CRONACHE DAL CONSIGLIO
Elisabetta Cesqui, Vincenza Maccora, Livio Pepino, Fiorella Pilato
NOTIZIARIO N. 6 marzo 2007
OGGETTO: PLENUM 7, 13, 14, 15 e 21 marzo 2007 e
LAVORI DI COMMISSIONE
- Dal plenum
- Nuove nomine al Comitato scientifico;
- Le modifiche alla circolare sui trasferimenti;
- La riammissione nell'ordine giudiziario del dott. Corrado Carnevale;
- Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi;
- Il conferimento al dott. Almerighi dell'incarico di Presidente del Tribunale di Civitavecchia;
- Le nomine alla Corte di Cassazione;
- E' pienamente in vigore il divieto di permanenza ultradecennale nello stesso posto.
- Dalle Commissioni
Dal plenum
1. Nuove nomina al Comitato scientifico.
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Il plenum del 14 marzo ha integrato il comitato scientifico - che da mesi lavorava a ranghi ridotti - dei quattro membri mancanti. Sono stati designati Sandra Recchione e Ilio Mannucci Pacini per il penale, Gabriele Positano e Fabrizio Di Marzo per il civile, rispettivamente giudici presso i tribunali di Torino, Milano, Lecce e Roma. La IX commissione aveva affrontato il problema del rinnovo all'inizio dei suoi lavori, tanto che una prima decisione unanime si era avuta nello scorso ottobre. La soppravenienza delle domande di due colleghi, non potute esaminare per un disguido, ha imposto un rallentamento alla procedura che si è conclusa in commissione con l'astensione di Petralia su tutte e quattro le proposte e ha portato ad una discussione in plenum per alcuni aspetti paradossale. Le dinamiche della decisione in commissione sono già state riferite sulla mailing-list, qui vale la pena richiamare i termini generali di una questione che è sicuramente delicata: il comitato scientifico ha una funzione essenziale nella realizzazione della formazione consiliare e l'oggettiva e fondamentale esigenza che in esso sia rappresentata la platea pi ampia possibile degli orientamenti culturali presenti in magistratura ha determinato nei fatti una sorta di designazione dei componenti da parte delle correnti associative, tuttavia una generica reprimenda contro la degenerazione correntizia scissa da una riflessione sul ruolo del comitato non porta lontano.
Quello della nomina dei componenti del comitato è materia infatti che si presta a semplificazioni un po' demagogiche poich, pur subordinata alla valutazione dei profili attitudinali, risente del peso degli schieramenti presenti in Consiglio, ma chiunque riconosca questa ambiguità finisce per essere accusato di esserne portatore ed interprete. In questa occasione MD ha ritenuto di individuare, sulla base dei curricula, un elenco ristretto di colleghi che erano sicuramente idonei e, in tale ideale rosa ristretta, ha, in commissione, sottoposto le proprie valutazioni agli altri e recepito le indicazioni da loro provenienti.
In vista del congresso dello scorso febbraio il documento espresso dalla riunione delle donne, a Milano, aveva sollecitato il superamento del meccanismo secondo il quale alla liberazione di un posto nel comitato subentra automaticamente un altro collega appartenente alla stessa corrente (parlare in questo caso di area culturale sarebbe ipocrita); sarebbe però stato davvero singolare che, per affermare il principio, avessimo nei fatti accettato che l'appartenenza divenisse criterio di esclusione. E' probabile che si potesse fare di pi, come è certo che chi ha poi fatto proclamazioni in plenum non ha sollevato obiezioni in commissione sugli specifici profili professionali delle persone proposte, ma MD si è data come criterio guida quello che pi correttamente e senza cadute demagogiche poteva, nella situazione data, portare all'unica soluzione che realmente premeva: avere un comitato scientifico qualificato, in grado di lavorare collettivamente e che fosse di effettivo servizio alle esigenze della commissione e prima ancora della formazione. Era assolutamente necessario rilanciare il ruolo del Comitato scientifico e i primi segni che giungono sembrano andare proprio nella direzione di una maggiore attenzione al contenuto della formazione ed alla cura della collegialità delle decisioni. La prova dei fatti ci consentirà di valutare se sulla strada intrapresa sia possibile pervenire ad un soddisfacente bilanciamento delle esigenze (pluralità/qualità) o se sia necessario invece rivedere radicalmente l'impostazione, nella consapevolezza che non necessariamente un criterio di selezione pura è sempre e comunque preferibile ad un criterio di cooptazione controllata.
2. Le modifiche alla circolare sui trasferimenti.
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La gestione della mobilità in tempi e secondo criteri ragionevoli è diventata un vero banco di prova per la credibilità stessa del Consiglio e per questo è stata una delle sue priorità. Il Consiglio nella seduta del 13 marzo ha apportato delle modifiche alla circolare 15098/1993, improntate all'esigenza di ridurre i tempi dei trasferimenti, adottando accorgimenti suggeriti dall'esperienza e seguendo criteri quanto pi possibile coerenti alla necessità di assicurare l'efficienza del servizio. In quest'ottica, è stato indispensabile anche apportare integrazioni destinate a chiarire in alcuni punti la circolare, perch spesso i lavori della Commissione erano rallentati da difficoltà interpretative di alcune previsioni, che diventavano ulteriore fattore di discussione, incertezza e ritardi.
