Cronache dal Consiglio n. 4

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CRONACHE DAL CONSIGLIO
Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato

NOTIZIARIO N.4

OGGETTO: PLENUM 17, 24 e 25 gennaio 2007 e LAVORI DI COMMISSIONE


  1. Dal plenum
    1. C'è spazio per una riforma dell'art. 2 Legge Guarentigie?
    2. La possibilità del fuori ruolo non è una questione solo di numeri e non è fuori-luogo
    3. Sede disagiata, collocamento fuori ruolo e punteggio aggiuntivo
    4. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi
    5. La vicenda della nomina del Presidente della Cassazione: atto terzo
    6. La nomina di un Presidente di sezione al Tribunale di Catanzaro: era proprio necessario farne un caso?
    7. Ancora sulla riforma dei Consigli giudiziari
    8. Magistrati con esonero dal lavoro giudiziario ed incarichi extragiudiziari
    9. La pubblicità delle sedute dei Consigli giudizari
    10. Problemi applicativi della nuova legge in tema di dirigenza amministrativa
    11. Ampliata la possibilità di partecipazione ai corsi di formazione
  2. Dalle Commissioni
    1. Proposte di nomina per incarichi direttivi e semidirettivi;
    2. L'incredibile reintegrazione del dott. Corrado Carnevale nell'ordine giudiziario
    3. I numeri della Quinta commissione

Dal plenum



1. C'è spazio per una riforma dell'art. 2 Legge Guarentigie?
(torna all'indice)

Il 24 gennaio il Consiglio è tornato ad occuparsi della riforma dell'art.2
L. Guar. ad opera del D.Lgs. 109/2006 con una risoluzione che afferma come nel
primo periodo di applicazione di tale norma il ridimensionamento dei poteri d'ufficio
del Consiglio ha privato l'autogoverno di strumenti incisivi d'intervento in
situazioni delicate, il cui permanere costituisce un grave rischio per la
credibilità della giurisdizione.
Da qui l'urgenza di segnalare al Ministro della Giustizia di valutare l'opportunità
di reintrodurre strumenti volti a consentire al Consiglio un potere d'intervento
su situazioni oggettivamente pregiudizievoli della fiducia dei cittadini verso
la funzione giudiziaria.
Pur nel rispetto dell'autonomia della ricerca della modalità migliore con
cui realizzare questo intento da parte agli organi legislativi, il Consiglio si
fa carico di fornire alcune indicazioni in ordine ai presupposti ed alla
connotazione delle modalità d'intervento.
In particolare, viene ipotizzata una configurazione del nuovo istituto
comprensiva anche delle condotte incolpevoli del magistrato ed una pi
analitica descrizione del "bene protetto", maggiormente proiettata
verso la regolarità e credibilità del servizio giustizia.
Quanto al tipo di provvedimento si ipotizzano la revoca di uffici direttivi e
semidirettivi ricoperti dal magistrato e trasferimenti all'interno dello
stesso distretto o nello stesso ufficio con mutamento di funzioni.
L'auspicio del C.S.M. è che all'interno della pi volte annunciata
riforma dell'ordinamento giudiziario vi sia uno spazio ed un'attenzione
rivolta anche alla modifica di questo istituto.



