Condizioni per un’alleanza tra giuristi

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«Magistrati, avvocati, giuristi: la necessità di un’alleanza»: il titolo dato alla sessione in cui si inserisce questo mio intervento è costruito su una metafora mite, ma di segno militare. Perch una alleanza fra ceti professionali formati da un ceppo culturale comune, caratterizzati però da caratteri istituzionali peculiari, che quotidianamente entrano in rapporti di confronto e, talora, di scontro istituzionalmente regolato? La lettera di invito, delineando un quadro di «attacco ai diritti» in una situazione grave, propone una chiave di lettura: alleanza per la difesa delle condizioni (che appaiono «a rischio», sotto attacco) del normale modo di lavorare e di confrontarsi delle diverse professioni di giuristi teorici e pratici. I fronti di rischio sono molti, e sono oggetto di attente analisi. Intervenendo in questa sede come giurista e come avvocato, vorrei partire da alcune riflessioni di fondo che chiamano in causa il ruolo del giurista, per poi passare al tormentato rapporto fra avvocati e magistrati (con particolare riferimento al «penale»).

1. Il contesto nel quale il nostro lavoro di giuristi acquista senso e dignità è lo Stato di diritto e di democrazia liberale fondato sulla filosofia politica dell’illuminismo. E' dentro questa cornice istituzionale e culturale, che il rapporto fra cultura giuridica e professioni giuridiche, e fra le diverse professioni, può svolgersi come rapporto dialettico fra ragioni diverse che si confrontano, cercando verifica e composizione.
Nel modello illuministico, l’aspetto liberale (e democratico) e l’aspetto razionale sono strettamente connessi; e restano connessi, pur se in modo pi problematico, anche dopo il disincanto rispetto alle ideologie del diritto naturale. La ragione è presupposto fondante delle istituzioni politiche e giuridiche. L’esercizio delle libertà è (aspira ad essere) esercizio della ragione: è, ad un tempo, diritto inviolabile del cittadino, non funzionalizzato a fini eteronomi, e condizione della democrazia politica. Dietro il principio di maggioranza quale fondamento del governo politico, e quindi dietro il primato della legge emanata dal Parlamento, sta l’idea (o utopia regolativa) di una volontà quanto pi possibile condivisa, formata e verificata attraverso un confronto pubblico ‘orientato all’intesa’, aperto a tutte le posizioni ideali presenti nella società. L’apologia del principio di legalità, che troviamo a piene mani nella letteratura giuridica (in particolare penalistica), fa esplicito riferimento a questo modello ideale.
Se prendiamo sul serio il principio di legalità — nei suoi significati non solo formali, ma di istanza tendente a fare convergere ratio e voluntas attraverso procedure di democrazia discorsiva — non possiamo non prendere atto che sono in crisi (sotto attacco) i suoi stessi presupposti istituzionali, politici e culturali. Del modello ‘illuministico’ mi sembra incrinata, nella situazione attuale italiana (ma non solo italiana), proprio la connessione fra libertà, ‘ragione’, decisione politica.
I presupposti razionali della democrazia politica vengono per così dire ‘messi fra parentesi’ da concezioni semplificatrici del ‘maggioritario’, le quali riducono il modello democratico al principio di maggioranza. Una tale ‘filosofia’ ha trovato espressione non solo in sede politica o mediatica, ma anche in sedi ‘ufficiali’. Un esempio di questi giorni: il ministro Castelli, intervenendo alla inaugurazione dell’anno giudiziario 2003 a Milano, ha letto un testo nel quale si afferma testualmente che il programma elettorale stilato dalla coalizione vincente, presentato al corpo elettorale e divenuto programma di governo, «è tanto preciso e inequivocabile da essere definito ‘contratto con gli italiani’; pertanto il Governo si ritiene non soltanto impegnato, ma obbligato ad onorarlo». La volontà politica della maggioranza si pretende legittimata una volta per tutte dal voto elettorale, e tendenzialmente esonerata dalla necessità del confronto critico con ‘ragioni’ diverse.