Innanzitutto, a breve sarà messo a punto un nuovo modulo di domanda, che potrà dare un notevole contributo all'esigenza di snellire le procedure mediante un'utilizzazione adeguata degli strumenti informatici. In particolare, la diretta disponibilità in formato elettronico delle domande di trasferimento e insieme anche di tutti i relativi allegati renderebbe tale documentazione immediatamente reperibile e consultabile, sia in fase preparatoria sia in Commissione, consentendo subito l'analisi di ciascun curriculum e la verifica immediata della sussistenza o insussistenza di situazioni determinative di specifici punteggi aggiuntivi. In vista di questo ulteriore passaggio (da definire insieme alla struttura informatica del CSM), è stato proposto e approvato un emendamento presentato dal presidente Fresa a nome dell'intera III Commissione, per modificare i punti 1 e 16 della circolare, introducendo la possibilità che i bandi di concorso prevedano da un lato la trasmissione della documentazione allegata alle domande di trasferimento anche in formato elettronico e, dall'altro, disciplinino di volta in volta in modo nuovo, alla luce dell'evoluzione delle capacità organizzative della segreteria, le modalità con cui sia possibile fare riferimento a documentazione già prodotta con precedenti domande.
E' sembrato opportuno procedere alla modifica (par. VI) del sistema delle revoche per ridurre i tempi (inevitabilmente lunghi) imposti dalla consultazione successiva degli aspiranti secondo l'ordine della graduatoria finale, avendo sperimentato che molti magistrati revocano sistematicamente tutte le domande di trasferimento dopo aver ricevuto la formale proposta.
E' stata eliminata la possibilità, in caso di accantonamento della proposta di trasferimento ricevuta (che blocca nel frattempo la copertura della sede), di revocare la domanda, anche dopo diversi mesi, determinando così un ulteriore ritardo nella copertura del posto (par. V, p. 12 ter).
Per rendere pi rapido l'iter procedimentale dei trasferimenti per posti inerenti a funzioni specialistiche (lavoro, sorveglianza e minori), che spesso richiedono un dispendio notevole di tempo ed energie per ricostruire il profilo professionale del candidato, finalizzato all'attribuzione dei punteggi aggiuntivi previsti dalla circolare per chi ha già svolto in passato quelle stesse funzioni, è richiesta ora la collaborazione dei magistrati interessati attraverso la puntuale indicazione dei titoli, stabilendo (par. XVII, p. 1, lett. B, par. XVIII, p. 1, lett. B, C e D) che è preciso onere dell'interessato documentare o certificare puntualmente le attività che possono determinare l'attribuzione di quei punteggi.
Inoltre, si è deciso di valorizzare esperienze specialistiche non esclusive (quelle svolte da tanti magistrati in tribunali privi della sezione lavoro, ma destinati in tabella a funzioni in materia di lavoro spesso con l'aggiunta di un piccolo ruolo in materie diverse), prevedendo l'attribuzione del punteggio aggiuntivo sino a due punti non soltanto con riguardo a "specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste", ma anche nelle ipotesi di "esercizio prevalente, anche se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro." [par. XVII, p. lett. B) c); par. XVIII, p. 1 lett. B) c)].
Per consentire una pi rapida copertura dei posti di magistrato distrettuale si è ritenuto opportuno, per il futuro, optare per la pubblicazione separata, appena tali posti si rendano vacanti.
Per evitare inconvenienti astrattamente riconducibili ad una pubblicazione separata è stato previsto:
- che non è possibile l'accantonamento del posto di magistrato distrettuale in attesa dell'esito della domanda presentata nel bando ordinario che, eventualmente, si sovrapponga temporalmente al bando speciale per i posti di magistrato distrettuale e viceversa;
- che la presentazione della domanda nel bando speciale non incide sul numero massimo di domande simultaneamente pendenti.
Riguardo ai punteggi aggiuntivi per sedi disagiate la circolare ne escludeva l'attribuzione in caso di trasferimento da una sede a copertura necessaria ad una sede confinante, diversamente da quanto previsto per il trasferimento da sedi a copertura urgente. La proposta, giunta in plenum dalla Commissione eliminava il punteggio aggiuntivo per entrambe le tipologie di sedi disagiate, così riducendo la portata del beneficio.
Su questo aspetto abbiamo presentato in plenum un emendamento (approvato a larga maggioranza) per realizzare la perequazione di trattamento al contrario, attraverso l'abolizione del limite di circolare per le sedi a copertura necessaria e così attribuendo a tutti il beneficio. Questa soluzione appare pi giusta perch rispetta il "patto" fra Consiglio e magistrati che avevano scelto una sede a copertura urgente (confidando nel successivo riconoscimento del punteggio aggiuntivo), ma anche pi idonea ad incentivare una pi lunga permanenza in tutte le sedi disagiate. L'unico limite mantenuto è stato quello dell'esclusione del punteggio aggiuntivo per i trasferimenti da un ufficio giudiziario a un altro nell'ambito della stessa sede, nelle ipotesi di provenienza sia da sedi a copertura urgente sia da sedi a copertura necessaria.
Quanto ai trasferimenti da sedi disagiate ad uffici in grado di appello, tenuto conto del valore preponderante che, per il passaggio agli uffici di Corti di appello e di Procure generali, devono avere le valutazioni di attitudini e merito, è stata limitata l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi alle sole ipotesi di provenienza da uffici già di grado di appello e, comunque, di altro distretto. Si esclude, quindi, la possibilità, oggi prevista, di "spendere" il punteggio aggiuntivo maturato per la permanenza in sede disagiata di primo grado, in occasione del trasferimento verso funzioni di appello.
Il punteggio aggiuntivo previsto in circolare per le applicazioni extradistrettuali era per prassi attribuito anche nei tramutamenti dalle funzioni di primo grado a quelle di appello.