2. La possibilità del fuori ruolo non è una questione solo
di numeri e non è fuori luogo.

(torna all'indice)
Le ultime polemiche in tema di magistrati fuori ruolo suggeriscono qualche
precisazione, per stimolare una riflessione pi approfondita, partendo dai
seguenti dati che non possono non essere tenuti presenti:
A) La legge stabilisce un organico di magistrati fuori ruolo di 230
unità, gran parte dei quali riservati al Ministero della giustizia e ciò
significa che questo numero di magistrati fuori ruolo non incide sulla pianta
organica degli uffici giudiziari. Allo stato siamo già entro il tetto massimo
previsto dalla legge; altri rientri in ruolo di magistrati sono stati
programmati e saranno decisi a breve.
B) Naturalmente, la prevista pianta organica di fuori ruolo non incide su
quella degli uffici giudiziari a condizione che il numero di posti vacanti nella
giurisdizione sia quella fisiologica dell'avvicendamento fra le uscite di chi
va in pensione e gli ingressi dei nuovi magistrati. Giacch la situazione non
è questa, il C.S.M. deve valutare con speciale attenzione, nel disporre un
collocamento fuori ruolo, le condizioni dell'ufficio di provenienza del
magistrato, in modo da non sguarnire sedi già afflitte da numerose vacanze e
non ledere le esigenze della giurisdizione. In pratica, si procede (e forse non
sempre è stato fatto) ad una comparazione fra le esigenze dell'ufficio di
provenienza e l'importanza della presenza di un magistrato in una determinata
posizione fuori ruolo; anche nella considerazione che non tutte le posizioni
fuori ruolo si equivalgono, quanto al riflesso positivo delle funzioni da
svolgere sull'esercizio della giurisdizione o della speciale importanza che
rivestono per la soddisfazione d'interessi ancora pi ampi e generali.
C) Il sovraccarico che affligge la giurisdizione e chi ci lavora (in misura
diversa fra sede e sede, grazie alla distribuzione irrazionale degli uffici
giudiziari sul territorio, sostanzialmente risalente all'unità d'Italia)
deriva soprattutto dal blocco dei concorsi d'accesso alla magistratura, che
peraltro ne rende il corpo complessivamente pi vecchio, privo degli stimoli
che sempre provengono dal ricambio generazionale. In questo quadro, non è lo
spostamento di magistrati a funzioni fuori ruolo a provocare (n ad aggravare
in modo significativo) il collasso della giurisdizione, determinato da un
insieme di ben altri fattori: a partire dalle procedure che rendono ingestibili
i nostri processi, per finire con la cattiva organizzazione e la tolleranza
verso pigrizie e inettitudini.
Detto questo, in un periodo in cui si vorrebbe ridurre la magistratura a un
sentenzificio e i magistrati a funzionari costretti soltanto a
"produrre" il pi possibile in una drammatica carenza di mezzi e
risorse, attribuendo loro tutte le colpe dei ritardi delle risposte giudiziarie,
va valutata con sicuro favore la previsione di un organico ad hoc di
magistrati fuori ruolo, che non vanno considerati come se fossero (tutti)
imboscati scansafatiche.
Non sottovalutiamo la necessità di fornire alla giurisdizione e al Paese il
contributo di professionalità e d'esperienza maturata sul campo, da
utilizzare in posti-chiave attribuiti o addirittura riservati a magistrati nell'Amministrazione,
in organi costituzionali e organismi internazionali. Non entriamo, anche noi,
nella logica dei fuori ruolo-fuori luogo (diventato un nuovo slogan per
le Camere penali). Non sono fuori luogo i magistrati nell'ufficio studi
e nella segreteria del C.S.M., che rendono un servizio prezioso nell'interesse
di tutti, n quelli al Ministero della giustizia, interlocutori indispensabili
dell'autogoverno della magistratura, che portano esperienze degli uffici ed
elaborazioni culturali dell'associazionismo giudiziario nell'Amministrazione.
E gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Senza bisogno di farli tutti: chi pensa
che la presenza di magistrati nel Ministero dell'economia non sia servita per
far comprendere l'iniquità dell'art. 64 della finanziaria?
Certo, ci si scandalizza di fronte a carriere "parallele" che si
sviluppano per troppo tempo fuori della giurisdizione o a colleghi sottratti al
lavoro in uffici giudiziari difficili (magari in sedi disagiate) per essere
destinati a svolgere compiti non irrinunciabili in qualche ministero o
consulenze in commissioni parlamentari che si riuniscono una volta a settimana.
Perch non pensare, in questi ultimi casi, in alternativa al collocamento fuori
ruolo, ad incarichi extragiudiziari che comportino la sola esenzione parziale
dal carico di lavoro? Le vocazioni calerebbero, ma rimarrebbero quelle dei pi
motivati e non sarebbe pi possibile cercare d'imbucarsi in una qualunque
commissione pur di arrivare a Roma.
Sta alla nostra responsabilità evitare fuori ruolo eterni e
storture.
Alla responsabilità di ciascun magistrato, del C.S.M., dei consigli
giudiziari e dei capi degli uffici quando esprimono i loro pareri.
Occorre evitare che un magistrato svolga una parte eccessiva della carriera
in funzioni diverse da quelle giudiziarie, per garantire che sia un'esperienza
limitata nel tempo, utile sia per accrescere la professionalità del singolo sia
quella della categoria nel suo complesso.
E' una sfida, una delle tante, da affrontare serenamente: valutando
con cura ogni situazione per bilanciare gli interessi in gioco, scoraggiando i
collocamenti fuori ruolo superflui, trovando il sistema per incentivare
il rientro in ruolo entro un termine ragionevole, senza privilegiare n
penalizzare nessuno.



