Sommario
A. Dal Plenum:
1. Pratica della nomina del presidente del Tribunale di Parma
2. Pubblicazione posti semidirettivi
3. Termine decennale e incompatibilità
4. Indicatori di efficienza
5. Giudici onorari
B. Dalle Commissioni:
1. Concerto del Ministro per il Procuratore della Repubblica di Napoli
2. Rapporti tra presidente del tribunale e presidente di sezione in materia di assegnazione degli affari all'interno della sezione
Dal Plenum
1. Pratica della nomina del presidente del Tribunale di Parma
Ci siamo fatti promotori del ritorno in commissione del conferimento dell'ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Parma. Già in commissione ci eravamo astenuti di fronte alle proposte avanzate nei confronti del
dott.Antonio Ferrari, Presidente del Tribunale di Siena, e Stellario Bruno, Presidente del Tribunale di Voghera.In plenum abbiamo sostenuto che di fronte a due candidati, pur in possesso di buone qualità professionali ma non pienamente idonei a dirigere un ufficio di un certo rilievo, andava operato dalla V commissione un ulteriore sforzo per individuare un Presidente in grado di assicurare la migliore gestione possibile del tribunale di Parma. Ciò anche in considerazione
del fatto che fuori fascia per pochi giorni vi erano candidati, già dirigenti di Tribunale, che non erano stati in alcun modo valutati.
Abbiamo evidenziato che la V commissione dovrà operare la scelta in tempi molto contenuti dovendo evitarsi un ulteriore prolungata vacanza del dirigente dell'ufficio.
La nostra proposta è stata approvata con 12 voti a favore (MD, MI, Fici, Schietroma, Berlinguer, Buccico e Di Federico), 10 contrari (Unicost, Spangher, Marotta, Ventura Sarno, Favara) e 4 astensioni (Aghina, Arbasino, Marvulli, Rognoni).
2. Pubblicazione posti semidirettivi
Sono stati pubblicati tutti i posti semidirettivi attualmente vacanti. Abbiamo evidenziato (Menditto) che la pubblicazione appariva necessaria, pur se è ancora in corso di espletamento il bando del maggio 2003: per la necessità di coprire posti estremamente delicati (ad es. Pres. Sez. Gip.
Roma, Proc. Aggiunto Napoli, Pres. Sez. Gip Venezia etc.), per contribuire alla mobilità occorrente per le ulteriori e future pubblicazioni ed in considerazione dei tempi estremamente lunghi occorrenti per l'istruttoria delle pratiche, per cui è prevedibile che nelle more sarà possibile completare il bando del maggio 2003 e da settembre provvedere tempestivamente all'esame delle nuove domande, ciò in un'ottica di programmazione della politica del personale sempre pi necessaria.
Abbiamo colto l'occasione per tracciare un primo bilancio dei lavori della V commissione sottolineando la opportunità della scelta da noi sostenuta di trasferire dalla III i semidirettivi, scelta che ha consentito:da un lato di alleggerire i lavori della III consentendole di fare fronte egregiamente alle numerose incombenze residue ivi compreso il conferimento delle sedi
agli uditori, dall'altro ad una trattazione delle pratiche di conferimento dei semidirettivi inevitabilmente assimilate nella trattazione a quelle direttive (pur con le dovute differenze derivanti dalla diversità della circolare) con maggiore attenzione alle attitudini organizzative dei
candidati, sempre pi necessarie a seguito della modifica ed evoluzione della figura dei semidirettivi.
Abbiamo anche rappresentato la necessità di accelerare i lavori della V commissione perch, se era comprensibile un rodaggio nella prima fase derivante dalla riorganizzazione dei lavori conseguente al materiale trasferimento dalla III commissione, oggi non sono pi tollerabili ritardi che incidono in modo rilevante sull?organizzazione degli uffici.
3. Termine decennale ed incompatibilità
Su specifico quesito il Consiglio si è occupato di quale debba essere la destinazione del presidente di sezione che ha maturato il termine decennale di permanenza in sezione (penale) e dovrebbe transitare alla sezione del diverso settore, soluzione che però farebbe divenire attuale una situazione di incompatibilità con due parenti che svolgono l'attività di avvocato nel circondario.
