Il colpo di mano estivo che ha modificato la normativa sulle sedi disagiate è una modifica che ci riguarda tutti. Ammetto di avere un particolare interesse in quanto sono stato uno dei fautori e degli "inventori" della politica delle incentivazioni nella consiliatura 1994-1998, ma è grazie a questa politica se negli anni 90 è stato possibile coprire sedi difficili dove nessuno voleva andare e rimanere.
Se la giurisdizione è esistita in molte zone del Paese è stato grazie a questi giovani magistrati e l'idea che oggi si possa tradire un patto che con questi magistrati era stato fatto ( permanenza per cinque anni in cambio della prscelta) mi indigna. Non si tratta di schierarsi con uno o altro gruppo di interessi ( chi proviene da sedi disagiate e chi no), ma di tutelare il diritto di chi ha fatto un patto con lo Stato e che lo Stato deve onorare.
Per questo credo che la vicenda che può inizialmente apparire limitata non possa essere sottovalutata, riguardando non solo la vita e le aspettative di qualche centinaio di magistrati, ma aspetti ben pi generali quali l'intero sistema dei trasferimenti e il rapporto tra
magistrati e Consiglio.
1. I TERMINI DELLA MODIFICA NORMATIVA
Nell'ambito della discussione sulla conversione in legge del decreto legge 30 giugno 2005 n.115, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione (un vero coacervo di disposizioni disparate e affastellate),il 13 luglio 2005 veniva proposto
un emendamento governativo che prevedeva la seguente modifica:
«Art 14-bis.
1. All'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133 e successive
modificazioni sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del
magistrato trasferito ai sensi dell'articolo 1 a sedi disagiate supera i
cinque anni il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda,
ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, con esclusione di
coloro che sono stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9
maggio 1998"
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la copertura dei
posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della presente
legge»."
Ciò significa che non vengono toccati gli altri benefici per chi è destinato a sedi disagiate (sia economici che normativi), ma che verrebbe eliminato quello pi significativo ovvero la prescelta assoluta per chi permanga almeno cinque anni in una sede disagiata. Parlo di eliminazione in quanto la prescelta, secondo il dettato della nuova norma, rimane, ma solo in comparazione con chi è entrato in magistratura dopo il 1998.
La conseguenza è che in pratica il beneficio ( perlomeno oggi e per qualche anno) verrebbe azzerato, in quanto a chi è destinato in sedi disagiate basterebbe il raddoppio dei punteggi di anzianità ( previsto dal comma 1 dello stesso art. 5, oggi modificato) per superare tutti gli
appartenenti al proprio concorso e ai concorsi immediatamente precedenti.
2. LE SOLUZIONI POSSIBILI: LA STRADA INTERPRETATIVA
Vi sono soluzioni possibili.
Credo innanzitutto che sia possibile un'interpretazione diversa che vada oltre una lettura immediata della norma e che riesca a ricostruire un sistema razionale. Provo a sottoporvela.
Si può ritenere che la norma riguardi solo il futuro, ovvero i prossimi concorsi di uditori che debbano ancora scegliere la sede.
Va subito detto che a livello letterale il comma 2 laddove dice che la modifica "si applica per la copertura dei posti pubblicati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge" parrebbe riguardare anche tutti i magistrati che hanno già maturato i cinque anni di permanenza, anche negli anni precedenti, e che la matureranno nei prossimi anni ( ovvero nel 2006,2007, 2008, 2009).
L'interpretazione pi immediata fa pensare che la dizione "copertura dei posti pubblicati" si riferisca ai concorsi ordinari per i trasferimenti attualmente in corso, con la conseguenza di travolgere i diritti quesiti di tutti i magistrati che hanno scelto sedi disagiate negli anni scorsi.
Ma vi è un'altra interpretazione ed è quella di ritenere che i "posti pubblicati" si riferiscano ai posti assegnati all'epoca agli uditori quando hanno scelto la sede (o agli altri magistrati che hanno scelto la sede disagiata).