Sempre nell'ottica di assicurare valore preponderante per la copertura dei posti di Corti di appello e di Procure generali alle valutazioni di attitudini e merito, si è ritenuto di dover limitare l'attribuzione dei punteggi aggiuntivi in questione alle sole applicazioni extradistrettuali in grado di appello
Le modifiche della circolare per la salvaguardia dell'unità familiare prevedono una pluralità di interventi, per lo pi volti a formalizzare prassi interpretative condivise e, quindi, a renderne certa l'applicazione:
- la residenza del coniuge e dei figli, che dà diritto al relativo punteggio aggiuntivo, tanto nel caso di ricongiungimento che nel caso avvicinamento, deve intendersi - anche per evidenti ragioni di certezza e parità di trattamento - quella "anagrafica", modificando le lett. a) e b) del p. 1 del par. X.
- considerato che ormai diversi fattori (costi elevati e/o penuria degli alloggi in città, maggiore facilità di accedere a servizi nei piccoli centri, migliore qualità della vita soprattutto per chi ha bambini) inducono molte famiglie a stabilire la propria residenza fuori città, ragioni di evidente parità di trattamento in situazioni sostanzialmente analoghe hanno portato ad equiparare la residenza anagrafica nel Comune in cui è ubicato l'ufficio a quella in un Comune limitrofo.
- nella lett. b) del punto 1 del par. X viene chiarito che il punteggio di avvicinamento al luogo di residenza spetta all'interessato quando il tramutamento avviene da un ufficio che disti pi di 100 chilometri ad un ufficio che disti meno di 100 chilometri (in tal senso è la prassi applicativa consolidata).
- viene inoltre prevista una particolare ipotesi di avvicinamento al luogo di residenza, che potrebbe essere, per ragioni tabellari interne all'ufficio di destinazione, un vero e proprio ricongiungimento, aggiungendo la seguente previsione al par. X, punto 1 bis: "nel caso in cui il luogo di residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia sede di sezione distaccata di ufficio giudiziario, il punteggio verrà riconosciuto purch il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri dalla sede centrale e a condizione che la distanza tra la sede centrale e la sede distaccata sia inferiore a quella che intercorre tra la sede distaccata e la sede ove il magistrato presta servizio al momento della domanda (misurati con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati);"
- viene esplicitato (punto 1 ter) che: "le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento."
- è, infine, previsto un incremento del punteggio di 0,5 punti al magistrato che attesti di avere tre o pi figli, di cui almeno uno di età non superiore a 10 anni; in questo caso il magistrato avrà diritto a 0,5 punti da aggiungere al punteggio di 0,5 relativo alla residenza familiare ed all'inamovibilità del coniuge.
Per il ricollocamento in ruolo dei magistrati destinati al Ministero della Giustizia e la possibilità di accesso al concorso virtuale (p. 28 e ss del par. V ed il par. XXVII), la modifica della circolare attenua le differenze di disciplina previste a seconda che il rientro in ruolo avvenga a richiesta del Ministro (cd. messa a disposizione) o del magistrato. Infatti, da un lato non è giustificata una disciplina di sfavore per chi torna volontariamente al lavoro giudiziario; dall'altro la prassi applicativa, ormai consolidata, già riconosceva la possibilità di accedere al concorso virtuale quando la permanenza fuori ruolo si era protratta per almeno tre anni.
Di conseguenza, si è ritenuto opportuno precisare che (p. 3 del par. XVII), nell'ipotesi della messa a disposizione come nell'ipotesi in cui sia il magistrato a chiedere di rientrare in ruolo, questi, "se fuori ruolo da pi di tre anni, potrà partecipare a concorso virtuale", fermo restando che invece, in caso di messa a disposizione come nel caso di richiesta di rientro in ruolo, se il magistrato è fuori ruolo da meno di tre anni, "dovrà partecipare ai concorsi ordinari."
Inoltre, ai magistrati, in occasione dei trasferimenti, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo per le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, intesa dalla circolare come necessità di consentire la convivenza col coniuge ("che svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località viciniore") e con eventuali figli. In tale logica di salvaguardia di uno stesso interesse, sembra ragionevole riconoscere al magistrato da ricollocare in ruolo, nel caso il ricollocamento comporti in concreto un allontanamento dal nucleo familiare e nelle ipotesi sia di concorso reale che virtuale, l'attribuzione dello stesso punteggio aggiuntivo che spetta agli altri magistrati in caso di ricongiungimento o avvicinamento alla famiglia.
Infine, è stata introdotta una modifica al sistema di elaborazione dei punteggi per il concorso virtuale, finalizzata e rendere pi agevole la copertura delle sedi che, nei concorsi precedenti, siano state pubblicate e non siano state coperte per mancanza di aspiranti. La modifica prevede che nel caso in cui, negli ultimi quattro anni, sia stato espletato concorso reale ed il procedimento di assegnazione del posto si sia concluso con la dichiarazione di "posto senza aspiranti", si attribuirà a tale concorso il punteggio di zero ai fini del calcolo della media di cui sopra. In questo caso, ad essere privilegiate sono le esigenze di uffici evidentemente non ambiti, che in questo modo hanno una possibilità in pi di rapida copertura del posto vacante.
3. La riammissione nell'ordine giudiziario del dott. Corrado Carnevale .
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Con la delibera del 7 marzo è stata decisa la riammissione di Corrado Carnevale nell'ordine giudiziario, con 11 voti favorevoli, 10 contrari e 4 astenuti, dopo che era stata respinta con 11 voti favorevoli (Md, Movimenti, Roia, Volpi, Tinelli e il Procuratore generale Delli Priscoli), 11 contrari (MI, laici di destra, Berruti, Napolitano, Carrelli Palombi, Vacca e il vicepresidente Mancino) e 3 astenuti (Mannino, Viola e Siniscalchi) la nostra richiesta di ritorno della pratica in commissione, finalizzata a valutare se la riammissione del dott. Carnevale fosse coerente col dovere di salvaguardare funzionalità e prestigio dell'ordine giudiziario. Infatti, i principi ricavabili dagli artt. 104 e 105 della Costituzione presuppongono che il CSM operi necessariamente, nell'ambito delle sue prerogative, con un margine di discrezionalità strumentale alla compiuta valutazione dei provvedimenti da adottare ed incidenti sul corretto ed efficace esercizio della giurisdizione, che trova la sua espressione pi importante proprio nella valutazione dell'idoneità di chi è chiamato ad esercitarla.