3. Sede disagiata, collocamento fuori ruolo e punteggio
aggiuntivo.

(torna all'indice)
Nel plenum del 17 gennaio è stata a lungo dibattuta la questione
dell'attribuzione o meno ai magistrati che rientrano in ruolo dei punteggi
aggiuntivi per la permanenza in sedi disagiate antecedente al collocamento fuori
ruolo; attribuzione che è stata riconosciuta, a maggioranza (13 voti: Unicost,
MI, laici del Polo e Mancino) col voto contrario dei consiglieri di Md e
Movimenti e dei laici di centro-sinistra, astenuto il Procuratore generale della
Cassazione.
La proposta di trasferimento della dott.ssa Casentino al Tribunale di Latina
perveniva dalla Terza commissione con la nostra astensione, che si è
trasformata in voto contrario all'attribuzione del punteggio aggiuntivo alla
predetta collega Cosentino, che dopo un periodo in sede disagiata era stata
collocata fuori ruolo presso una commissione parlamentare, ritenendo ragionevole
riservare questo trattamento premiale soltanto a chi sia rimasto ad esercitare
in concreto le funzioni in sede disagiata fino al momento della vacanza del
posto messo a concorso.
Non si tratta, infatti, di un bonus che possa essere conservato per sempre,
tanto è vero che la circolare richiede per l'attribuzione (par. XVIII p. 5
lett. b) "l'effettivo esercizio delle funzioni, al momento della
pubblicazione della vacanza
" nella sede disagiata.
Si è obiettato, da parte di chi ha sostenuto la possibilità di riconoscere
il punteggio aggiuntivo anche ai fuori ruolo che rientrano in servizio, che la
regola varrebbe soltanto per le sedi a copertura urgente, ma non anche per
quelle a copertura necessaria, non essendo ripetuto esplicitamente al punto 5
lett. C) l'obbligo dell'attualità di svolgimento delle funzioni in sede
disagiata al momento di pubblicazione della vacanza. Siccome il primo criterio
interpretativo è quello della ragionevolezza e l'intero sistema dei benefici
legati alle funzioni svolte in sedi disagiate è costruito sulla permanenza in
tali sedi, siamo pervenuti a maturare la convinzione che in nessun caso un
magistrato possa preservare il beneficio anche dopo aver abbandonato la sede
disagiata, per collocamento fuori ruolo come per trasferimento a un'altra sede
giudiziaria (interrompendo in entrambi i casi la permanenza e dunque il
"disagio"). Per giunta, per lo svolgimento di funzioni in sede a
copertura necessaria come prima destinazione (come nel caso della Cosentino) la
circolare introduce una deroga (di stretta applicazione, come ogni deroga) alla
regola generale, precisando alla lett. C) che il punteggio aggiuntivo può
essere riconosciuto anche nell'ipotesi di permanenza successiva in altra sede
disagiata, purch avvenuta senza soluzione di continuità. Insomma, non mi sono
sembrati possibili dubbi interpretativi di sorta. In ogni modo, alla collega non
sarebbe spettato il punteggio aggiuntivo per le funzioni svolte in precedenza in
sede disagiata nemmeno ad accedere all'opzione interpretativa fatta propria dalla maggioranza, perch per Latina
(circondario confinante con quello di Roma, sede dell'attività fuori ruolo) il
punteggio aggiuntivo non poteva comunque essere riconosciuto (sempre ai sensi
del p. 5 lett. c), a meno di non cancellare il passaggio per Roma in fuori
ruolo, come mai avvenuto.
E' chiaro che, al di là del dato normativo che pare chiarissimo, si tratta
di un problema politico. La ratio della disposizione premiale mira a
trattenere per il maggior tempo possibile il magistrato nella sede disagiata e
il punteggio aggiuntivo è previsto - nell'interesse della funzionalità del
servizio - proprio come incentivo a non abbandonarla finch, una volta maturato
il punteggio, non gli si prospetti la possibilità di un trasferimento alla sede
giudiziaria pi ambita; tanto è vero che il punteggio aumenta col passare
degli anni cumulandosi con gli incrementi di punteggio determinati dalla
crescente anzianità fino a concorrere al raggiungimento del punteggio
necessario per ottenere il trasferimento nella sede ambita. Sarebbe quindi
irragionevole ritenere che, quando il magistrato abbia preferito optare per
funzioni diverse da quelle giudiziarie, abbreviando il periodo di permanenza
nella sede disagiata complessivamente necessario a raggiungere il punteggio per
il trasferimento nella sede pi ambita, alla sua scelta non debba essere
coerentemente riconnessa la perdita definitiva del punteggio aggiuntivo già
maturato nell'attività fino allora svolta in sede disagiata. Infatti, venendo
meno la permanenza in tale sede, viene meno l'interesse generale
all'attribuzione del trattamento premiale che non da solo, ma congiunto al
punteggio accumulato per effetto del decorrere del tempo, avrebbe consentito di
superare i concorrenti e conseguire, prima degli altri, il punteggio necessario
per il trasferimento nella sede ambita. Altrimenti, si determinerebbe un'ingiustificata
equiparazione tra chi, dopo aver maturato il punteggio aggiuntivo per la
permanenza in sede disagiata, opta per l'esercizio di funzioni differenti da
quelle giudiziarie e chi, nelle stesse condizioni, decide di protrarre la propria permanenza nella stessa sede disagiata fino a raggiungere, per
effetto della decorrenza del tempo e dell'aumento di anzianità, il punteggio
necessario al trasferimento nella sede ambita. E sicuramente l'attribuzione
dello stesso punteggio in sede di ricollocamento in ruolo determina un'iniqua
frustrazione delle aspettative degli altri aspiranti allo stesso posto.
Nei confronti dei colleghi fuori ruolo non bisogna avere e non abbiamo
pregiudizi negativi, svolgendo essi spesso compiti assai importanti per la
giurisdizione e non devono certo essere penalizzati per questo, ma pensiamo che
non debbano nemmeno godere di privilegi ingiustificati.
La discussione sul punto continuerà in III commissione dove sono allo studio
modifiche della circolare che potrebbero essere influenzate da questa delibera
adottata con una maggioranza risicata.



4. Conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi.

(torna all'indice)
Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi semidirettivi:

  • Presidente del Tribunale di Milano alla dott.ssa Livia Pomodoro,
    Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano;

  • Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine al dott.
    Antonio Bianciardi
    , sostituto procuratore generale presso la Corte d'Appello
    di Venezia;

  • Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
    Trieste al dott. Domenico Massimo Miceli
    , consigliere della Corte d'Appello
    di Roma;

  • Presidente di sezione della Corte d'Appello di Napoli al dott. Roberto
    Bochicchio
    , Presidente aggiunto della Sezione GIP del Tribunale di Napoli.



