
autogoverno, nella rappresentanza associativa e politica. Può
sorprendere questo? I due aspetti della trasformazione - la rilevante
femminilizzazione della professione, da un lato, e la relativa
marginalità delle donne, dall’altro - riproducono in un
contesto specifico processi in corso nella società civile e
nella politica in Italia: li riproducono in modo accentuato, data la
velocità della trasformazione; ed aprono i problemi sia di
come interpretare la marginalità femminile, sia di come
intervenire rispetto ad essa. I due problemi sono in buona parte gli
stessi che si pongono nella società civile e nella società
politica in generale, ma assumono un taglio particolare nel contesto
della magistratura. Richiamo innanzitutto le interpretazioni di
questa marginalità, che sono diverse e non necessariamente
incompatibili. Prendo quindi in esame le proposte di intervento
rivolte a superare tale marginalità (volutamente non la
chiamo, almeno per ora, “svantaggio”), soffermandomi su
una politica di azione positiva particolarmente netta e controversa,
quella delle quote. L’interpretazione deve precedere l’esame
degli interventi, di cui essa giustifica la proposta; solo in seguito
gli interventi vanno valutati nella loro legittimità e nei
loro effetti.
Obiettivo.
Come formare i magistrati: l’esperienza italiana e europea
La formazione dei magistrati: bilanci e prospettive, di Maria
Giuliana Civinini
1. Premessa /2. La formazione decentrata / 3. La formazione internazionale / 4. La formazione dei dirigenti / 5. La Scuola della magistratura.
I metodi della formazione, di Piergiorgio Morosini
1. Una formazione sui generis / 2. Obiettivi e strumenti della formazione / 3. Complessità del
circuito della formazione e ragioni del protocollo metodologico / 4. Strumenti metodologici e stili comunicativi / 5. I punti critici dell’attuale circuito formativo.
Insegnare la deontologia: una sperimentazione, di Maria Acierno
1. Premessa / 2. Il Consiglio superiore e la formazione
deontologica: a) deontologia e imparzialità / 3. segue
: b) deontologia e comunicazione / 4. Considerazioni
conclusive.
Quattro anni di formazione decentrata: una esperienza da noncancellare, di
Giovanna Ichino
1. Le tappe della formazione decentrata dal 1994 al 2004 /2. L’esperienza del
primo quadriennio / 3. Un bilancio: suggerimenti e prospettive per un
nuovo approccio formativo.
La preparazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati
nella Repubblica federale di Germania, di Leandro Valgolio
1. Formazione iniziale / 2. Formazione permanente /
3. Formazione decentrata / 4. Formazione a livello
federale / 5. Prospettive per il futuro
Il rinnovamento della Scuola della magistratura spagnola, di CarlosGomez Martinez
A partire dal 1997 il Consejo General spagnolo si
è proposto di istituire un modulo di formazione iniziale
del magistrato all’interno di una Scuola della magistratura
diversa per ruolo istituzionale e presupposti culturali rispetto a
quella nata nel periodo franchista come strumento di controllo e
omologazione della giurisdizione. La ricostruzione del percorso
compiuto è occasione per riflessioni generali sulla figura del
giudice, sui suoi bisogni formativi e sugli strumenti migliori per
aiutare la crescita di un giudice inserito nella società e
capace di coglierne le evoluzioni e le aspettative di giustizia.
La formazione del magistrato francese, di Marie-Laure Robineau
1. Cenni introduttivi sulla magistratura francese / 2. L’École
nationale de la magistrature / 3. La formazione / 4. Le sfide della formazione.
Dibattito. Quale progetto per la giustizia?
Authorities, unità della giurisdizione e governo della magistratura, di Giovanni Salvi
1. Premessa / 2. Come discutere di giustizia e politica
/ 3. L’unità della giurisdizione, le Autorità
indipendenti, la responsabilità / 4. Giurisdizione ordinaria e
amministrativa / 5. La dirigenza pubblica / 6. Il settore
disciplinare / 7. Il “controllo di legalità” e l’azione penale.
Ancora su conseguenze e presupposti della “riforma” dell’ordinamento giudiziario, di Alberto Burgio «Si è discusso abbastanza. Ciò che doveva cambiare è cambiato. Ora si vota e basta.
