CRONACHE DAL CONSIGLIO
Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato
NOTIZIARIO N. 1 settembre - ottobre 2006
OGGETTO: PLENUM 27 e 28 settembre, 11, 12 e 25 ottobre 2006 e LAVORI DI COMMISSIONE
- Dal plenum
- Il trasferimento per incompatibilità dei dott.ri Lapadura e Agnoli;
- L'opzione tra le funzioni requirenti e giudicanti;
- Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi;
- Il parere sul decreto-legge in tema di intercettazioni telefoniche;
- Il parere sulle norme della legge finanziaria in materia di retribuzione e di blocco delle assunzioni dei magistrati;
- Sulla sostituibilità nelle cause civili del magistrato in aspettativa;
- L'intervento dei Procuratori della Repubblica nella determinazione delle piante organiche delle sezioni di P.G.
- Dalle Commissioni
Dal plenum
1.Il trasferimento per incompatibilità dei dott.ri Lapadura e Agnoli.
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Il plenum del 12 ottobre ha disposto il trasferimento d'ufficio del dott.
Nello Lapadura, aggiunto alla Procura della Repubblica di Roma, per
incompatibilità con familiari che svolgono l'attività di avvocato.
Si tratta di una vicenda che ha suscitato qualche disagio e malumore nell'ambiente
giudiziario romano, sia tra quelli che ritenevano che l'attività professionale
svolta dalla figlia e dal genero del dott. Lapadura determinasse una situazione
di oggettiva incompatibilità, sia tra quelli che ritenevano che si usasse nei
confronti del predetto un rigore nell'applicazione dei criteri non riservata ad
altri.
Il consiglio giudiziario si era espresso nel senso dell'esistenza
dell'incompatibilità anche se l'indiscusso prestigio e la linearità di
condotta professionale del collega avevano reso la decisione, per quanto
doverosa, molto sofferta.
Sulla base degli elementi di fatto acquisiti, il consiglio è arrivato alle
medesime conclusioni, segnando tuttavia una linea interpretativa in tema di
incompatibilità oggettivamente rigorosa che non potrà essere disinvoltamente
disattesa in futuro.
L'incompatibilità è stata infatti ritenuta molto tempo dopo che il problema
si era posto ed anche se era venuta meno una delle ragioni che avevano indotto
il consiglio giudiziario a ritenere sussistente l'incompatibilità, e cioè il
fatto che il dott. Lapadura fosse, quale aggiunto, responsabile del settore
dell'esecuzione.
La decisione, confermata dal plenum con emendamenti alla motivazione,
potrebbe favorire un'interpretazione secondo la quale le funzioni apicali di
procura in se stesse determinino l'incompatibilità, quando vi sia comunque da
parte dei congiunti svolgimento di attività professionale nel settore penale.
Pi lineare è il trasferimento disposto il 25 ottobre del dott. Francesco
Maria Agnoli, Presidente di sezione della Corte d'Appello di Bologna, il cui
figlio esercita la professione forense in Bologna esclusivamente nel settore
civile, lo stesso al quale era assegnato il padre magistrato.
Gli accertamenti effettuati avevano univocamente individuato l'anzidetta
situazione, nella quale si evidenziava anche il numero delle cause che il legale
aveva pendenti presso la sezione presieduta dal dott. Agnoli e l'impossibilità
rilevare che l'attività professionale di uno dei due fosse riconducibile a
specifici e diversi "sub-settori" della materia civile.
2. L'opzione tra le funzioni requirenti e giudicanti.
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All'esito dello studio da parte della III commissione delle problematiche
connesse alle ricadute sull'attività consiliare del nuovo ordinamento
giudiziario con riferimento particolare all'opzione per le funzioni giudicanti
o requirenti, nella seduta plenaria del 12.10.2006 è stata adottata all'unanimità
una delibera mirata ad interpretare e chiarire l'art. 16 del decreto
legislativo 5.4.2006 n. 160 in modo da dare ai colleghi, doverosamente, le
opportune indicazioni per operare la scelta entro il termine previsto del
28.10.2006.
La delibera ha ormai perso d'attualità, dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del ddl Mastella C 1780, che ha sospeso nella sua totalità il
decreto legislativo 160/2006.
Tuttavia, contiene alcuni importanti punti fermi, da segnalare:
- la revocabilità in ogni momento della domanda di passaggio, secondo i
principi regolatori del procedimento amministrativo; - la non interferenza della scelta sulle procedure di trasferimento in corso;
- l'estensione della possibilità di opzione ai magistrati di legittimità;
- l'ininfluenza del termine di legittimazione;
- la riserva di definire in seguito le modalità attraverso le quali i
magistrati interessati al passaggio di funzioni avrebbero potuto indicare la
loro preferenza per specifiche sedi.
E' sembrato fondamentale neutralizzare, infatti, il rischio per il
magistrato di trovarsi costretto a rifiutare il passaggio alla funzione
preferita per non trasferirsi in una sede troppo lontana da quella di
provenienza.
3. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.