Interpretazione che tra l'altro darebbe piena razionalità sia alla norma applicativa, che alla modifica apportata.
Ragioni di carattere costituzionale e sistematico credo debbano portare ad accogliere questa interpretazione.
Anzitutto la prima interpretazione, meramente letterale, è pacificamente incostituzionale violando il principio di eguaglianza e i diritti quesiti.
Inoltre violerebbe il principio dell'art.11 preleggi, venendo ad avere un effetto retroattivo.
Infine in tal modo renderebbe del tutto irrazionale la disciplina in quanto:
- fa divenire irrilevante la prescelta "limitata" ( a chi è entrato dopo il 1998) per tutti coloro che già oggi ne potrebbero beneficiare avendola maturata quest'anno o addirittura negli anniprecedenti;
- rompe il "patto" stipulato tra magistrato che ha scelto la sede disagiata e Stato ( questa è la natura della legge, come riconosciuta anche dalle Circolari del C.S.M.);
- crea una disparità di trattamento tra chi ha maturato il diritto alla prescelta nel 2003 e 2004 e, provvisoriamente, non ne ha beneficiato rimanendo in questi uffici difficili e chi invece se ne è andato immediatamente.
Il risultato che una tale interpretazione avrebbe è di fornire un quadro del tutto razionale:
- chi ha già maturato il diritto alla prescelta o ha scelto la sede disagiata può beneficiare della prescelta,
- chi sceglierà in futuro una sede disagiata beneficerà solo della prescelta limitata (che comunque diviene pi interessante ogni anno che passa), dei punteggi aggiuntivi e degli altri benefici.
3. I RISCHI E LA NECESSITÀ DI UNA RISPOSTA IMMEDIATA
I rischi che la modifica dell'art. 5 della legge133/1998 comporta per l'intero sistema di autogoverno sono formidabili. Cerco di riassumerli:
a- Il blocco dell'intero sistema dei trasferimenti. Se si ritenesse che la prescelta viene azzerata è facile prevedere che tutti i possibili beneficiari impugnerebbero al Tar i trasferimenti relativi ai posti che loro interessano. Ed in un quadro normativo come l'attuale sarebbe difficile che il Tar non conceda la sospensiva. Conseguenza: impossibilità di coprire i posti,impossibilità di liberare le sedi per gli uditori, attribuzione agli uditori di sedi appetite.
b- Perdita di credibilità per il Consiglio. Non solo il Consiglio dimostrerebbe di non governare nulla, ma si creerebbe un formidabile vulnus perch verrebbe tradito il patto stipulato tra singoli magistrati e Stato ( di cui il Consiglio è in questo caso l'ultimo terminale ed il pi apparente). Qualsiasi rapporto di fiducia, non solo nel presente caso, ma per il futuro, verrebbe inesorabilmente travolto.
c- Spinta ad una spaccatura della magistratura in lobbies secondo gli interessi. Il rischio è che questo episodio diventi (anche alla luce della controriforma dell'ordinamento giudiziario) un emblema per il futuro, dimostrando che occorre organizzarsi in lobby, spaccando inequivocabilmente la magistratura e dimostrando che quanto conta non sono i valori e il diritto, ma gli interessi ed i legami con i potenti per coltivarli.
Ovviamente vi sono dei costi, in particolare per coloro che non hanno scelto sedi disagiate e si vedono superare da colleghi anche molto pi giovani. Ma, per rimanere a considerazioni pragmatiche, il numero di colleghi beneficiari sono davvero pochi ( quest'anno qualche decina) e l'aumento di organico recentemente approvato dovrebbe consentire di riprendere una mobilità che il Csm con una studiata politica di bandi può cercare di incentivare.
Per questo occorre che il Consiglio dia una dimostrazione in concreto di essere organo di governo, capace di decidere, in tempi brevi e senza tentennamenti.
E' un'ottima occasione per recuperare quel rapporto di fiducia e credibilità che il Consiglio deve avere con i magistrati e di cui la magistratura oggi ha un enorme di bisogno.