L'ampia discussione in plenum e l'esito stesso della votazione dimostrano che si sono fronteggiate due tesi, che corrispondono a due diverse visioni dell'autogoverno della magistratura, confermando che la riammissione di Carnevale nell'ordine giudiziario non fosse un atto dovuto ma una scelta sul piano giuridico e sul piano culturale
La storia è nota.
Il precedente Consiglio, con delibera 19-10-2005, respinse l'istanza di riammissione in servizio di Carnevale per ragioni di diritto, senza entrare nel merito, ritenendo non applicabile la L. 350/2003 sul rilievo della mancanza del presupposto legittimante perch il magistrato aveva proseguito il rapporto oltre il 70 anno e poi, nel rinunciare a questa facoltà, era cessato dall'ordine giudiziario per raggiunti limiti d'età: situazione che comportava il collocamento automatico a riposo senza possibilità di valutare se accogliere o meno la domanda, eliminando ogni spazio discrezionale di valutazione. La situazione dunque non era paragonabile a quella di anticipato collocamento in quiescenza (su cui, invece, il Consiglio ha sempre facoltà di interloquire anche rigettando la relativa istanza), prevista dall'art. 3 comma 57 l.cit.
La delibera del Consiglio fu annullata dal TAR Lazio con sentenza 2746/2006, che affermò l'equiparazione tra anticipato collocamento in quiescenza e collocamento per limiti di età a seguito di revoca dell'istanza di trattenimento in servizio, la sussistenza del diritto al ripristino e al prolungamento del rapporto per il periodo di servizio non espletato tra la cessazione e il compimento del 72 anno d'età, nonch la sussistenza del diritto a ripristino e prolungamento del rapporto per un periodo pari a quello di servizio non prestato in ragione della sospensione.
Con la sentenza 7210/2006 il Consiglio di Stato, investito dall'appello del CSM, riformò in parte quella di primo grado del TAR, affermando la correttezza dell'interpretazione del Consiglio quanto alla distinzione tra collocamento anticipato in quiescenza e collocamento per limiti di età per rinuncia alla proroga fino al 72 anno, annullando di conseguenza il riconoscimento del diritto al ripristino e al prolungamento del rapporto per il periodo di servizio non espletato tra la cessazione e il compimento del 72 anno d'età. Ritenne, invece - quanto al diritto al ripristino e al prolungamento del rapporto per un periodo di sei anni, sei mesi e ventiquattro giorni, pari al periodo di servizio non prestato in ragione della sospensione - che il Consiglio non avesse proposto impugnazione e pertanto la sentenza, in parte qua, fosse passata in giudicato.
Secondo la (risicata) maggioranza consiliare (MI, laici di destra, Berruti, Napolitano, Carrelli Palombi, Vacca e il vicepresidente Mancino), la formazione del giudicato era ostativa all'ulteriore esame del dedotto e del deducibile rispetto alla posizione fatta valere in giudizio e dunque, a fronte del diritto dell'istante ad ottenere il prolungamento del rapporto, era preclusa la possibilità di ogni ulteriore valutazione sull'eventuale sussistenza e permanenza di elementi valutabili negativamente da parte del Consiglio con riguardo al complessivo profilo professionale del magistrato.
Secondo noi, invece, occorreva anzitutto individuare esattamente i limiti del giudicato, senza andare oltre per non compiere un ulteriore passo in direzione della pericolosa erosione delle prerogative costituzionali affidate al CSM, dotato da un lato di alta discrezionalità deliberativa e dall'altro di un ruolo esclusivo di tutela dell'imparzialità e dell'indipendenza della giurisdizione attraverso l'esercizio di compiti indisponibili, nel momento in cui nodo centrale dell'attività consiliare è diventato proprio quello del rapporto col giudice amministrativo le cui sentenze, superando sempre pi spesso i limiti della giurisdizione di legittimità, attribuiscono agli atti del Consiglio un ruolo e un livello paragonabile a quelli di un qualsiasi organo di amministrazione
Individuare l'esatta portata del giudicato era dunque doveroso e non significava ignorare o disapplicare la sentenza del Consiglio di Stato, ma salvaguardare, nel rispetto della legalità, le prerogative consiliari in coerenza con il precetto costituzionale.
Nel caso di specie, il giudicato si estendeva certamente al pieno e completo riconoscimento di tutti i presupposti contemplati dall'art. 3, comma 57 L. 350/2003, come se Carnevale non fosse cessato dall'ordine giudiziario per raggiunti limiti di età; con la conseguente affermata sussistenza del suo diritto all'attivazione della procedura di ripristino con prolungamento del rapporto per il periodo di sospensione.
Tuttavia, permaneva in capo al Consiglio la possibilità di valutare - relativamente a fatti diversi e successivi e, quindi, non coperti dal giudicato perch neppure deducibili - la sua idoneità attitudinale, sulla base delle fonti informative e alla stregua dei parametri di professionalità previsti dalle circolari consiliari, avuto riguardo, in particolare, ad eventuali comportamenti rilevanti dal punto di vista disciplinare e paradisciplinare..