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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e
semidirettivi:
- Presidente del Tribunale di Lucca al dott. Gabriele Ferro,
Presidente di sezione dello stesso tribunale; - Presidente di sezione del Tribunale di Verona al dott. Benedetto Macca,
giudice del Tribunale di Brescia.
4. Il parere sul decreto-legge in tema di intercettazioni
telefoniche.
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Nel plenum del 28 settembre il Consiglio ha approvato, all'unanimità, il
parere, richiesto dal Ministro della giustizia, sul decreto legge del 22
settembre in tema di "intercettazione telefoniche" (come
impropriamente recita la rubrica).
Si tratta di una delibera che valuta positivamente le finalità perseguite
dal decreto e la scelta di addivenire alla distruzione delle intercettazioni
illegali e abusive e nel contempo non è privo di indicazioni critiche sulla
tecnica legislativa adottata e su alcune specifiche previsioni o lacune.
In tal modo il Consiglio ha sottolineato - nonostante i dubbi espressi da
alcuni (in particolare Berruti) - la pi generale legittimità del proprio
intervento anche su profili tecnici dei provvedimenti legislativi ove incidenti
su diritti fondamentali o profili di conformità alla Costituzione.
Per altro verso il Consiglio ha dimostrato la propria capacità di esprimersi
anche all'unanimità
e con tempestività e non solo a cose fatte. Questa tempestività è utile, a
nostro avviso, anche per favorire e stimolare ulteriori contributi e
approfondimenti della magistratura associata e dei singoli Magistrati.
5. Il parere sulle norme della legge finanziaria in materia
di retribuzione e di blocco delle assunzioni dei magistrati.
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Il parere in esame, richiesto dal Ministro della Giustizia con nota del 3
ottobre 2006, ed approvato nella seduta del plenum dell'11 ottobre rappresenta
la terza delibera in cui il Consiglio, nei primi due mesi di attività,
manifesta appieno la capacità di esprimersi all'unanimità (dopo un'approfondita
discussione, anche partendo da posizioni iniziali diverse) e con tempestività
su questioni di indubbia rilevanza.
In particolare il parere in questione, licenziato nell'arco di una
settimana dalla richiesta, anche grazie ad un lavoro della commissione in sedute
straordinarie ed in composizione allargata, ha dato i suoi frutti, se,
unitamente all'attività svolta dall'associazione in un ambito pi
strettamente sindacale, il governo è approdato alla decisione di presentare un
emendamento che prevede l'abbandono del meccanismo previsto dall'art. 64 della
legge finanziaria; norma che modificava in modo radicale la struttura della
retribuzione dei magistrati, puniva i pi giovani e presentava uno specifico
riferimento al criterio meramente quantitativo della produttività,
disattendendo del tutto i precedenti pareri espressi dal Consiglio e dalla
stessa magistratura associata che anche in tema di retribuzione del magistrato
richiedevano interventi collegati a "valutazioni periodiche di
professionalità", basate su analisi della "quantità" e
"qualità" del lavoro svolto al fine di misurare la laboriosità, la
tempestività ed il grado di reale efficienza dell'attività giudiziaria svolta
dal singolo magistrato.
Due i punti rilevanti espressi nel parere.
- Il primo: rispetto alla disposizione dell'art. 57 il Consiglio evidenzia
forti perplessità in considerazione della situazione di crisi evidente dell'amministrazione
della giustizia, che sarà accentuata dalla impossibilità di sostituire, sul
versante dell'organico della magistratura, quantomeno tutti coloro che
lasciano l'ordine giudiziario. Perplessità che sfiorano il rilievo
costituzionale alla luce dell'incidenza negativa che la nuova previsione
potrà svolgere sull'applicazione del principio della ragionevole durata del
processo prevista dall'articolo 111 e del principio dell'obbligatorietà
dell'azione penale previsto dall'articolo 112 della Costituzione.
Lo stesso dicasi in relazione alla previsione di limitazioni di assunzione
del personale giudiziario, il cui livello di scopertura attuale, di per sè
eccessivo, non ammette ulteriori contrazioni, altrimenti vi è il rischio di
pregiudicare la doverosa ed auspicata ripresa di efficienza dell'amministrazione
della giustizia, mettendo anche in pericolo la stessa possibilità di mantenere
la già fallimentare situazione attuale. - Il secondo:la riduzione della retribuzione dei magistrati, operata
attraverso la disposizione dell'art. 64, incide direttamente sull'indipendenza
dell'ordine giudiziario e dei suoi singoli componenti, essendo disposizione
volta a mutare radicalmente e in maniera permanente la struttura della
retribuzione dei magistrati. L'indipendenza di un organo giurisdizionale,
ricorda il Consiglio, si realizza, infatti, anche mediante l'eliminazione
delle interferenze interne, con l'apprestamento di garanzie circa lo status
dei componenti nelle sue varie articolazioni, concernenti, tra l'altro, oltre
alla progressione in carriera, anche il trattamento economico (Corte
Costituzionale 16 gennaio1978 n. 1), ed evitando che i magistrati siano soggetti
a periodiche rivendicazioni nei confronti degli altri poteri dello Stato (Corte
Costituzionale 8 maggio 1990, n. 238).
