La procedura di estradizione del signor Cesare Battisti ha suscitato un vivo dibattito in Francia ed in Italia , anche perch il caso concreto richiama alcune questioni di principio come la tradizione del diritto di asilo e la costruzione dello spazio giudiziario europeo.
Nessun cittadino europeo può dimenticare che in Francia, nel paese che ha dato al mondo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, hanno da sempre trovato asilo combattenti per la libertà e tra questi gli antifascisti italiani. Sandro Pertini, militante socialista, rifugiato in Francia durante la dittatura fascista dopo aver passato anni in carcere, fu capo della Resistenza e infine indimenticabile Presidente della Repubblica Italiana.
In Italia negli anni difficili del terrorismo fu introdotto un aggravamento delle pene ed inoltre , dopo una serie di evasioni, un irrigidimento del sistema penitenziario, con la istituzione delle carceri di massima sicurezza. Ma il Parlamento scelse di mantenere intatta per i reati di terrorismo la competenza della giurisdizione ordinaria e delle Corti di assise, di mantenere le regole di procedura ordinarie (salvo un aumento della durata massima della custodia cautelare), di non modificare i normali criteri di valutazione della prova. Furono respinte le proposte di chi voleva introdurre giurisdizioni militari o corti speciali; fu respinta anche la proposta di istituire una giurisdizione centrale antiterrorismo ( a livello di pubblico ministero o di giudice istruttore), e quella di escludere i giudici popolari, cittadini estratti a sorte, dalle corti di assise.
Il Parlamento ritenne che la risposta migliore della democrazia all'attacco del terrorismo fosse proprio quella di mantenere intatte le garanzie degli imputati e le strutture della giurisdizione ordinaria. E questo insegnamento rimane molto attuale.
Il Presidente della Repubblica, proprio quel Sandro Pertini, che aveva conosciuto la dittatura fascista e l'asilo in Francia, il 14 luglio del 1983 in una seduta solenne del Consiglio superiore della magistratura, affermò che "torna ad onore della magistratura che quando si è manifestato il terrorismo si è rimasti nella legalità e nella democrazia" aggiungendo il suo apprezzamento perch "la magistratura non ha esitato ad agire nei confronti di agenti imputati di aver usato violenza contro terroristi".
Naturalmente tra le centinaia di indagini e di processi non sono mancati alcuni casi che hanno destato discussione, ma in un bilancio complessivo è stato generalmente riconosciuto che la magistratura , nonostante la pressione dell'opinione pubblica ed il coinvolgimento diretto quale bersaglio della violenza terroristica (otto magistrati furono uccisi da terroristi di sinistra e due da terroristi di destra), non si fece travolgere dalle richieste di giustizia sommaria o espeditiva e dalle forzature sulla valutazione della prova.
In questo quadro va considerata la procedura di estradizione del signor Battisti, che è fondata sulla condanna per quattro omicidi. Dalla sentenza della Corte di assise emerge che il signor Battisti ha eseguito personalmente due di essi sparando dei colpi di pistola contro un agente penitenziario e un agente di polizia. Quanto agli altri due casi ho letto diverse inesattezze: si è detto che il signor Battisti sarebbe stato condannato con una decisione assurda per aver eseguito due omicidi avvenuti lo stesso giorno a distanza di circa due ore in due città poste a trecento chilometri di distanza l'una dall'altra . E' chiaro che non è così. Dalla sentenza di condanna emerge che il signor Battisti ha partecipato direttamente all'azione nel corso della quale è stato ucciso il macellaio Sabbadin , nei pressi Venezia, mentre ha organizzato l'omicidio, avvenuto a Milano, dell'orefice Torregiani ; nel corso della sparatoria fu colpito il figlio quattordicenne, rimasto paraplegico. Infatti i due omicidi erano stati organizzati per essere eseguiti in contemporanea e sono stati rivendicati insieme proprio per dimostrare la capacità operativa del gruppo terroristico PAC.
Il processo si è svolto in assenza dell'imputato, con la procedura che il diritto italiano definisce in contumacia, poich il Signor Battisti il 4 ottobre 1981 era evaso dal carcere. Egli ha avuto piena conoscenza del processo a suo carico, è stato difeso nei diversi gradi di giudizio dagli avvocati da lui nominati, ha proposto appello e poi ricorso per Cassazione. Si tratta dunque di una procedura molto diversa da quella francese "par contumace". La Corte europea dei diritti dell'uomo ritiene che il principio del giusto processo sia salvaguardato purch l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento e la piena possibilità di difendersi, condizioni, queste, tutte presenti nel caso del signor Battisti.
Ho letto che come prova a carico del signor Battisti vi sarebbero solo le dichiarazioni di pentiti. Dalla esposizione dei motivi delle sentenze della Corte di assise e della Corte di assise di appello (esposizione molto dettagliata secondo la procedura italiana che non prevede il verdetto immotivato della giuria) risulta non è cosi: sono state presi in considerazione elementi di prova tratti dalle confessioni di alcuni che hanno ammesso le proprie responsabilità senza fare nomi di altri e dunque che non sono "pentiti", ed inoltre dichiarazioni di "pentiti" e dichiarazioni di testimoni oculari. Ma vi è di pi: proprio per l'omicidio Torregiani la Corte di Cassazione annullò con rinvio la sentenza della Corte di assise di Appello perch fosse riesaminata la sufficienza degli elementi di prova a carico del signor Battisti e di altra coimputata. La Corte di assise di appello di Milano con la Sentenza 31 marzo 1993, che è la sentenza definitiva , ha ritenuto che vi fossero elementi sufficienti a carico del Signor Battisti confermando la condanna, mentre ha assolto la coimputata, ritenendo che non vi fossero sufficienti elementi di riscontro alle dichiarazioni dei pentiti.