Infatti, il diritto al reintegro o al prolungamento è ancorato strettamente dalla legge all'evento - penale e/o disciplinare - che ha dato origine all'ingiusta sospensione ovvero all'anticipato pensionamento. La norma non prende in considerazione tutti gli ulteriori possibili accadimenti successivi a quello che costituisce il fondamento per l'attribuzione del diritto. Per esempio, se per fatti ulteriori il magistrato sia divenuto fisicamente o psichicamente inabile, la circostanza si pone all'esterno dell'applicazione dell'art. 3, comma 57 L. 350/2003: la fattispecie costitutiva del diritto è integrata, ma è destinata a rimanere recessiva rispetto a circostanze nuove e diverse rispetto a quelle considerate dalla legge e sulle quali il CSM mantiene la sua pienezza di valutazione. Accade lo stesso se emergono dalla storia professionale e personale dell'istante fatti diversi e ulteriori, rispetto a quelli a fondamento del diritto di ripristino del rapporto, suscettibili di valutazione sotto i profili della meritevolezza e dell'idoneità attitudinale, magari inidonei o insufficienti a fondare una condanna in sede penale, ma tali comunque da generare un grave appannamento dell'immagine del magistrato.
Per Carnevale, il diritto al "prolungamento" sorgeva in relazione alle vicende giudiziarie che lo avevano visto imputato davanti all'autorità giudiziaria di Napoli: su tali vicende, quindi, ma soltanto su tali vicende, poteva essere esclusa - alla luce della decisione del giudice amministrativo - ogni ulteriore disamina o valutazione da parte del Consiglio.
Carnevale, però, era stato coinvolto in altri giudizi in sede penale per condotte successive, il cui esame si era concluso dopo la sua cessazione dall'ordine giudiziario (tant'è che ne mancava traccia nel fascicolo personale): quelli che lo avevano visto imputato davanti all'autorità giudiziaria di Palermo (con condanna da parte della Corte d'Appello nel 2001), conclusi con la sentenza assolutoria pronunciata dalla Cassazione nel 2003.
Su questi episodi e sui fatti accertati dalle sentenze - non sussumibili nel giudicato - il Consiglio manteneva integro il proprio spazio discrezionale di valutazione.
A questo spazio discrezionale di valutazione la maggioranza consiliare ha preferito rinunciare, abdicando al dovere di verificare e giudicare eventuali condotte incompatibili con lo status di magistrato, col ricorso al comodo alibi di attribuire al giudice amministrativo la responsabilità della propria scelta.
4. Conferimenti di incarichi direttivi e semidirettivi...
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Sono stati conferiti all'unanimità i seguenti incarichi direttivi e
semidirettivi:
- Presidente del Tribunale di Mistretta al dott. Antonino Maria Totaro,
consigliere della Corte d'Appello di Messina; - Presidente del Tribunale di Orvieto al dott. Edoardo Cofano,
consigliere della Corte d'Appello di Roma;.
Per il posto di Presidente della Corte d'Appello di Bologna
è stato nominato il dott. Giuliano Lucentini, Presidente di sezione della Corte d'Appello di Firenze con la sola astensione di Fresa.
5. Il conferimento al dott. Almerighi dell'incarico di Presidente del Tribunale di Civitavecchia.
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Nella seduta del 15 marzo è stato nominato presidente del Tribunale di Civitavecchia il dott. Mario Almerighi. Concorreva con Almerighi il dott. Angelo Gargani, che aveva avuto in Commissione la maggioranza dei consensi (a favore di Gargani il voto di Bergamo, Berruti e Patrono; a favore di Almerighi, avevano votato Maccora e Petralia, Siniscalchi si era astenuto).
Il dibattito svoltosi in plenum si è incentrato soprattutto sui criteri che devono guidare la valutazione del profilo attitudinale e di merito nell'ambito di un giudizio di comparazione, criteri che non devono essere posti in termini assoluti, ma che è necessario rapportare alle esigenze funzionali da soddisfare come esplicitamente richiede la circolare del C.S.M. in tema di conferimento degli incarichi direttivi "La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato pi idoneo"avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".
Nell'ambito di tale cornice generale gli interventi hanno evidenziato una profonda diversità di valutazione sulla rilevanza da accordare ai periodi professionali svolti fuori ruolo e sulla attenzione che i due aspiranti hanno mostrato alle esigenze degli uffici in cui hanno svolto la loro attività.
All'esito della discussione il dott. Almerighi ha prevalso con 13 voti (MD, Movimento, Laici di centro sinistra, salvo Mancino, Delli Priscoli ed il collega Romano di MI) contro 12 (UNICOST, MI, salvo Romano, laici di destra ed il vicepresidente Mancino) a favore del dott. Gargani.
Tutti gli interventi svolti, così come le due stesse diverse proposte, hanno sottolineato che entrambi i candidati vantano un positivo profilo professionale. La diversità di valutazione, tradotta poi in una diversa espressione di voto, si è concentrata sulle caratteristiche che deve possedere un buon dirigente, e nello specifico chi si candida a guidare un tribunale medio piccolo come è quello di Civitavecchia.
E' sicuramente prevalsa l'opinione che due elementi devono caratterizzare il profilo di dirigente idoneo a svolgere il proprio ruolo nella specifica realtà territoriale:
1) La conoscenza approfondita del reale funzionamento degli uffici giudiziari, dei rapporti che in esso si costruiscono, dei problemi che si devono quotidianamente affrontare.