La risposta pi lineare, adottata dal Consiglio (con tre astensioni), è, in sintesi, la seguente: a) l'incompatibilità prevista dall'art.18 legge guarentigie deve, una volta accertata in concreto, essere rimossa con la destinazione del magistrato ad altra sede giudiziaria; b) una soluzione
così drastica può essere evitata solo nel caso che l'organizzazione dell'ufficio consenta - senza ripercussioni negative per la funzionalità - di destinare il magistrato ad un settore che faccia venir meno la situazione di incompatibilità; c)qualora questa soluzione, inizialmente praticata, non sia pi possibile(vuoi per mutata organizzazione dell'ufficio, vuoi per altre ragioni) appareinevitabile che la rimozione dell'incompatibilità debba essere compiutacon la destinazione del magistrato ad altra sede o altro ufficio. Questa impostazione, che mette in luce la prevalenza dei vincoli previsti
dalla legge rispetto alle esigenze di un settore dell'ufficio giudiziarioe/o a quelle del singolo magistrato, è stata a lungo dibattuta, essendo evidente che la scelta di non derogare al termine decennale finisce, in caso come quello oggetto del quesito, per rendere inevitabile l'attualizzazione della incompatibilità e l'obbligo del magistrato di mutare ufficio o sede.
A fronte delle perplessità circa l'inevitabilità di un simile risultato, si è osservato che l'eventuale deroga al termine decennale comporterebbe, da un lato, la conseguenza che il magistrato potrebbe restare nel medesimo posto tabellare senza alcun ulteriore limite di tempo e, dall'altro, che l'impossibilità di spostarlo da quel posto tabellare potrebbe rendere difficile o impossibile anche lo spostamento di altri magistrati dell'ufficio (si pensi ad un altro presidente di sezione che debba mutare settore e si trovi impedito dal "blocco" costituito dal collega che ha una incompatibilità); in ogni caso, si creerebbe una difficoltà organizzativa per l'ufficio, esattamente il contrario di quanto previsto dalla circolare,che spinge il capo ufficio a trovare al magistrato "incompatibile"
unadestinazione specifica interna, ma a condizione che questo non dia causa a difficoltà per l'ufficio.
4. Indicatori di efficienza
Già trasmessi in rete con qualche osservazione, la delibera del Consiglio e i documenti allegati fanno il punto sulla c.d."sperimentazione" che ha avuto luogo a Bologna del sistema di indicatori disegnato dalla commissione paritetica (o gruppo misto) Consiglio-Ministero. Fra luci e ombre la sperimentazione ha dimostrato che è possibile già oggi - almeno a Bologna - riempire e utilizzare una percentuale di campi statistici pari a circa il 70% di quelli previsti dal modello teorico. Confrontato con quello che avevamo 5 anni fa, un simile risultato è "molto", anche se deve accettarsi che il 30% di dati mancanti è un fattore pesante sul piano qualitativo (mancano le informazioni pi difficili) e su quello del risultato.
Nel rinviare ai documenti che sono a disposizione su COSMAG e reperibili tramite la rete di MD (anche facendone richiesta a Marini), va ricordato che la delibera di plenum ha subito un rinvio iniziale su richiesta del cons.Di Federico che intendeva esaminare i documenti della pratica. Egli ha poi mosso numerose critiche al progetto, partendo da una fiducia di fondo sull'impianto tecnico delle rilevazioni statistiche e sull'adeguatezza del meccanismo di indicatori in fase di sperimentazione. Tali critiche si basano anche su osservazioni problematiche espresse dai referenti informatici bolognesi, ma adottano una prospettiva parziale del progetto e, soprattutto,non sono seguite da alcun suggerimento operativo e correttivo. Il Consiglio ha così deciso di approvare le relazioni sul lavoro svolto ed ha dato mandato alla Settima Commissione di proseguire nei lavori senza estendere la sperimentazione a sedi diverse da Bologna.
