Regolamento del CG di Bologna

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  1. Il Consiglio giudiziario si riunisce in via ordinaria
    due volte al mese ed in via straordinaria per ragioni di urgenza a
    iniziativa del Presidente anche su richiesta di uno dei componenti.



  1. L’ordine del giorno è formato dal
    Presidente ed è inviato ai Consiglieri almeno quattro giorni
    prima di quello fissato per la riunione. Ciascun consigliere entro i
    termine di formazione dello stesso, può chiedere al
    Presidente l’inserimento di un determinato affare all’ordine
    del giorno. Nel caso in cui il Presidente non ritenga di ammettere
    un argomento all’ordine del giorno, nella seduta successiva
    interverrà una valutazione collegiale sull’ammissibilità
    e la pertinenza dell’argomento.



  1. Nello stesso termine l’o.d.g. è inviato
    agli uffici del distretto affinché, a cura dei dirigenti
    degli uffici, sia messo a disposizione tramite avviso a tutti i
    magistrati.L’od.g. verrà inviato anche in via
    informatica all’indirizzo di posta elettronica di ufficio
    (dominio:giustizia.it) a tutti i magistrati del distretto. Ciascun
    magistrato interessato agli argomenti posti all’o.d.g. può,
    prima dell’inizio della riunione, far pervenire osservazioni
    scritte ovvero formulare richiesta di audizione. Su tale richiesta il
    Consiglio provvede a maggioranza e se del caso, rinvia l’audizione
    ad altra data.



  1. Il verbale della seduta viene formato sotto la
    direzione del Presidente e a cura del segretario con l’inserimento
    di eventuali specifiche dichiarazioni dei consiglieri che ne
    facciano richiesta. Le questioni attinenti alla verbalizzazione
    devono essere poste immediatamente nella seduta stessa. Il
    verbale viene approvato al termine della seduta stessa e rimane
    depositato nella segreteria del Consiglio a disposizione dei
    consiglieri con i relativi allegati. Quando il verbale o altra delibera viene approvato a
    maggioranza, se ne dà atto, omessa ogni indicazione
    nominativa dei Consiglieri votanti.



  1. Gli affari sono assegnati per l'esame e la relazione
    ai singoli consiglieri tramite sorteggio, permanendo l'efficacia
    dell'assegnazione all'esame di sopravvenienze relative al medesimo
    affare. Al sorteggio è possibile derogare, sull'accordo dei
    componenti da assumere a maggioranza, per assicurare una
    distribuzione equilibrata delle pratiche Ogni consigliere incaricato
    di studiare, istruire, e riferire sulla pratica deve essere posto
    in condizione di ricevere tempestivamente gli atti da esaminare.

5 bis In ragione della
crescente complessità e ampiezza dei compiti del Consiglio,
che determina impedimento dei componenti effettivi ad esaminare
tutti gli affari, ai componenti supplenti dovranno essere assegnate
un numero di pratiche equivalenti a quelle dei componenti effettivi.
Il magistrato assegnatario dell'affare anche se supplente partecipa
con diritto di voto ai lavori. Tutti i membri del Consiglio effettivi
e supplenti hanno facoltà di partecipare ai lavori e di
prendervi la parola. Hanno diritto al voto solo i componenti che
secondo un turno predeterminato hanno diritto di partecipare con diritto di voto. Quando un
componente deve riferire sulla pratica assegnata la composizione del
collegio votante è uguale a quella che deliberò
l'assegnazione, salvo effettiva assenza di uno dei componenti del
collegio che assegnò la pratica.



  1. Per la redazione di ogni parere il Consiglio
    solleciterà i magistrati a fornire elementi utili per la
    redazione di pareri motivati e approfonditi. Per assicurare parità
    di trattamento tra tutti i magistrati vengono dettate le seguenti
    regole uniformi:



  1. Ogni magistrato sarà invitato ad elaborare e
    inviare autorelazione per illustrare gli elementi caratterizzanti e
    qualificanti dell’attività professionale;

  2. Ogni magistrato può produrre a propria scelta
    elaborati giudiziari in numero non superiore a cinque per ciascun
    anno del periodo cui si estende la valutazione. Potrà altresì
    produrre ogni altro documento o elaborato particolarmente utile per
    la migliore conoscenza delle qualità professionali;