Nel giudizio di comparazione il dr. Gargani non è risultato possedere appieno tali conoscenze. Egli infatti è stato nell'ultimo periodo della sua vita professionale e per quasi 11 anni fuori ruolo al Ministero della giustizia, come Vice Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Senza voler esprimere alcun giudizio su tale scelta (che come in genere tutte le scelte relative ad incarichi fuori ruolo sono, se qualificate e circoscritte, utili per la stessa formazione professionale dei magistrati e per portare nell'amministrazione la cultura e le esigenze dei giudici) non può non rilevarsi che quando si tratta di periodi così prolungati, l'assenza dalla giurisdizione comporta, inevitabilmente, un distacco dalla realtà degli uffici. E ciò è tanto pi vero, se si considera che la domanda per svolgere un ruolo direttivo, nel caso di Civitavecchia, non pone l'esigenza di confrontarsi con le necessità organizzative di una sede metropolitana, che richiedono anche competenze di tipo manageriali, ma con un ufficio, di piccole dimensione, ove ciò che si richiede è la capacità di operare come giudice in tutti i settori della giurisdizione, a contatto con colleghi anche giovani, cui trasmettere la propria esperienza. Doti sicuramente presenti nel profilo professionale del dott. Almerighi, ben evidenziate nel suo fascicolo personale, ed ulteriormente riscontrate dalla circostanza che lo stesso ha corredato la sua domanda con un progetto organizzativo specifico. Un documento che da un lato esprime una conoscenza approfondita dell'ufficio richiesto, dall'altro indica dati progettuali significativi, come il potenziamento delle strutture informatiche, l'introduzione di un profilo tabellare dedicato al rilevamento e all'analisi dei flussi di lavoro e del loro smaltimento, il coinvolgimento del presidente di sezione nell'attività gestionale in rapporto di collaborazione con il capo dell'ufficio; con l'obiettivo di coniugare la ragionevole durata del processo e l'adeguatezza delle decisioni.
2) A fronte di tali dati, di per se già particolarmente significativi, nel corso del plenum è stato sottolineato un ulteriore elemento, non conosciuto ai lavori della commissione, che caratterizza non positivamente una eventuale scelta in favore del dott. Gargani, e che costituisce il secondo elemento utile per tracciare il corretto profilo del buon dirigente: la capacità di anteporre le esigenze del servizio alle proprie.
In particolare il dr. Gargani si è trovato a gestire, come presidente di sezione del Tribunale di Roma, uno dei pi delicati dibattimenti celebrati nella capitale (quello a carico di Mach di Palmenstein + 27, relativo alla cooperazione internazionale), processo iniziato nella primavera del 1999 è interrotto dopo due anni e mezzo (e 50 udienze) a causa del nuovo (il secondo) trasferimento del dr. Gargani al Ministero...
Di tale situazione vi è traccia negli atti del CSM grazie ad una nota inviata al Procuratore
della Repubblica dell'epoca dai due sostituti - i dott.ri Caperna e Maiorano - preposti al dibattimento. Nella nota, trasmessa poi dal Procuratore al CSM, si evidenziava che la fase dibattimentale era in atto da oltre cinque anni, l'istruttoria in fase molto avanzata, molti reati si erano già prescritti e per altri la prescrizione ormai prossima; che le spese processuali già ingentissime si erano dilatate a dismisura. E che anche solo tali elementi consigliavano di portare a termine il processo o quantomeno nello spirito di una leale collaborazione tra uffici di segnalare l'accaduto (cioè il trasferimento repentino del presidente del collegio) per pervenire ad una possibile scelta organizzativa condivisa, circostanza che non si era verificata.
Circostanza evidenziata, nel corso del dibattito plenario, non per segnalare comportamenti illegittimi, dato che non può sicuramente negarsi che a causa di un repentino trasferimento alcune attività giurisdizionali subiscono delle battute di arresto.
Non si è trattato, infatti, di discutere della legittimità di un trasferimento ma eventualmente solo del rapporto tra le esigenze del servizio e le proprie, questione non
indifferente per valutare il profilo professionale di chi chiede di essere nominato alla presidenza di un ufficio giudiziario.
6. Le nomine alla Corte di Cassazione.
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Per il conferimento dell'ufficio direttivo di Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione l'unica proposta della Commissione era a favore del dott. Vincenzo Nardi (Berruti, Bergamo e Siniscalchi), con l'astensione di Maccora, Patrono e Petralia; nel corso del plenum del 21 marzo abbiamo avanzato una proposta di ritorno in Commissione che si riporta integralmente in calce a questo notiziario, riassuntiva anche dell'iter complessivo della procedura di nomina.
La proposta di ritorno in commissione è stata discussa e votata, ma non ha raggiunto il consenso sufficiente (a favore del ritorno in commissione si sono espressi i consiglieri di MD e del Movimento e la prof. Vacca, in tutto 8 voti; contro hanno votato i consiglieri di Unicost, Ferri e Romano, i laici di destra, tutti gli altri laici di centro sinistra, il Vice Presidente Mancino per un totale di 15 voti; astenuti Patrone ed il P.G. Delli Priscoli).
E' stata poi messa in votazione la proposta a favore del dott. Nardi che ha avuto esito positivo con 15 voti a favore (Unicost, MI, laici di centro destra, Siniscalchi, Vacca e Delli Priscoli) e 7 contrari (MD e Movimento); astenuti Tinelli e Volpi, mentre il Vice Presidente Mancino non ha partecipato al voto.
Per un posto di Presidente di sezione della Corte di Cassazione (vacanza Savignano) la Commissione prima di procedere all'esame dei profili degli aspiranti ha preliminarmente discusso ed esaminato, in relazione alla specificità dell'incarico direttivo, i criteri generali per il conferimento del posto in esame previsti dalla vigente normativa, che fanno riferimento ai requisiti di attitudini, merito e anzianità opportunamente integrati fra loro.