L’impianto generale è quello». Roberto Castelli, Corriere della Sera, 19 giugno
2004
Prassi e orientamenti
Essere genitori responsabili non è un diritto (note a margine di una
discussa ordinanza del Tribunale di Catania), di Maria Acierno
1.Il caso / 2. Le norme coinvolte / 3. Esame
critico del provvedimento / 4. Le possibilità di una
soluzione diversa.
Il danno non patrimoniale: dal danno futile al danno risarcibile, di
Damiano Spera
1. Premessa / 2. La risarcibilità del danno
non patrimoniale / 3. Identificazione del “danno ingiusto”/
4. I criteri della causalità di fatto o naturale / 5. I
criteri della causalità giuridica ed il rapporto intercorrente
tra l’art. 2059 cc e l’art. 2043 / 6. I nuovi contenuti
del danno non patrimoniale ex art. 2059 cc / 7. Evento naturalistico
e lesione dell’interesse costituzionale inerente alla persona.
/ 8. Alcune conclusioni / 9. Il tramonto del danno esistenziale: è
ancora possibile che risorga? / 10. Quali possibili “vie di
fuga” per la “dottrina esistenzialista”? / 11. Il
parametro costituzionale / 12. La non risarcibilità del danno futile
Osservatorio internazionale
Note sull’evoluzione del sistema di giustizia penale in Francia, di
Alberto Perduca
La legge Perben II, pubblicata il 10 marzo 2004,
completa il riassetto della giustizia penale in atto in Francia da un
decennio (pur in modo non lineare), nel senso di un incremento della
istanza repressiva, di un rafforzamento del ruolo della polizia e del
pubblico ministero rispetto a quello del giudice e di un complessivo
spostamento di poteri in favore dell’esecutivo.
L’intervento delle Nazioni Unite a Timor Est, di Luca Ferrero
1. Cenni geografici e storici / 2. 1982-1999:
il cammino verso l’indipendenza. Il referendum sotto l’egida
dell’ONU / 3. Il mandato dell’UNTAET:
Nation building mission / 4. Il ripristino
dell'organizzazione giudiziaria / 5. L’organizzazione
giudiziaria e i collegi speciali / 6. Legge applicabile,
sistemi giuridici e culture a confronto nel lavoro degli Special
panels / 7. Conclusioni.
Giurisprudenza e documenti
Il costo del pane (Gianfranco Gilardi)
I. Tribunale Torino – ordinanza 25 marzo 2004 – Associazione
panificatori
Torino c. GMC sas e altri
II. Tribunale Torino –
sez. IX civile – 30 aprile 2004 – ric. GMC sas e altri
La libertà personale è uguale per tutti. Corte
costituzionale e disciplina dell'immigrazione (Angelo Caputo)
I. Corte costituzionale – sentenza 8 luglio 2004 n. 223 – pres.
Zagrebelsky
– red. Mezzanotte
II. Corte costituzionale – sentenza 8 luglio 2004 n. 223 – pres.
Zagrebelsky
– red. Neppi Modona
Appello ai senatori sulla riforma dell'ordinamento giudiziario
Osservazioni dell'Associazione magistrati sul progetto di modifiche al processo
civile
Editoriale
Siamo,
forse, al dunque. Divisa su tutto, la maggioranza sembra infine
decisa a puntare davvero sulla riforma dell’ordinamento
giudiziario. Gli indizi sono univoci. Prima della pausa
estiva, alla Camera, il testo è stato blindato dal Governo che
ha posto la fiducia, impedendo persino un inizio di dibattito sul
maxiemendamento finale scaturito dai cervelli ministeriali e
dai saggi di partito; e ora il guardasigilli preannuncia, in
Senato, una corsia preferenziale e senza intoppi. A fronte di ciò
solo la parte migliore della cultura giuridica e l'associazionismo
giudiziario sembrano opporsi con convinzione e cogliere la portata
devastante di questo intervento nel sistema delle garanzie e
degli equilibri istituzionali. Noi – questa Rivista –
non staremo, rassegnati, a guardare. Se la riforma passerà
ne analizzeremo i (molti) profili di incostituzionalità,
segnaleremo le contraddizioni, seguiremo criticamente l'attività
del legislatore delegato. Ma ora vogliamo, ancora una volta, fermarci
sul segno della riforma, anche per sollecitare, almeno in
questo rush finale, una più ferma opposizione.