Questa concezione arrogante del principio maggioritario segna un dichiarato distacco dai presupposti ‘illuministici’ della democrazia politica, e da un modello istituzionale nel quale la produzione delle leggi è il risultato di un confronto razionalmente dispiegato (e trasparente al controllo dell’opinione pubblica) fra le diverse posizioni presenti in Parlamento e nella società. Di tutto ciò sono espressione i modi in cui il dominio della maggioranza è stato esercitato, con l’imposizione di riforme ‘blindate’ in un clima di fortissima contrapposizione e con sostanziale rifiuto del dialogo, anche, si noti, su temi che non facevano parte del programma elettorale (e non vi facevano parte n le rogatorie, n lo svuotamento del penale societario, n la reintroduzione del legittimo sospetto).
In luogo del confronto razionale, domina un approccio propagandistico, spesso costruito con una abile utilizzazione di tecniche pubblicitarie, in una prospettiva in cui la ricerca del consenso prevale incondizionatamente sui valori di razionalità, vuoi assiologica vuoi strumentale. Tutto ciò trae alimento da una situazione di pi profonda crisi della civiltà del discorso e del dialogo: una crisi paradossalmente aggravata e resa pi visibile dall’overdose di parole e immagini di un sistema di comunicazioni che tende a trasformare tutto in spettacolo o in propaganda. Nel mercato del consenso politico allo stesso modo che in altri mercati, parole e immagini funzionano indipendentemente da contenuti razionali. Dal logos al logo: dalla tradizione del pensiero razionale ad un contesto di comunicazioni degradate.
Siamo immersi in un flusso di informazioni apparenti, anche sulle questioni che interessano il diritto e l’amministrazione della giustizia. Esempio vistoso, il modo in cui, spesso, i mass media riferiscono di vicende processuali, rifacendo processi in sede impropria, senza sufficiente cognizione di causa, talora travisando i fatti. Il sensazionale prevale sull’informazione ragionata e documentata.
Il tutto è aggravato dalla diffusa tendenza a valutare vicende giudiziarie con il metro di interessi di parte o di opzioni ideologiche. Anche a sinistra, spiace dire: vicende processuali significative (ne parlo anche per esperienza professionale diretta) sono state presentate nei mass media e valutate pregiudizialmente in un’ottica che definirei politically correct, nel senso ambiguo del termine. Ciò anche da parte di esponenti politici i quali sembrano ignorare che una linea politica non può e non deve mettersi in gioco in specifiche vicende processuali, sposando tesi innocentiste o colpevoliste.

2. La concezione del potere legislativo come dittatura della maggioranza, e l’abbandono della civiltà del dialogo, hanno come effetto una caduta di razionalità del prodotto legislativo. Anche sotto questo profilo cade bene l’esempio della riforma del diritto penale societario, nella quale la maggior parte dei commentatori ha rilevato punti di sfaldamento della ragion sistematica e della coerenza con principi fondamentali dell’ordinamento.
Le questioni del rapporto fra voluntas e ratio nella produzione del diritto percorrono da sempre la scienza e la prassi del diritto. Anche in orizzonti giuspositivistici, la scienza giuridica svolge un compito che è (anche) di chiarimento e di integrazione della voluntas del potere politico, espressa nei testi di legge, con ‘ragioni’ in qualche modo condizionanti, ad un livello pi profondo dei mutevoli dicta del legislatore. Presupposto teorico (o ideologico?) del normale modo di lavorare della scienza giuridica, è comunque, se non il postulato della razionalità del legisIatore, quanto meno l’idea della riconducibilità della legge a criteri di ragione, sia intrasistematica che finalistica.
Forzando spunti di riflessione scaturiti dalle suesposte valutazioni e preoccupazioni, mi domando come la scienza giuridica possa e debba fare i conti con slabbramenti gravi nel rapporto fra volontà del legislatore e ‘ragioni’ fondanti della civiltà del diritto.
Non credo sufficiente, ancorch essenziale, l’appello alla Costituzione. Anche in questa, la congruenza fra voluntas e ratio potrebbe teoricamente venire incrinata da riforme improvvide, o venire incrinata la garanzia di un giudice costituzionale affidabile. Vi sono, in ogni caso, aspetti e problemi che sfuggono al setaccio del giudizio di legittimità costituzionale, ed è bene vi sfuggano, se riteniamo importante assicurare l’apertura politica del sistema. Di fronte all’ipotesi (non tanto fantasmatica) del legislatore impazzito, mi pare che i problemi delle frontiere istituzionali - fra diritto e politica, fra legge e giurisdizione, fra voluntas e ratio - richiedano una riflessione pi allargata, che non si accontenti di versioni ideali e consolatorie del principio di legalità e dell’appello alla Costituzione.