Peraltro, le caratteristiche organizzative e di funzionamento della Corte di Cassazione e la specialità delle funzioni direttive ivi svolte hanno indotto la Commissione a dare adeguato rilievo, a parità degli altri requisiti attitudinali, di anzianità e di merito, all'elemento attitudinale preferenziale indicato dalla circolare vigente (sub A, lett. e) del positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, delle funzioni di legittimità, dovendosi individuare un profilo professionale specifico da acquisire sul campo attraverso lo svolgimento, per un congruo periodo di tempo, proprio delle funzioni di legittimità. Nella stessa prospettiva si è dato rilievo alla positiva direzione di collegi, soprattutto se protratta e ripetuta. Quanto, infine, alla positiva partecipazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la stessa è stata considerata come utile occasione di affinamento della professionalità, elemento quindi concorrente (e non discretivo) per la complessiva valutazione del profilo dei candidati. Sulla rilevanza da attribuire al parametro dell'anzianità, che nella circolare vigente assume la natura residuale, si è considerato che, a differenza di qualunque altro incarico direttivo, l'ufficio direttivo di presidente di sezione della Corte di Cassazione risulta caratterizzato, nella previsione di pianta organica, da una pluralità di posti in ruolo che, nell'organizzazione concreta dell'ufficio, sono destinati ad assolvere alle esigenze dei differenti settori della Corte di Cassazione. Per questo la commissione ha ritenuto che nella valutazione e disamina del percorso professionale dei concorrenti, dovesse considerarsi, tenuto conto della varietà e della levatura di molti dei profili professionali (tra i quali non sempre appare oggettivamente realizzabile una gradazione per merito ed attitudini), pi che in altre situazioni, anche l'anzianità nel ruolo.
Ciò detto, nella proposta di minoranza a favore del dott. Michele Varrone, si sottolineava come proprio il giudizio comparativo affidato all'organo di autogoverno non consentisse di far ricadere la scelta sul dott. Enrico Altieri.
A fronte infatti, del riscontro, per entrambi i candidati, di capacità elevate sul versante pi strettamente professionale, non può non considerarsi che il dott. Altieri è stato condannato, con sentenza della Sezione Disciplinare del 13.6.1986, alla sanzione dell'ammonimento per aver, quale sostituto procuratore della Repubblica, richiesto, ed ottenuto, mandato di cattura nei confronti di indagato per reato di falsa testimonianza, pur trattandosi di reato già estinto per effetto dell'amnistia, con conseguente illegittimo stato di carcerazione preventiva e sospensione dall'impiego. Si tratta di vicenda che, ancorch risalente ad oltre 20 anni fa, mantiene - per la qualità del fatto ed i valori sottesi alla illegittima privazione della libertà personale - un'obbiettiva rilevanza, tanto pi per il conferimento di un posto direttivo. Ne consegue che in una prospettiva di comparazione, di fronte a profili che, pur con le rispettive particolarità, sono, per molti versi, omologhi, l'esistenza per uno dei candidati di una nota non positiva, qual'è la presenza di un precedente disciplinare (soprattutto se avente ad oggetto una vicenda ed una condotta di rilevante disvalore in quanto - come ha rilevato la Sezione Disciplinare - "l'adozione dei provvedimenti restrittivi della liberta personale costituisce uno dei momenti pi delicati e rilevanti dell'attività del magistrato che impone " la pi attenta e diligente valutazione" e, nel caso di specie, "l'estinzione del reato era rilevabile dalla stessa indicazione di data contenuta nel capo di imputazione") assume un valore dirimente in senso negativo per quest'ultimo e di conseguenza ci siamo espressi nel corso della discussione plenaria.
Di diverso avviso la maggioranza dei consiglieri che hanno espresso il loro voto a favore del dott. Altieri, a cui è stato, a seguito di ballottaggio, conferito l'ufficio direttivo richiesto: 15 voti favorevoli per Altieri (Unicost, MI, laici di destra, Siniscalchi, Vacca e Delli Priscoli) e 5 voti a favore del dott. Varrone (MD e Movimento); si sono astenuti i consiglieri Tinelli e Volpi, mentre non ha partecipato al voto il Vicepresidente Mancino.
7. E' pienamente in vigore il divieto di permanenza ultradecennale nello stesso posto.
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Recependo integralmente un parere dell'Ufficio studi, il plenum ha adottato il 7 marzo una delibera che risponde a due quesiti avanzati da dirigenti di importanti uffici giudiziari del sud.
La sintesi del deliberato è che l'entrata in vigore del D.Lgs.160/2006 per un periodo di tempo limitato, sino all'emanazione della L.269/2006, non ha consolidato l'effetto stabilito nell'art.55 del D.Lgs. cit. di permanenza nello stesso posto per un ulteriore biennio per i magistrati che svolgono da oltre dieci anni il medesimo incarico nell'ambito dello stesso ufficio; in buona sostanza, il breve periodo di vigore del D.Lgs. 160/2006 non ha fatto conseguire il beneficio sancito dall'anzidetta norma (di carattere per così dire transitorio) di ulteriore permanenza dei magistrati ultradecennali per altri due anni nello stesso posto, se non per il breve periodo di vigore della norma, i cui effetti sono ora inibiti.
Inoltre, la sospensione degli effetti degli effetti del D.Lgs. 160/2006 ha determinato la riviviscenza della normativa secondaria consiliare che disciplinava (e, quindi, continua a disciplinare) il divieto di permanenza ultradecennale del magistrato nello stesso posto secondo la legge di ordinamento giudiziario del R.D. 12/41 e la circolare sulle tabelle 2006-2007; d'altra parte il Consiglio aveva già approvato pi di una delibera che confortava questa interpretazione (vedi anche il nostro precedente notiziario sull'applicabilità del principio alle funzioni esplicate dal presidente del tribunale).