Una previsione, quella dell'art.64, che penalizzando soprattutto la
retribuzione dei magistrati pi giovani, avrà l'effetto non auspicabile di
distogliere i migliori laureati in giurisprudenza dall'intraprendere la
professione di magistrato e quindi si correrà il rischio di possibili
"fughe" dall'ordine giudiziario verso altre attività pi
remunerative.
Si tratta, quindi, di una norma che non può essere considerata meramente
"finanziaria", ma che per il livello di interventi che prevede si pone
come "strutturale" rispetto alla carriera dei magistrati,
conseguentemente la sua sede naturale di trattazione non può essere quella
della legge finanziaria, ma eventualmente della riforma dell'ordinamento
giudiziario nella parte relativa all'accesso, alla formazione e alla carriera
dei magistrati.
6. Sulla sostituibilità nelle cause civili del magistrato in
aspettativa.
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Con una delibera del 27 settembre il Consiglio ha affrontato, in risposta ad
un quesito, il problema della sostituibilità nelle cause civili monocratiche e
collegiali del giudice collocato in aspettativa per motivi di salute; pi
precisamente la delibera affronta la questione, avendo riguardo al momento
processuale nel quale le cause civili sono trattenute in decisione e stanno per
scadere o sono scaduti i termini di deposito degli atti difensivi.
Per le cause collegiali la soluzione è piuttosto agevole, dal momento che la
norma in materia di deliberazione di cui all'art.276 c.p.c. non indica che il
relatore debba essere lo stesso giudice persona-fisica del giudice istruttore ed
ancora che il relatore debba essere necessariamente l'estensore della
sentenza, essendo prevista una diversa possibilità; pertanto, ben potrà la
nomina iniziale del giudice essere modificata con assegnazione ad altro
componente del collegio per la stesura della motivazione.
Per le cause monocratiche il problema del magistrato collocato in aspettativa
si attesta nell'intervallo di tempo che intercorre tra l'udienza di
precisazione delle conclusioni e la scadenza dei termini stessi.
Anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione e tenuto conto
di una precedente delibera consiliare, è sicuramente possibile la sostituzione
del giudice con altro magistrato dello stesso ufficio, ma, se questo si verifica
dopo la precisazione delle conclusioni, occorrerà rimettere la causa sul ruolo
con la fissazione di una nuova udienza.
7. L'intervento dei Procuratori della Repubblica sulla
determinazione delle piante organiche delle sezioni di P.G.
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Il 25 ottobre il plenum ha adottato una delibera che riguarda i rapporti tra
Procuratore generale presso la Corte d'Appello e Procuratore della Repubblica
presso i vari tribunali del distretto nel procedimento relativo alla
determinazione delle piante organiche delle sezioni di P.G. presso le Procure
della Repubblica.
E' stato riconosciuto che il Procuratore generale deve interpellare i
Procuratori della Repubblica al fine di potere utilmente rappresentare al
Ministro della Giustizia il proprio avviso sulle singole sezioni del distretto;
trattasi di un dovere il cui fondamento normativo va ricercato nell'art. 56,
comma I, lett.b) c.p.p. e che consente di far affluire dalle singole sedi quegli
obiettivi elementi di valutazione che saranno alla base di una compiuta
elaborazione del dimensionamento dell'organico adeguato alle attività che le
sezioni stesse sono chiamate in concreto a svolgere.
Dalla ricognizione degli interpelli potranno così emergere tutte quelle
problematiche relative alle dotazioni degli organici e consentire di risolverle
proficuamente.
Dalle Commissioni
1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di conferire i seguenti
incarichi direttivi e semidirettivi:
- Presidente della Corte di Cassazione al dott. Vincenzo Carbone,
Presidente aggiunto della stessa Corte; - Presidente del Tribunale di Casale Monferrato al dott. Vittorio Angelino,
Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale; - Presidente del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta al dott.
Piergiorgio Ferreri, consigliere della Corte d'Appello di Palermo; - Presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste al dott. Domenico
Massimo Miceli, consigliere della Corte d'Appello di Roma; - Procuratore della Repubblica di Udine al dott. Antonio Bianciardi,
sostituto procuratore generale della Repubblica di Venezia; - Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano alla dott.ssa
Luisa Dameno, Procuratore aggiunto della Repubblica di Milano; - Presidente di sezione del Tribunale di Milano alla dott.ssa Gabriella
Migliaccio, giudice presso lo stesso tribunale.
Per l'incarico di Procuratore della Repubblica di Avezzano sono
stati proposti il dott. Vincenzo Barbieri (Bergamo, Berruti e
Siniscalchi), Direttore generale della Direzione generale dei magistrati del
Ministero della Giustizia, ed il dott. Federico De Siervo (Maccora,
Patrono e Petralia), Ispettore generale capo presso il Ministero della
Giustizia.
Per l'incarico di Presidente del Tribunale di Civitavecchia sono
stati proposti i dott.ri Angelo Gargani (Bergamo, Berruti e Patrono) e Mario
Almerighi (Maccora e Petralia), entrambi presidenti di sezione del Tribunale
di Roma; si è astenuto Siniscalchi.