5. La vicenda della nomina del Presidente della Cassazione:
atto terzo

(torna all'indice)
Il 13 gennaio il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del Consiglio
superiore contro l'ordinanza del T.A.R. Lazio che aveva sospeso la
deliberazione consiliare di riapertura dei termini per il concorso relativo alla
nomina del presidente della Corte di cassazione.
La decisione è fondata sul duplice rilievo che la riapertura dei termini e
la presentazione di eventuali nuove domande non sono di per s lesive di
interessi giuridicamente apprezzabili del dr. Carbone (considerato che la
decisione del T.A.R. sul merito del suo ricorso è fissata al 9 febbraio e
dunque, in ogni caso, prima della definizione della nuova procedura) e che, data
la delicatezza dell'incarico, l'interesse pubblico - all'opposto di quanto
ritenuto dal T.A.R. - richiede che siano poste tutte le condizioni per la sua
pi sollecita copertura.
Evidentemente il merito resta aperto a tutte le soluzioni, ma le perplessità
da noi espresse su tempi, modalità e contenuti della decisione cautelare del
T.A.R. - ancorch da taluno guardate con sufficienza - non erano poi così
infondate e inopportune...
Il 17 gennaio il Consiglio ha chiarito i tempi dell'ulteriore iter
della procedura di riapertura dei termini per la presentazione delle domande,
sospesa dal T.A.R., fissando alla data dell'8 febbraio il termine ultimo di
scadenza per la presentazione delle domande stesse; in tal modo, qualunque sia
la decisione del T.A.R., è stato posto un punto fermo in vista delle successive
evenutali determinazioni (ovviamente, nella speranza che molti concorrenti - e i
migliori - si facciano avanti, ch, altrimenti, avremo fatto una bella
battaglia per nulla...: anche questo, peraltro, sarà un segnale dello stato di
salute della magistratura!).
Vi è poi una considerazione da fare: intorno a questa vicenda si agitano -
si sono agitati sin dall'inizio e proseguono ora con una torbida escalation
- anonimi, corvi, personaggi di cui faremmo volentieri a meno, e ciò indica che
la "casa di vetro" per cui abbiamo lavorato e lavoriamo è ancora
lontana (ed è talora sostituita da un "covo di vipere"). Ne siamo ben
consapevoli, ma deprecarlo non basta. Se non vogliamo dare ulteriore spazio a
questi metodi, occorre che chi ha le competenze istituzionali accerti i fatti e
rimuova i dubbi.
I temi su tappeto sono ormai sulle pagine di tutti i giornali. E' troppo
chiedere che i titolari dei poteri ispettivi e disciplinari sulla magistratura
ordinaria e su quella amministrativa accertino con la massima rapidità se il
dr. Carbone ha - o meno - svolto altri incarichi non autorizzati (o non
autorizzabili) e se nel collegio del T.A.R. che ha emesso il provvedimento
cautelare ci sono stati - oppure no - casi di violazione del dovere di
astensione? Solo così si taglierà l'erba sotto i piedi di corvi e anonimi. Non
solo, ma a un accertamento che eviti speculazioni e veleni hanno diritto sia gli
interessati che l'opinione pubblica.



6. La nomina di un Presidente di sezione al Tribunale di
Catanzaro: era proprio necessario farne un caso?

(torna all'indice)
Il dott. Giuseppe Neri è stato nominato Presidente di sezione del Tribunale
di Catanzaro con una maggioranza nel voto diversificata anche per appartenenza
culturale [12 voti favorevoli -Md, Movimenti, Patrono (Mi), Bergamo (laico CdL),
Siniscalchi, Tinelli e Volpi (laici Unione)], 9 contrari (Unicost, Ferri e
Romano (Mi), Anedda (laico CdL) e tre astensioni (Vacca, Saponara e il
Procuratore generale Delli Priscoli)].
Una premessa necessaria.
Spesso nelle comunicazioni pubbliche si tratta di contemperare le esigenze di
una informazione che dia conto, in modo trasparente, dell'attività di un
organo collegiale, con l'esigenza di fornire dati corretti soprattutto quando
riguardano lo status dei magistrati. Ed infatti, se nessun limite può porsi ad
una comunicazione che vuole essere una lettura "politica" delle scelte
operate, sicuramente tale lettura deve fondarsi sull'analisi di dati corretti.
In alcuni casi si ha la sensazione che a questo indispensabile bilanciamento
non tutti si sono attenuti ed allora è necessario puntualizzare alcuni dati di
fatto.
Va innanzitutto ricordato che il posto semidirettivo in questione era stato
pubblicato con bando del luglio 2005; una vacanza non breve, quindi, che ha
colpito un territorio particolarmente gravato da una cronica carenza di risorse
personali e materiali, da sempre esposto ad una domanda di giustizia
particolarmente elevata e significativa (non solo per i problemi attinenti alla
criminalità organizzata).
Nel corso dell'esame dei candidati, le domande presentate per la copertura
dell'ufficio semidirettivo di Catanzaro sono state quasi tutte revocate, ad
eccezione di quella del collega Neri, e di altre tre domande di colleghi non
legittimati, di cui due molto giovani (punteggio attribuito per anzianità pari
a 3) entrambi nominati con D.M. 7.6.1989.
La commissione ha quindi effettuato una istruttoria particolarmente attenta
per verificare il profilo professionale del candidato poi nominato, chiedendo
chiarimenti al Presidente del Tribunale e ascoltando lo stesso magistrato in
sede di audizione.
E' stato accertato quanto segue:

  • risultano dati particolarmente positivi e non controversi dai pareri
    espressi da due Consigli Giudiziari (Torino e Catanzaro) in merito alla
    preparazione giuridica ed al bagaglio professionale di un collega che ha
    dimostrato di affrontare seriamente le materie affrontate nei diversi settore in
    cui ha svolto le proprie funzioni (civile, penale, minorile).

  • si riscontra un elevato profilo di laboriosità e diligenza, sia con
    riguardo al lavoro svolto nell'ambito del proprio ufficio, sia alla
    disponibilità sempre dimostrata nell'affrontare sostituzioni, applicazioni
    ecc...

  • oltre all'attività giurisdizionale, sono stati svolti altri compiti
    istituzionali: per due bienni (1997-1999 e 2000-2003) componente del CG,
    magistrato di affidamento, in pi occasioni, degli uditori giudiziari e dei
    magistrati onorari, componente della commissione per gli esami di avvocati negli
    anni 2000, 2002, 2004. Tutti incarichi espletati senza usufruire di alcun
    esonero e non si dimentichi che proprio l'ultima circolare sulle tabelle prevede
    che l'esonero da attribuire al componente del CG non è rinunciabile.

  • lo svolgimento di un'attività di fatto di presidente di sezione e
    contestualmente di presidente del collegio fallimentare; anche in tal caso,
    nonostante la previsione tabellare, nessuna riduzione nell'assegnazione degli
    affari.

