Circolare sulle tabelle 2004/2005 (proposta della commissione)

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Principi generali

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Insieme alle proposte di conferma o di variazione tabellare i dirigenti degli uffici giudiziari - promosse le opportune riunioni con i magistrati e con il personale amministrativo, ed avvalendosi dell'apporto dei referenti informatici e del personale addetto a compiti di rilevazione statistica - dovranno far pervenire al Consiglio, per ciascun ufficio:
a) una relazione sullo stato dei servizi, i carichi di lavoro ed i flussi delle pendenze, che vada al di là di una semplice elencazione numerica ma fornisca ogni utile indicazione in ordine alla quantità e qualità del contenzioso gravante su ciascun ufficio e, dove esistono, sulle diverse sezioni dell'ufficio. Per il settore civile la relazione dovrà contenere specifiche indicazioni anche in ordine alla situazione delle pendenze innanzi alle sezioni stralcio, precisandone le variazioni intervenute rispetto al momento dell'entrata in funzione di queste ultime e fornendo ogni ulteriore informazione sull'andamento del servizio ai sensi dell'art. 7 della l. n. 276/1997;
b) l'illustrazione dei programmi di definizione dei procedimenti che ciascun ufficio si propone di realizzare a partire da quelli pi risalenti nel tempo, tenendo conto delle risorse disponibili, dei carichi pendenti e sopravvenuti, della qualità e quantità dei flussi di lavoro degli anni precedenti;
c) l'indicazione sui tempi di definizione dei processi all'interno di ciascun settore del servizio e di ogni sezione dell'ufficio, la produttività ed il numero delle udienze tenute da ogni magistrato ed in ogni sezione, i modi di attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 47 quater d. lgs. n. 51/1998;
d) la previsione indicativa del tempo necessario alle parti per ottenere in ciascun tipo di procedimento civile il primo provvedimento giurisdizionale utile a dare tutela a chi l'abbia richiesta (come, ad esempio, il decreto ingiuntivo, l'ordinanza cautelare reclamabile, il provvedimento presidenziale in materia di separazione, etc.).
e) una relazione contenente, previa acquisizione dalla dirigenza amministrativa degli obbiettivi del settore di sua competenza, il raccordo tra detti obbiettivi e le finalità indicate ai punti a), b), c) e d) che precedono, al fine di migliorare l'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione.
Alla fine del biennio dovrà essere trasmessa al Consiglio una relazione da cui risultino lo stato di attuazione dei programmi organizzativi, i monitoraggi eseguiti all'interno di ciascun ufficio per verificarne la realizzazione e tutte le iniziative assunte al riguardo.

Nel rispetto delle norme di legge, dei criteri generali indicati dal Consiglio superiore della magistratura nelle proprie direttive e dei principi di buona amministrazione e trasparenza, le proposte tabellari potranno prevedere adattamenti funzionali all'esigenza di assicurare una pi efficiente organizzazione del lavoro giudiziario.
Le proposte che, a tal fine, si discostassero da singole direttive del Consiglio superiore della magistratura, dovranno essere specificamente motivate con riferimento alle imprescindibili esigenze di servizio che le giustificano.
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14 12 2003
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