Modificare in questo modo lo status di giudici e
pubblici ministeri non è, solo, elargire un contentino
al ministro Castelli (altrimenti destinato a restare nella storia del
dopoguerra solo come l’artefice del più grande sfascio
organizzativo della giustizia); è – cosa assai
più grave - un tassello decisivo nell'operazione in atto di
contrazione dei diritti, di smantellamento dello Stato sociale, di
irrigidimento autoritario delle istituzioni. Per ridimensionare i
diritti e le libertà occorre indebolire chi, per Costituzione,
ne è tutore e garante: la Corte costituzionale, anzitutto, e
poi la magistratura. E questo è l'obiettivo della riforma.
Primo.
Essa prevede un complicato sistema di concorsi per
le funzioni di secondo grado e di legittimità: per diventare
giudici di appello o di cassazione i magistrati dovranno affrontare e
superare appositi esami. Nulla di strano - verrebbe da dire - in una
società improntata alla meritocrazia. Ma non è
così. In questo modo si sovvertiranno la cultura dei giudici e
il loro rapporto con la società. I concorsi infatti, a tutto
concedere, possono selezionare i giudici tecnicamente più
preparati. Ma non è questo il problema della giurisdizione che
richiede, al contrario, strumenti per realizzare una crescita
professionale di tutti i giudici, posto che tutti allo
stesso modo (a maggior ragione in primo grado) si occupano dei
diritti, della vita, dei beni, dell’onore dei cittadini. E poi
perché la preparazione tecnica è uno dei requisiti del
buon magistrato, alla cui realizzazione concorre ben altro:
l’equilibrio, l’educazione, la capacità di
ascolto, la sensibilità ai diritti (doti che non si
controllano certo con gli esami...).
Secondo.
I concorsi non serviranno a rendere i giudici migliori; ma
incentiveranno il conformismo, il formalismo, il disinteresse al
fatto (che è, invece, il cuore del giudizio). Da che
mondo e mondo essi non selezionano i migliori ma promuovono gli
omogenei. Ciò che si ripropone è un sistema
analogo a quello degli anni cinquanta, così descritto un
quarto di secolo fa da F. Cordero: «Influiva sulla
sintonia con il sistema di potere politico ed economico il fatto che
ogni magistrato in qualche modo dipendesse dal potere esecutivo
quanto a carriera; i selettori erano alti magistrati col piede nella
sfera ministeriale; tale struttura a piramide orientava il codice
genetico; l’imprinting escludeva scelte, gesti, gusti
ripugnanti alla biensèeance filogovernativa; ed essendo
una sciagura l’essere discriminati, come in ogni carriera
burocratica, regnava l’impulso mimetico». A coronamento
del sistema il ministro ha voluto aggiungere una ciliegina: ai
dirigenti del ministero, tornati alle funzioni giudiziarie, dovranno
essere assegnati posti direttivi o, comunque, di primo piano. Per chi
non avesse capito.
Terzo.
Giudici e pubblici ministeri – non inganni il
concorso unico e la finta opposizione dei pasdaran della
separazione delle carriere – saranno drasticamente divisi,
attraverso il meccanismo della prescelta all’atto del concorso
e della scelta definitiva dopo tre anni. L’omogeneità
ordinamentale di tutti i magistrati non è una dogma di
fede e, anzi, una seria separazione delle funzioni è opportuna
e troppo a lungo rinviata. Ma allontanare il pubblico ministero dalla
cultura della giurisdizione in un momento storico l'attuale è
una regressione pericolosa e illiberale. Sarebbe ora di uscire
dall'ambiguità delle formule e degli slogan per ricordare che
la polemica contro la «commistione fra ruoli propri delle parti
e ruoli propri del giudice, realizzata in capo al pubblico ministero
dal legislatore liberale del 1913» fu un cavallo di battaglia
del guardasigilli Rocco e del regime che lo esprimeva. Il seguito è
noto...