  • dal 2000, una volta trasferito alla prima sezione civile, Neri, ha dovuto
    affrontare l'assegnazione di un ruolo in cui sono confluite tutte le cause di
    vecchio rito con riserva di collegialità, circa 650 cause risalenti nel tempo,
    alcune del 1963, complesse nella trattazione (cause successorie, scioglimento di
    comunioni e responsabilità societarie) che hanno comportato numerose udienze di
    trattazione anche straordinarie e pomeridiane. Dei 650 procedimenti assegnati ne
    residuavano solo 63 al momento in cui il magistrato è stato mandato in
    applicazione in modo esclusivo alla Corte di Assise. Inoltre, sul ruolo
    assegnato al dott. Neri risultano essere confluite, dal 2000 al giugno 2006, le
    cause pendenti sul ruolo presidenziale e le cause nuove attribuite in misura
    doppia rispetto a quella attribuita agli altri colleghi (definite dal 2001 al
    2006 con sentenza 453 e con altri provvedimenti 720).

  • dal luglio 2004 il magistrato è stato applicato in Corte d'Assise,
    attività svolta in modo esclusivo dal 2006 anche con il ruolo di presidente.

Questi i dati pi significativi riscontrati dal fascicolo personale e dalla
nota specifica trasmessa dal Presidente del Tribunale.
A fronte di tale percorso è emerso in sede tabellare che all'interessato
sono stati addebitati consistenti ritardi nel deposito delle sentenze nel
periodo 18.6.2001- 25.9.2006; in particolare, relativamente a 105 sentenze
collegiali e 54 sentenze monocratiche.
I ritardi venivano segnalati dal Presidente di sezione, che, però, nel
contempo, nella relazione scritta inviata in occasione delle tabelle degli anni
2004/2005, dà espressamente atto che essi vanno inquadrati nell'ambito della
attività complessiva svolta dal magistrato, del ruolo particolarmente complesso
assegnatogli sia quantitativamente che qualitativamente, a cui il dott. Neri ha
fatto fronte con un "impegno ammirevole".
Un ritardo nel deposito delle sentenze, che la Commissione non ha minimamente
sottovalutato (e che ha portato all'attribuzione del punteggio non elevato per
i parametri merito ed attitudine), ma ha inquadrato nella attività
complessivamente svolta e nelle condizioni dell'ufficio in cui opera il dott.
Neri., escludendo un giudizio di non idoneità al conferimento dell'incarico
semidirettivo richiesto e di fatto svolto.
La commissione, in particolare, ha ritenuto, non potendo esprimere nessun
giudizio comparativo per l'assenza di altri candidati, di dover
contestualizzare i ritardi nel deposito delle sentenze ascrivibili al magistrato
nel complessivo percorso professionale, considerando altresì positivamente la
circostanza che si tratta di un magistrato che non si è mai sottratto a quanto
gli è stato assegnato, consapevole, come ha affermato nel corso della
audizione, che l'ufficio complessivamente considerato, non avrebbe comunque
potuto far fronte ad una diversa distribuzione dei carichi di lavoro. Ci si è
trovati di fronte ad un magistrato che ha sempre lavorato, e che in un
determinato periodo, a causa della mole di lavoro assegnatagli, unitamente al
contemporaneo svolgimento di altri compiti istituzionali, non è riuscito a
rispettare la tempestività nel deposito dei provvedimenti. Precedentemente al
2000 non risultano ritardi, e dopo il 2005, quando il dott. Neri è stato
applicato in via esclusiva alla Corte d'Assise, le sentenze da lui redatte,
attinenti a reati collegati alla criminalità organizzata, quindi complesse sia
per i capi di imputazione che per il numero degli imputati, sono state
depositate nei termini.
Non si è trattato quindi di affermare con il voto, come è stato sostenuto
da chi ha espresso un voto contrario, un modello di dirigente, ma di valutare
nel caso specifico la professionalità di un magistrato nell'ambito del
contesto lavorativo in cui opera e nell'ambito del concorso in cui la sua
domanda si è inserita.
E' evidente che un buon dirigente deve avere un curriculum
professionale senza ombre o incidenti di percorso. Ma questa elementare
affermazione non deve tradursi in una valutazione formale. Forte infatti sarebbe
il rischio, nel futuro, di spingere molti magistrati a chiedersi se paga negli
uffici essere sempre disponibili, soprattutto laddove la domanda di giustizia è
imponente e le risorse sono scarse, accentrando su di se oneri pesanti, o non
sia pi utile svolgere la propria attività, senza particolari picchi, attenti
al rispetto formale del dato statistico, e soprattutto senza quella generosità
che spinge molti ad assumersi impegni ulteriori oltre a quelli che gli
spetterebbero, evitando fin dall'inizio il rischio, sempre presente, di non
essere "perfetti".
Per questo riteniamo che non era necessario trasformare, come è avvenuto,
questa nomina in un "caso".



7. Ancora sulla riforma dei Consigli giudiziari.

(torna all'indice)
Dopo la delibera del 21-6-2006 (vedi notiziario n.57) il Consiglio nella
seduta del 17 gennaio ne ha emesso un'altra sul tema dell'entrata in vigore
del decreto legislativo di riforma dei Consigli giudiziari su sollecitazione di
una nota del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano.
Con questa delibera è stato ribadito che i Consigli giudiziari eletti nell'aprile
2005 devono continuare a svolgere le loro funzioni sino alla scadenza fissata
dalla legge vigente al momento della loro elezione, non mancando ancora una
volta di sottolineare la necessità di un intervento legislativo integrativo
della specifica disciplina elettorale per la costituzione dei nuovi organismi,
che allo stato non è ancora intervenuto, con evidenti riflessi sulla
praticabilità di una nuova elezione.
Peraltro, si è ormai prossimi alla scadenza biennale degli attuali Consigli
giudiziari e questo non può che destare forte preoccupazione per la difficoltà
di comprendere cosa accadrà dopo tale scadenza.
Il Consiglio prende altresì atto che il Ministro della Giustizia ha
preannunciato la presentazione di un disegno di legge di riforma dell'ordinamento
giudiziario con una previsione di modifica del sistema elettorale ed auspica che
le ulteriori iniziative su questo punto siano prese in considerazione in tempo
utile; per questo la delibera è stata comunicata al Ministro della Giustizia ed
il Vice Presidente Mancino si è impegnato in plenum a sollecitare il
Ministro stesso a prendere gli opportuni provvedimenti, vista ormai la
ristrettezza dei tempi.



