“Con nota in data 8 novembre 2002 il Procuratore della Repubblica di Rieti, premesso di avere ricevuto il 7 novembre 2002 una missiva del servizio ispettivo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, diretta anche al Ministero della Giustizia, con la quale si comunicava che era stata disposta la visita amministrativo-contabile di cui all’oggetto, pur manifestando l’intenzione di assicurare la massima collaborazione possibile, poneva il problema della compatibilità tra le norme citate nella missiva ministeriale (sulle quali si fondava l’ispezione in oggetto) e le norme relative alla titolarità dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero ed alla segretezza prevista dal codice di procedura penale, fin dall’iscrizione, di tutti gli atti procedimentali relativi alle indagini preliminari fino al momento del passaggio all’ufficio del giudicante; il Procuratore poneva altresì il problema della conoscenza, da parte di un estraneo, dei nominativi degli indagati ricavabili dai fascicoli e dai registri, delle imputazioni e degli atti di indagine in corso, come ad esempio intercettazioni e perizie, sotto il profilo della verifica delle spese relative ed assicurava invece la assoluta disponibilità a fornire le informazioni richieste per quanto riguardava le gestioni patrimoniali, del personale e dei documenti presenti nei fascicoli tenuti nell’archivio della Procura della Repubblica, essendo i procedimenti oramai definiti.