Si è parlato anche della decisione con la quale nel 1991 la Corte di Appello di Parigi ha respinto la domanda di estradizione nei confronti del signor Battisti ritenendo decaduti i mandati di cattura emessi dai giudici istruttori poich nel frattempo vi sarebbe stata una condanna definitiva (in realtà , in particolare per il caso Torregiani, come sopra si è detto, a seguito del rinvio da parte della Cassazione la decisione definitiva intervenne solo con la sentenza 31 marzo 1993 della Corte di assise di appello). La magistratura italiana ha ritenuto che la decisione della Corte di Appello di Parigi del 1991, che si fondava su un motivo meramente procedurale, non precludesse di riproporre una nuova domanda di estradizione sulla base della condanna definitiva. E' una pura questione di diritto che la Corte di Appello di Parigi risolverà.
Ma infine questa vicenda infine chiama in causa l'Europa.
Di fronte al terrorismo troppo spesso vi è stata la tendenza ad usare metri di giudizio diversi: si ammettono nel proprio paese legislazioni di emergenza , ma poi ci si erge a campioni d'Europa dei diritti quando si guarda fuori del proprio paese.Sulle esigenze di solidarietà e di cooperazione giudiziaria si fanno talvolta prevalere quelle pi egoistiche volte a tenere al riparo almeno il proprio paese dalle azioni di alcune organizzazioni. Si esalta la cooperazione giudiziaria quando se ne ha bisogno, ma poi la si ostacola quando comporta conseguenze indesiderate (penso per quanto riguarda l'Italia alla posizione assunta dall'attuale Governo con la legge sulle rogatorie e con la mancata attuazione del mandato di arresto europeo).
L'obbiettivo del Trattato di Amsterdam è quello di costruire lo "spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia".
Noi sappiamo che nella nostra Europa vi è una grande diversità di sistemi giuridici e di organizzazioni giudiziarie; ma la "proclamation de principes europens, enrichis de toute une jurisprudence, cratrice et volutive, de la Commission et de la Cour europenne des droits de l'homme, montre en effet des rapprochements possibles, sous la diversit apparente des formes." (M. Delmas-Marty, Introduction, Procdures pnales de l'Europe, sous la dir. M.Delmas-Marty, Puf, 1995, p.27)
Con riferimento al principio del giusto processo molti passi avanti sono stati fatti in Europa per meglio garantire i diritti e le libertà.
La dichiarazione di Avignone adottata il 16 ottobre 1998 a conclusione del colloquio "L'espace judiciaire europen" organizzato dall'allora Guardasigilli M.me Elisabeth Guigou, si apriva con queste parole: "La coopration judiciaire doit progresser plus rapidement afin que se ralise l'espace judiciaire civil et pnal ncessaire pour assurer libert et scurit que sont en droit d'attendre les citoyens de l'Union europenne ».
La necessità «d'instaurer un vritable espace judiciaire europen » era il messaggio dell'Appello di Ginevra lanciato il 1 ottobre 1996 da sette magistrati europei.
In tutti pi recenti strumenti dell'Unione in materia di cooperazione penale si trova nel preambolo il principio che tutti gli Stati membri esprimono " leur confiance dans la structure et dans le fonctionnement des leurs systemès judiciaires et dans la capacit de tous les Etats membres de garantir un proces equitable" ( Convenzione sull'estradizione del 27.9.1996, ma la stessa formula si trova nella Convenzione sull'assistenza giudiziaria in materia penale del 29 maggio 2000) ?
Il principio della "confiance reciproque", con l'unico limite del "respect des droits de l'homme ", (alinea 10 e 12 del preambolo della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo) deve essere ormai il punto di riferimento in Europa.
Il riferimento a questi principi, insieme ad una pi attenta considerazione dei dati di fatto e diritto, forse consentirebbe una analisi pi serena della procedura di estradizione del signor Battisti e una ricollocazione pi puntuale rispetto al caso concreto della gloriosa tradizione francese dell'asilo.
Rimane la domanda: è giusto eseguire una pena a tanti anni di distanza dai fatti e nei confronti di persone che ormai sono cambiate? Non si dovrebbe dimenticare, voltare pagina ? L'Italia negli anni passati ha accordato notevoli riduzioni di pena non solo ai "pentiti", ma anche ai "dissociati", Sono rimasti in carcere coloro che non hanno ritenuto di avvalersi di queste leggi, ma anche nei loro confronti ha operato l'ampio ventaglio di pene alternative, di riduzioni di pena e liberazione condizionale che si applicano anche alla condanna alla pena perpetua. Edwy Plenel su Le Monde del 4 marzo ha parlato del "refus de tourner la page, non, certes, sans l'avoir lue à haute voix et avec lucidit, sans rien taire ni oublier de ce que ce terrorisme des 'annes de plomb' aura finalement appris à ses propres acteurs sur l'essence de la dmocratie et l'inhumanit de l'homme ».
E' un problema cruciale sul quale il Sud Africa con la commissione sulla riconciliazione ha offerto un modello coraggioso, il quale però presuppone che tutti affrontino i fatti e contribuiscano a dire quello che è avvenuto.
Ma la decisione sul "come voltare pagina" non può che essere rimessa alla comunità nazionale che ha conosciuto la stagione della violenza, i lutti e le tragedie che ne sono derivate.