8. Magistrati con esonero dal lavoro giudiziario ed incarichi
extragiudiziari.

(torna all'indice)
In risposta ad un quesito formulato dal Consiglio giudiziario di Milano è
stato affrontato il tema concernente l'autorizzabilità degli incarichi
extragiudiziari a magistrati che siano parzialmente esonerati dal lavoro
giudiziario (in quanto componenti del Comitato scientifico o del Consiglio
giudiziario oppure siano Referenti per l'informatica o per la formazione
decentrata).
La delibera del 25 gennaio riafferma innanzitutto che l'espletamento di
attività per le quali è previsto l'esonero è questione tenuta in
particolare considerazione poichè si tratta di attività strettamente inerenti
ad un corretto esercizio della giurisdizione e del nostro autogoverno; ciò
determina che esse finiscono per costituire un vero e proprio ordinario lavoro
del magistrato, al cui interno non può ormai pi ricomprendersi solo l'esercizio
della funzione giurisdizionale, e questo anche nella considerazione che, specie
in alcuni distretti, queste attività hanno richiesto un progressivo incremento
d'impegno, per cui non possono essere considerate una mera appendice del
lavoro giudiziario.
Così correttamente inquadrato il profilo dell'esonero, il Consiglio ha
ritenuto che i magistrati che godano di una riduzione del lavoro non sono in una
situazione differente, ai fini del conferimento di un incarico extragiudiziario,
da quella di altri magistrati e che la valutazione che dovranno operare sia il
Consiglio giudiziario che il C.S.M. in ordine alla compatibilità dell'incarico
con le esigenze di servizio va rapportata anche all'ulteriore attività svolta
(per la quale è concesso l'esonero) ed alle specifiche esigenze di essa; ciò
potrebbe anche determinare una valutazione pi rigorosa circa la concedibilità
dell'autorizzazione.



9. La pubblicità delle sedute dei Consigli giudiziari.

(torna all'indice)
Prendendo spunto da un quesito formulato dal Consiglio giudiziario di
Salerno, il C.S.M. ritorna sulla questione della pubblicità delle sedute di
tali organismi ed in particolare se per esse debba prevalere il principio della
pubblicità rispetto a quello della segretezza e se la determinazione e
regolamentazione dei casi di segretezza delle sedute spetti al C.S.M. o agli
stessi Consigli giudiziari.
Rispetto al primo punto la risposta consiliare è netta nel riaffermare che
in un ordinamento costituzionale democratico la pubblicità delle sedute degli
organi collegiali è un principio che serve a garantire la trasparenza e la
piena conoscibilità da parte degli interessati dell'attività da essi
esplicata e ciò e tanto pi vero nel caso di organi elettivi, soggetti in modo
stringente al controllo degli elettori.
Naturalmente il principio così affermato può subire deroghe in presenza di
altri valori con cui deve essere bilanciato in presenza di una tutela di essi
parimenti meritevole; il riferimento è al diritto alla riservatezza, alle
esigenze di sicurezza ed alla necessità di assicurare la segretezza di
determinati fatti.
Si perviene così al secondo punto della delibera e cioè quale sia l'organo
deputato a stabilire deroghe puntuali alla regola della pubblicità delle
sedute; la risposta è che sono gli stessi Consigli giudiziari che devono porre
la disciplina nell'ambito del proprio potere di autoregolamentazione.
Una ricognizione operata dall'Ufficio studi delle disposizioni in tal senso
emanate dai Consigli giudiziari ha portato all'individuazione di tre tipologie
di disciplina: 1) esclusione della pubblicità delle sedute; 2) ammissione della
pubblicità per i soli magistrati del distretto; 3) tendenziale pubblicità
delle sedute.
A questo punto il C.S.M. invita i Consigli giudiziari a rivedere i propri
regolamenti interni alla luce dei principi riaffermati in tema di pubblicità,
non mancando di sottolineare come vi siano ancora situazioni disciplinate in
modo non conforme rispetto ad essi.



10. Problemi applicativi della nuova legge in tema di
dirigenza amministrativa.

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Altra decisione di rilievo il Consiglio ha disposto in tema di individuazione
delle competenze dei magistrati capi degli uffici giudiziari e dei dirigenti
amministrativi preposti allo stesso ufficio; la questione, in particolare,
riguarda l'individuazione del soggetto legittimato a svolgere le funzioni, che
la disciplina normativa del D.Lgs. 240/2006 attribuisce alla dirigenza
amministrativa, all'interno di un ufficio giudiziario che non prevede nella
sua dotazione organica una figura di dirigente amministrativo di c.d. seconda
fascia (cioè di qualifica corrispondente).
La delibera, assunta il 25 gennaio, esclude che la soluzione possibile sia
quella di considerare non applicabile l'intera normativa scaturita dalla
riforma ed assegna al magistrato dirigente dell'ufficio la titolarità delle
funzioni attribuite dalla legge al dirigente amministrativo; queste non possono
essere esercitate dai dipendenti inquadrati in aree funzionali corrispondenti
alla figura del cancelliere, almeno allo stato e sino alla rivisitazione della
dotazione organica del personale amministrativo.
Sino a quel momento il magistrato, titolare dell'ufficio, assommerà su di
s tutte le competenze dirigenziali dell'ufficio.
In considerazione della temporaneità di tale soluzione e della necessità di
provvedimenti da parte del Ministro della Giustizia, la delibera è stata a
questi espressamente trasmessa per opportuna conoscenza.