  3. il consiglio provvederà ad acquisire per
    campione i prodotti giudiziari dei magistrati che abbiano presentato
    autorelazione e prodotto documenti, fissando i periodi cui riferire
    il campionamento che verranno comunicati nel mese di ottobre di ciascun anno; in
    particolare saranno indicati un mese per semestre dal quale estrarre
    cinque provvedimenti a scelta del magistrato;

  4. nel caso in cui il magistrato non presenti
    autorelazione, e non produca elaborati, dovrà essere
    effettuato un campionamento più ampio che dovrà
    riguardare la produzione giudiziaria di almeno due quadrimestri, di
    due distinti anni del periodo oggetto della valutazione, in misura
    non inferiore a cinque provvedimenti per ciascun mese, a scelta del
    magistrato;

  5. per i magistrati di uffici requirenti il campionamento
    dovrà avere ad oggetto gli atti e i documenti che possono
    ritenersi utili per la valutazione della professionalità:
    atti di esercizio dell’azione penale e richieste di
    archiviazione, richieste di misure cautelari personali e reali,
    richieste varie in fase di indagini preliminari, protocolli di
    indagine e direttive alla polizia giudiziaria, liste testimoniali,
    trascrizioni di relazioni introduttive, di esami e controesami di
    testimoni, consulenti e periti, di requisitorie, atti di
    impugnazione, ordini di esecuzione;

  6. per gli aspiranti ad incarichi direttivi, oltre agli
    elementi sopra indicati, dovrà essere sollecitata la
    presentazione di una specifica autorelazione, al fine di illustrare
    le specifiche, pregresse esperienze organizzative, ogni ulteriore
    elemento utile per valutare la specifica idoneità a ricoprire
    l’incarico richiesto; coloro che abbiano ricoperto incarichi
    direttivi o semidirettivi o comunque avuto esperienze organizzative,
    potranno produrre provvedimenti da loro redatti in tali funzioni;

  7. è in facoltà del consiglio acquisire ogni
    ulteriore elemento di conoscenza, mediante audizione di dirigenti
    degli uffici, magistrati, personale di cancelleria, consigli
    dell’ordine forense;

  8. il consiglio acquisirà ogni elemento che serva a
    qualificare l’attività professionale del magistrato;

  9. la redazione dei pareri è assegnata per
    sorteggio, a tutti i componenti. Non potranno essere assegnati
    pareri su magistrati facenti parte dello stesso ufficio, eccezion
    fatta per gli uffici di Bologna, per i quali l’incompatibilità
    deve intendersi limitata ai magistrati che svolgono le medesimi
    funzioni nonché, reciprocamente, per i magistrati che
    svolgono funzioni giudicanti penali rispetto a quelli che svolgono
    funzioni di pubblico ministero avanti all’organo giudicante.
    Per i membri del consiglio giudiziario i pareri verranno redatti dal
    Presidente della Corte e dal Procuratore Generale.



  1. La commissione uditori è formata dai
    componenti supplenti. La Commissione uditori riferisce al Consiglio
    almeno una volta ogni due mesi sull’andamento del tirocinio.
    Essa mantiene periodici contatti con i vari gruppi di uditori
    attraverso formali incontri nel corso dei quali fornisce tutte le
    informazioni di carattere istituzionale connesse allo svolgimento
    del tirocinio. Raccoglie preventivamente le disponibilità,
    peraltro non vincolante, a svolgere funzioni di collaboratore per il
    tirocinio interpellando tutti i magistrati del distretto. La
    Commissione uditori organizza periodici incontri con i collaboratori
    in attività, cui sono invitati tutti i magistrati che hanno
    dato la loro disponibilità a svolgere tali funzioni, per
    valutare i problemi del tirocinio e le possibili iniziative di
    formazione.



  1. Il regolamento approvato, non ché le eventuali
    modifiche, vengono trasmessi in copia ai dirigenti degli Uffici
    giudiziari del distretto che a loro volta provvedono a portarli a
    conoscenza dei singoli magistrati. Copia del regolamento ed ogni sua
    modifica vengono altresì trasmessi al CSM per conoscenza e
    per quanto di eventuale competenza.

Bologna 14 giugno 1999, modificato il 28 febbraio 2000 e il 14 aprile 2003

09 02 2004
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