Di fronte al prevalere di approcci strumentali ad interessi di parte, alla spettacolarizzazione (facilmente strumentalizzabile) della informazione, ad interpretazioni arroganti del maggioritario, è esigenza prioritaria cercare di ricostruire le condizioni di un dialogo razionale e non strumentale. Lavorare in questa direzione può e deve essere l’impegno specifico di un ceto intellettuale che prenda sul serio il modello ‘socratico’ di razionalità e di ragione discorsiva.
Nell’alleanza auspicata dal titolo di questo incontro, il posto dei giuristi teorici sta sulla frontiera della ragione. Una frontiera difficile, per tante ragioni, sia epistemiche che istituzionali.
I modelli di razionalità possono essere incerti; e discutibili, per definizione, le opzioni di valore. In difficile equilibrio anche il rapporto con la democrazia politica: se, per un verso, la ragione ‘illuministica’ è presupposto della democrazia deliberativa, e l’autonomia della ragione da qualsiasi voluntas è immanente all’idea stessa di razionalità, per altro verso è la voluntas, e non la ratio, che definisce il principio democratico. Nella tensione fra volontà (della maggioranza) e ‘ragioni’ che traggano altrove la loro pretesa di validità, sono in gioco lo spazio e i limiti della democrazia.
Questo avvio di riflessione introduce dunque in un orizzonte problematico. Una cultura giuridica che aspiri ad essere significativa, e non mera tecnica, è interpellata da problemi difficili, che nascono dalla crisi di ideologie in qualche modo costitutive dell’orizzonte normale. Le attuali tensioni fra giustizia e politica si iscrivono in un campo di tensioni ben pi profondo, che tocca valori e ragioni costitutive della nostra civiltà del diritto.
L’indicazione su cui mi sento pi sicuro attiene al metodo: quello della ragione discorsiva orientata all’intesa. E' su questa trincea che la cultura giuridica può e deve resistere, affermando la sua autonomia e mettendo alla prova la sua capacità di produrre conoscenze.

3. Fra i molti fronti di crisi c’è anche (e non secondario) il rapporto fra avvocati e magistrati.
Le voci che rappresentano l’avvocatura hanno mostrato in questo congresso di magistrati il volto razionale e dialogante, sulle premesse chiaramente enunciate che funzione dell’avvocato è la difesa nel processo, e non dal processo (esplicito in questo senso il presidente del Consiglio nazionale forense), e che l’indipendenza della giurisdizione è un valore essenziale anche per la dignità della professione forense (vi ha fatto espresso riferimento il presidente dell’Unione Camere penali, che pur nel ribadire la richiesta della separazione delle carriere di giudice e di pubblico ministero ha dichiarato di opporsi allo slittamento del pubblico ministero nell’orbita del potere politico).
La situazione reale è pi complessa, attraversata da contrapposizioni che, comunque le si valutino, debbono essere oggetto di attenta considerazione.
Nella ricerca di consensi, sempre presente dietro le strategie istituzionali della attuale maggioranza di governo, il ceto forense è visto come un alleato nella contrapposizione alla magistratura. Il terreno d’incontro è un approccio ai problemi del processo penale molto diverso da quello ‘autoritario’ della destra tradizionale. Sotto la bandiera ideologica del giusto processo, la nuova destra ha sviluppato una linea di attenzione unilaterale ai diritti della difesa (ma non alla efficienza della risposta al reato) che si è finora articolata in proposte (Anedda - Pittelli) e in leggi (dalle rogatorie alla Cirami) che vanno nel senso di una torsione del processo in chiave di conflittualità verso la magistratura (emblematico, sotto questo aspetto, l’ampliamento delle ipotesi di ricusazione del magistrato e di rimessione dei procedimenti).