11. Ampliata la possibilità di partecipazione ai corsi di
formazione.

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La IX Commissione ha proceduto all'ammissione ai corsi per il 2007 operando
le selezioni con l'applicazione di un programma informatico che tiene conto
prioritariamente della mancata ammissione ai corsi negli ultimi anni.
Sono pervenute 4855 domande su 4428 posti disponibili, ma, all'esito della
selezione, ben 801 magistrati non sono stati ammessi a nessun corso rimanendo in
lista d'attesa per uno o pi di essi.
Per cercare di assicurare a tutti la partecipazione almeno ad un corso nella
seduta del 25 gennaio il Consiglio ha deciso, facendo affidamento sui pur
ristretti margini di bilancio, di ammettere ad ogni corso 10 colleghi in pi.
Ad un prossimo plenum verrà anche deciso di replicare fin da subito i
tre corsi per i quali vi era una pi lunga lista d'attesa di colleghi non
ammessi ad altri corsi, così da avvicinarci quanto pi possibile all'obiettivo
di consentire a tutti quelli che ne hanno fatto richiesta la partecipazione
almeno un corso. Non è il massimo, ma è già pi di quello che riescono a
fare istituzioni di formazione assai pi strutturate delle nostre, come la
mitica Ecole dei colleghi francesi.
A giorni perverranno le comunicazioni ai colleghi ammessi.

Dalle Commissioni


1. Proposte di nomine per incarichi direttivi e semidirettivi.
(torna all'indice)

La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di
conferire i seguenti incarichi direttivi e semidirettivi:

  • Presidente del Tribunale di Sulmona al dott. Antonio Gagliardi,
    consigliere della Corte d'Appello di Bari;

  • Presidente del Tribunale di Vicenza al dott. Giuseppe Bozza,
    Presidente di sezione presso lo stesso Tribunale;

  • Presidente del Tribunale dell'Aquila al dott. Giovanni Novelli,
    Presidente del Tribunale di Avezzano;

  • Presidente del Tribunale di Orvieto al dott. Edoardo Cofano,
    consigliere della Corte d'Appello di Roma;

  • Presidente del Tribunale di Mistretta al dott. Antonino Maria Totaro,
    consigliere della Corte d'Appello di Messina;

  • Presidente della Corte d'Appello di Bologna al dott. Giuliano
    Lucentini
    , Presidente di sezione della corte d'Appello di Firenze;

  • Procuratore della Repubblica di Teramo al dott. Gabriele Ferretti,
    Presidente di sezione del Tribunale di Ravenna;

  • Procuratore della Repubblica di Lanciano al dott. Tullio Moffa,
    giudice del Tribunale di Lanciano;

  • Procuratore della Repubblica di Enna al dott. Calogero Ferrotti,
    Procuratore della Repubblica di Orvieto;

  • Procuratore della Repubblica di Saluzzo al dott. Paolo Cesare Maria
    Tamponi
    , sostituto procuratore della Repubblica di Torino;

  • Presidente di sezione del Tribunale di Parma alla dott.ssa Eleonora
    Fiengo
    , consigliere della Corte d'Appello di Napoli;

  • Presidente di sezione del Tribunale di Napoli (4 posti) ai dott.ri
    Antonio Panico
    , giudice presso lo stesso Tribunale, Bruno D'Urso,
    Presidente di sezione del Tribunale di Nola, Adriana Pangia, consigliere
    della Corte d'Appello di Napoli, Maria Grazia Di Somma, Presidente di
    sezione del Tribunale di Torre Annunziata.

Per l'incarico di Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, a
seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la precedente
assegnazione a detto posto del dott. Raffaele Calmieri, è stato proposto il dott.
Vincenzo Nardi
, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione
(Bergamo, Berruti e Siniscalchi); astenuti Maccora, Patrono e Petralia.
Per due posti di Presidente di sezione della Corte d'Appello di Venezia
risultano due proposte. Quella di maggioranza che ha indicato i dott.ri
Umberto Mariani e Vittorio Rossi
, entrambi consiglieri presso la stessa
Corte (Bergamo, Berruti, Patrono e Siniscalchi); quella di minoranza (Maccora e
Petralia) che ha indicato, non ritenendo idoneo il dott. Mariani, il dott.
Rossi, riservando di dare indicazioni sul secondo posto all'esito del plenum.