Si tratta adesso di fare una ricognizione degli sviluppi possibili sia sul piano della raccolta delle informazioni sia sul piano del loro concreto impiego rispetto agli obiettivi valutativi che il progetto persegue, con un'attenzione particolare, da ora in poi, anche agli aspetti qualitativi ed alla valutazione del lavoro dei singoli.
5. Giudici onorari
Numerose sono le delibere che affrontano temi delicati legati alla magistratura onoraria. Di esse si è data immediata diffusione in lista. Merita segnalare la delibera relativa al GOT dr. CAMMARANO Guerritore, soprattutto per la scelta del Consiglio di ritenere non corretto l'utilizzo
del titolo di GOT come forma di pubblicità indiretta nell'ambito dell'attività di avvocato. Va segnalata anche la delibera relativa al giudice di pace, dr.CARONE, che ha riguardo agli adempimenti e ai termini da rispettare con riferimento alla possibile candidatura a sindaco della città in cui esercita l'incarico di giudice onorario: premesso che la situazione di potenziale ineleggibilità va rimossa entro la data di presentazione delle candidature, il Consiglio ha ritenuto che il trasferimento del giudice ad altra sede, come alternativa alla cessazione dall'incarico, sia possibile "solo ove vi siano posti liberi in uffici non ricompresi nell'ambito territoriale coincidente con la circoscrizione elettorale".
Dalle commissioni:
V Commissione
1. Concerto del Ministro per il Procuratore della Repubblica di Napoli
L'intera commissione ha ritenuto di richiedere al Ministro un sollecito incontro per il "concerto" per il posto di Procuratore della Repubblica di Napoli, necessario in tempi brevissimi anche a seguito del provvedimento ministeriale di proroga del dott. Cordova, del quale già il plenum ha
chiesto la revoca. Indipendentemente dalla revoca, pur dovuta dal Ministro perch ritenuto
ingiustificata ed inopportuna dal Consiglio, il "concerto" ministeriale non può tardare di fronte ad un candidato proposto all'unanimità dalla commissione per una sede in cui le polemiche proseguono quotidianamente per il clima causato dalla permanenza del dott. Cordova, trasferito per incompatibilità oltre sei mesi or sono da una ampia maggioranza consiliare. La V commissione ha trasmesso subito al ministro gli atti per il concerto,
pervenuti a via Arenula il 25 marzo, ed ha già sollecitato il Ministro.
Per la Procura di Roma il "concerto" intervenne in pochi giorni, un tempo pi lungo per la Procura di Napoli non potrebbe che derivare da una precisa scelta del Ministro.
VII Commissione
2. Rapporti tra presidente del Tribunale e presidente di sezione in materia di assegnazione degli affari all'interno della sezione.
La Commissione ha affrontato il tema, delicatissimo, dei rapporti fra presidente di tribunale e presidente di sezione con riferimento alle assegnazioni dei procedimenti all'interno della sezione. La pratica trae origine da un quesito del presidente ff. del tribunale di Perugia, che ha chiesto quali siano i suoi poteri in ordine al contrasto insorto all'interno dell'ufficio gip circa l'individuazione del giudice competente alla trattazione di un procedimento. Il procedimento in questione è relativo ai fatti del Bar Mandara di Roma (intercettazioni ambientali su Squillante e altri) ed è caratterizzato dall'ipotesi che la richiesta di archiviazione sia stata dal coordinatore dell'ufficio gip assegnata a se stesso in contrasto con i criteri di assegnazione fissati nelle tabelle. Che tale contrasto sussista è oggetto di confronto all'interno dell'ufficio ed è aspetto su cui la commissione non ha inteso intervenire, concentrandosi sul quesito - logicamente prioritario - posto dal presidente. Con 5 voti contro 1 la commissione ha ritenuto che il presidente del tribunale possa intervenire per rimuovere una assegnazione effettuata in chiaro contrasto con i criteri tabellari, e ciò per evitare che una violazione del principio costituzionale del giudice naturale possa restare privo di tutela. Il tema, delicatissimo, è stato ampiamente discusso e giungeranno in plenum due proposte alternative.