La linea politica delle Camere penali (che, ricordo per inciso, sono il mondo da cui provengono autorevoli esponenti della maggioranza) è caratterizzata, ben pi che dai documenti elaborati, dalla centralità attribuita al tema della separazione delle carriere, al punto da farne ragione di un contro-sciopero nel giugno 2001, in coincidenza con lo sciopero proclamato dalla Associazione nazionale magistrati. E' stata (è?) una contrapposizione in obiettiva consonanza con le posizioni pi oltranziste entro la maggioranza di governo, ma che trova fra gli avvocati penalisti un consenso diffuso, probabilmente maggioritario, spesso derivante da ragioni di disagio che non hanno a che fare con la politica, bensì con le condizioni in cui la professione viene esercitata.
Come e perch la richiesta di separazione delle carriere è divenuta il coagulo ideologico in cui la maggioranza degli avvocati si riconosce? Come e perch l’opposizione alla separazione delle carriere vede compatta l’intera magistratura? L’assetto delle carriere dei magistrati ha un valore strumentale, non è un fine o valore in s. Proprio per questo, è necessario capire come aspetti strumentali siano stati caricati di un significato ideologico molto forte, del tutto improprio, ma non per questo meno dirompente nel dislocare le forze in campo.
Nella sua geometrica linearità, l’ideologia della separazione delle carriere dà forma ambigua, e facilmente strumentalizzabile, ad esigenze fondamentali che a quell’ideologia hanno dato forza e consenso: avere un giudice ‘terzo’, imparziale, e un pubblico accusatore parte, nella realtà del processo, senza che i due ruoli siano visti dal ‘difensore’ come troppo vicini. Di questo problema, la separazione delle carriere prospetta una soluzione semplicistica ed illusoria, oltre che per altri aspetti pericolosa: l’opposizione alla separazione delle carriere ha come ragione fondamentale il timore (tutt’altro che ingiustificato) che uno sganciamento totale del pubblico ministero dalla carriera (dalle garanzie) dei giudici abbia come sbocco naturale il risucchio del pubblico ministero nell’orbita del potere politico.
Il rifiuto della ideologia e della prospettiva della separazione delle carriere lascia però aperti i problemi, di cui quell’ideologia pretende essere una risposta efficace, anzi necessitata. Di quei problemi occorre esaminare i termini reali e le soluzioni possibili, sia sul piano istituzionale, sia sul piano dei comportamenti concreti.
Se si vuole ricostruire affidamenti reciproci (che sono molto meno di una alleanza) fra avvocatura e magistratura, è ineludibile un confronto aperto, volto a cogliere, dietro le ideologie, la sostanza e la complessità di nodi reali cui le ideologie danno espressione. Un confronto laico, non ideologico, in cui ciascuna parte cerchi di comprendere le ragioni degli altri, anche (e soprattutto) là dove le tensioni siano pi forti.
Parlando da avvocato che non condivide l’ideologia delle Camere penali, il messaggio che vorrei lanciare in un congresso di magistrati è di verificare se e come, dietro quell’ideologia, vi siano ragioni di disagio della professione dell’avvocato penalista, delle quali anche la magistratura porti una qualche responsabilità, o comunque possa (debba) farsi carico. (Lascio fra parentesi, in questo discorso, le questioni, non poche n marginali, delle quali è il ceto forense a doversi far carico).
Premesse comuni, sulle quali sviluppare il dialogo, possono essere trovate in principi condivisi sulla funzione giurisdizionale e sul giusto processo. Dei punti condivisi fa parte anche il rifiuto, espresso sia dai magistrati che da autorevoli rappresentanti degli avvocati, di soluzioni che indeboliscano le garanzie di indipendenza del pubblico ministero. Tutto il resto può essere metodologicamente messo in discussione. Terreni importanti di confronto sono i temi additati nella relazione del Procuratore generale Favara per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2003.