2. L'incredibile reintegrazione del dott. Corrado Carnevale nell'ordine giudiziario.
(torna all'indice)

Il 22 gennaio la IV Commissione - con tre voti favorevoli (i
laici di destra e di sinistra Anedda e Vacca e il cons. Berruti di Unicost), un
voto contrario (Pilato di Md) e due astensioni (Fresa dei Movimenti e Viola di
Unicost) - ha proposto la riammissione in ruolo del dott. Carnevale.
Non v'è dubbio che la responsabilità principale di tale atto va ricercata
soprattutto nel Parlamento, che nella scorsa legislatura non si è lasciato
sfuggire l'occasione di approvare, tra le molte leggi ad personam, anche
quella che reca il nome dell'ex presidente della Ià sezione penale della
Cassazione.
Vi sono state poi le sentenze del T.A.R. Lazio e del Consiglio di Stato che,
a fronte di un tentativo di resistenza, in via di principio, dello scorso
Consiglio superiore hanno, seppur con diversità di motivazione, stabilito -
come direbbe Catalano - che la "legge Carnevale" deve applicarsi a
Carnevale... ma ora ci sta mettendo del suo - e molto - anche questo Consiglio.
La motivazione della Commissione è incredibile e sorprendente al tempo
stesso, allorchè ritiene che, avendo il Consiglio di Stato affermato che la
sospensione dalle funzioni e dallo stipendio disposta nei confronti del dott.
Carnevale negli anni '90 (a seguito del processo penale per la liquidazione
della flotta Lauro) era ingiusta e che quindi è applicabile al caso di specie
la legge che consente la "riparazione dell'errore" mediante il
ripristino della posizione lavorativa preesistente, la riammissione in servizio
è automatica ed esclude ogni valutazione del Consiglio.
Non pi di due mesi fa, in un caso analogo, il Consiglio all'unanimità
aveva affermato il contrario, ma tant'è!
C'è stato, in commissione, chi - con evidente imbarazzo - ha spiegato che la
decisione del Consiglio di Stato è sbagliata e che è assurdo che il Consiglio
non possa valutare la situazione ma che, di fronte all'autorità del giudicato
della giustizia amministrativa, non possiamo far altro che inchinarci (sic!).
Inutile dire che il "giudicato" riguarda, evidentemente, il carattere
ingiusto della sospensione e le relative conseguenze, e non certo le altre
condotte di Carnevale! In base al ragionamento prevalso in commissione, a fronte
di una sentenza come quella in esame, la riammissione in servizio sarebbe
obbligata anche se il magistrato interessato avesse, parallelamente alla
condotta ingiustamente censurata, commesso gravi crimini!
L'accertamento dell'ingiusta sospensione sarebbe, in altri termini, una sorta
di "lasciapassare" per qualunque altra nefandezza. N può dirsi che
il luogo dell'accertamento e della eventuale sanzione di tali
"nefandezze" deve essere il procedimento disciplinare e non il
giudizio sulla riammissione in servizio (se non altro perch il procedimento
disciplinare era impossibile dopo il pensionamento del magistrato ed è
altrettanto impossibile dopo la riammissione in servizio per l'inutile decorso
dei relativi termini).
Così - secondo la maggioranza della Commissione - il Consiglio non potrà
esaminare e valutare i fatti emersi nel corso del procedimento a carico del
dott. Carnevale per il delitto di associazione mafiosa: fatti la cui rilevanza
ai fini della valutazione del magistrato e della sua idoneità alla funzione non
è all'evidenza elisa (stante la diversità dei giudizi) dall'intervenuto
annullamento della condanna inflitta in grado di appello (data la ritenuta
inutilizzabilità in sede penale delle testimonianze rese da consiglieri della
Cassazione sull'andamento di alcune camere di consiglio).
Di quei fatti avremmo voluto parlare perch ciascuno - sotto l'occhio
attento dei colleghi e della opinione pubblica - si esprimesse sulla relativa
rilevanza. Ovviamente lo faremo in plenum, dove parleremo - e
abbondantemente - del merito. Per ora prendiamo atto che i nostri argomenti
hanno determinato qualche crepa nel monolite di Unicost (come dimostra
l'astensione di Viola) e attendiamo di vedere come si comporteranno i
consiglieri di Magistratura indipendente (assenti dalla IV Commissione).
Speriamo che lo sdegno dei colleghi provochi qualche ripensamento. Per quanto
ci riguarda restiamo convinti che le sole battaglie perdute sono quelle non
fatte...


3. I numeri della Quinta commissione
(torna all'indice)

Al 31 luglio 2006, momento di inizio della attività del
Consiglio, risultavano pendenti presso la Quinta Commissione 48 pratiche
relative al conferimento di uffici direttivi (di cui 24 in istruttoria, e 3 in
attesa della scadenza dei termini per le presentazione delle domande).
Alcuni uffici direttivi riguardavano vacanze risalenti al febbraio 2005.
Sempre al 31 luglio 2006 erano pendenti 42 pratiche relative al conferimento
di posti semidirettivi (di cui 29 pronti per la decisione e 13 in istruttoria).
La commissione, come già sapete, ha deciso di adottare come criterio per
stabilire l'ordine nella trattazione delle pratiche quello cronologico della
vacanza, partendo ovviamente dalla vacanza pi risalente nel tempo.
Da settembre 2006 a gennaio 2007 risultano definiti in commissione 29
direttivi e 15 semidirettivi, con una percentuale quasi dell'80% di nomine all'unanimità.
Il numero minore di definizione dei posti semidirettivi dipende dalla
maggiore complessità della valutazione che riguarda un maggior numero di
candidati da vagliare rispetto al numero che solitamente si esamina per i posti
direttivi in considerazione del criterio della "fascia".
L'attività della commissione è stata rallentata soprattutto dall'impegno
profuso nella trattazione dell'ufficio di Primo Presidente della Cassazione,
che ha coinvolto la commissione dal 9.10.2006 fino al 13.12.2006 per quasi 15
sedute.
Il 21 novembre e 15 dicembre 2006 sono stati pubblicati 29 posti direttivi
ed il 23 novembre e 6 dicembre 2006 sono stati pubblicati 54 posti semidirettivi.
L'auspicio è di poter definire entro fine marzo la copertura delle
procedure non concluse (almeno tutte quelle relative ai direttivi) ereditate al
momento dell'insediamento.
A tal fine sono state fissate, su nostra proposta, sedute straordinarie
(intanto una alla settimana oltre quelle ordinarie, riservandosi la possibilità
di lavorare anche nella "settimana bianca") per rispettare il
programma di lavoro concordato e definire le pratiche pendenti.
Eliminando le pendenze sarà possibile affrontare tempestivamente la
copertura dei nuovi posti pubblicati che la segreteria sta provvedendo ad
istruire e pervenire alle maggior parte delle proposte entro luglio 2007.

04 02 2007
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