Evidente è la centralità delle questioni di assetto (riassetto) normativo del processo, specie penale, in vista di un idoneo (tendenzialmente ottimale) contemperamento fra efficienza finalistica e garanzie del contraddittorio. La disciplina del processo penale, tante volte ritoccata, è frutto di una «travagliata alternativa tra garanzie ed efficienza, che non ha ancora trovato il punto di equilibrio». La relazione Favara pone l’accento sull’esigenza di uno sfrondamento da garanzie ridondanti, in nome della ragionevole durata; da parte degli avvocati sono state espresse preoccupazioni e critiche. Ritengo che l’impostazione del Procuratore generale sia corretta nell’enunciare i termini del problema; le soluzioni sono tutte da costruire, e non solo nella direzione dello sfrondamento di formalismi superflui. Ci sono anche problemi di effettività di garanzie essenziali del contraddittorio, su cui talora, nel modo dei magistrati, mi sembra non vi sia sufficiente sensibilità. Il confronto di punti di vista diversi, corrispondenti ai diversi ruoli istituzionali, dovrebbe essere la migliore base di partenza per i necessari approfondimenti e per la ricerca di soluzioni razionali, capaci di largo consenso.
Importanti sono anche le questioni relative ai comportamenti concreti, di deontologia in senso lato di tutti i protagonisti dell’attività giudiziaria. Al di là dei profili di rilevanza disciplinare, si tratta di ricostruire qualcosa di pi, in positivo: comportamenti adeguati (riprendo espressioni della relazione Favara) ad un’etica della responsabilità, e una professionalità dei magistrati che non si risolve nella cultura giuridica, ma «richiede grande equilibrio e prudenza, e anche garbo verso tutti coloro che hanno contatto con la giustizia. Occorre puntare ad un’immagine di magistrato non solo preparato ma anche cortese, disponibile all’ascolto, responsabile».
Tutti questi punti hanno a che fare con le attese che anche gli avvocati, quali interlocutori pi prossimi, rivolgono al comportamento dei magistrati. Debbo dire che non sempre il garbo e la disponibilità all’ascolto sono quelli che ci si attenderebbe. Non sempre sufficiente la considerazione dei sacrifici di tempo, che disfunzioni o mancanza di puntualità o affollamento delle udienze provocano agli avvocati ed agli altri partecipanti necessari al processo. Non sempre evitati stili di comportamento che possano fare apparire meno sicura l’equidistanza (imparzialità) del giudicante fra il magistrato dell’accusa e la privata difesa. Non sempre i magistrati si rendono conto che anche piccole cose, piccoli fatti della vita quotidiana nella aule di giustizia, possono dare alimento a disagi che a loro volta alimentano incomprensioni ed contrapposizioni.
Certo, anche nel mondo degli avvocati c’è molto da fare per migliorare il costume. E i problemi di deontologia e di etica dei comportamenti, dell’uno e dell’altro ceto professionale, sono in qualche modo intrecciati. Gli stili di comportamento e la qualità dei rapporti sono anche frutto di interazioni complesse; il buono e il meno buono di una parte tendono a ripercuotersi sull’altra. Anche su questi temi è auspicabile una riflessione comune di avvocati e magistrati, per la elaborazione di un’etica della responsabilità il cui significato e valore non è riducibile al profilo della deontologia professionale, ma ha a che fare con le responsabilità dei diversi ruoli verso istituzioni ‘di giustizia’.
Nella presente situazione, lo sviluppo di un discorso comune è inceppato da molti fattori. Alcuni ‘remano contro’, alimentando un clima culturale e politico di contrapposizione: il modello Cirami, difesa dal processo invece che nel processo, il giudice (e non solo l’accusatore) come controparte dell’avvocato. Una linea siffatta può fare presa su settori ‘deboli’ (o che tali si ritengano) dell’avvocatura penale, presentandosi come linea di sostegno e potenziamento del diritto di difesa e della dignità della professione forense, mentre in realtà è esattamente il contrario.
La dignità della professione forense è legata al corretto rapporto con la funzione giurisdizionale: con la dignità di una magistratura indipendente e imparziale e capace di amministrare la giustizia in modo efficace, che sappia riconoscere nella funzione della difesa un aspetto essenziale della giurisdizione. Credo che la parte migliore del ceto forense si riconosca in queste idee, non diversamente dai magistrati. Su questa base, è possibile un incontro, e l’avvio di un confronto anche marcatamente dialettico, che sappia riconoscere, valorizzare e comporre i diversi apporti.

23 01 2003
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