Subito dopo il Consiglio ha approvato un'altra delibera per la quale, ai fini dell'esclusione dell'ultradecennalità, non può tenersi in alcun conto della percentuale di attività svolta dal singolo magistrato, come un dato separato dalle attribuzioni generali della sezione medesima, poich, al di là delle singole attribuzioni di affari assegnati ai magistrati della sezione (che può in astratto differenziarsi ratione materiae), l'inserimento del magistrato presso una determinata sezione comporta la partecipazione a tutte le competenze della sezione, anche tenuto conto degli ordinari strumenti di supplenza e sostituzione interna.
Per questo non è stato approvato un provvedimento che fissava da una certa data l'appartenenza di un magistrato ad una sezione, basato su una ricostruzione storica delle competenze attribuite nel corso degli anni alla sezione insieme alla valutazione della percentuale di attività giudiziaria in concreto svolta e rientrante nelle attribuzioni rimaste immutate rispetto a quelle relative ad altre attribuzioni della sezione.
Dalle Commissioni
1. Proposta di nomina per incarichi semidirettivi e direttivi.
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La Quinta commissione ha proposto all'unanimità di conferire i seguenti
incarichi direttivi e semidirettivi:
- Procuratore della Repubblica di Ivrea alla dott.ssa Elena Daloisio,
giudice del Tribunale di Genova; - Presidente di sezione del Tribunale di Torino al dott. Quinto Bisio,
sostituto procuratore della Repubblica di Roma; - Presidente del Tribunale di sorveglianza di Cagliari al dott. Francesco Sette,,giudice presso lo stesso tribunale;
- Presidente di sezione del Tribunale di Firenze al dott. Bruno Rados,consigliere della Corte d'Appello di Firenze;
- Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Milano al dott. Francesco Ignazio Frattin, giudice della sezione lavoro presso lo stesso tribunale;
- Presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano al dott. Luigi Martino, presidente di sezione del Tribunale di Milano.
Per il posto di Procuratore della Repubblica di S. Angelo dei Lombardi sono stati proposti i dott.ri Erminio Rinaldi (Maccora, Patrono e Petralia), sostituto procuratore della Repubblica di Salerno, Antonio Rosario Luigi Guerriero (Bergamo e Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, e Daniele Rodolfo (Berruti), Presidente di sezione del Tribunale di Torre Annunziata.
Per il posto di Procuratore della Repubblica del Tribunale di Tempio Pausania sono stati proposti il dott. Adelchi D'Ippolito (Bergamo, Patrono e Siniscalchi), sostituto procuratore della Repubblica di Roma, ed il dott. Mario D'Onofrio (Maccora), Presidente di sezione del Tribunale di Piacenza; astenuti Berruti e Petralia.
Per il posto di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano sono state proposte la dott.ssa Monica Freudiani (Bergamo, Berruti, Patrono e Petralia), giudice del Tribunale di Milano, e la dott.ssa Maria Teresa Rotondaro Aveta (Maccora e Siniscalchi), giudice presso il Tribunale per i minorenni di Napoli.
2. Aggiornamento delle attività della V Commissione.
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Per quel che riguarda gli incarichi direttivi sono state definite in commissione le vacanze, la cui scopertura risale all'aprile 2006 e sono cominciate le proposte delle vacanze risalenti al maggio 2006.
Allo stato i direttivi complessivi da deliberare sono 78 (con molte pratiche ancora in istruttoria); di queste 10 sono state ereditate dalla precedente consiliatura e sono pronte per essere definite . [ Si tratta dei seguenti posti: PTM Torino (relazione già affrontata, ma ripresa per la valutazione di ulteriori plurimi profili professionali, per sopraggiunta revoca della domanda da parte dell'unico aspirante in fascia), PCA Venezia, PCA Bari, PT Bari, PRM Bologna, PR Pinerolo, PR Rovereto, PT Messina, PT Sorveglianza Milano, PT SMCV. ]
Sono già state effettuate le relazioni per i posti di Procuratore della Repubblica di Livorno e Presidente del Tribunale di Roma; per il primo la discussione è in fase avanzata.
Sono state inoltre effettuate le relazioni per l'incarico di Primo Presidente della Corte di Cassazione e di Procuratore Generale Aggiunto della Cassazione; per quest'ultimo sono state espletate le audizioni deliberate, mentre alla ripresa dei lavori verranno effettute le audizioni deliberate e fissate per la copertura della vacanza di Primo Presidente, cui seguirà la discussione.
Riprenderà anche la discussione relativa ai posti di presidente di sezione della Cassazione, che era rimasta sospesa in attesa della decisione del plenum (vedi il precedente n.6) sulla proposta non unanime deliberata per la vacanza Savignano, stante la diretta influenza sulla proposta successiva.
Si segnala infine che le decisioni per gli incarichi direttivi adottate all'unanimità sono state quasi dell'82%.
Per quel che riguarda gli incarichi semidirettivi, è stata esaurita la trattazione dei posti pubblicati con il bando del luglio 2005, ad eccezione della posizione relativa al Procuratore aggiunto della Repubblica di Roma, di cui vi è già stata ampia discussione.
I semidirettivi complessivi ancora da deliberare riguardano 75 posti cosi suddivisi: 22 bando febbraio 2006, 1 bando marzo 2006 e 53 bando novembre 2006, integrato con quello del dicembre 2006; i procedimenti relativi a tale ultimo bando sono in istruttoria.
Pi alta, rispetto ai direttivi, la percentuale delle proposte deliberate alla unanimità.
Nella prima settimana di aprile l'attività riprenderà a partire dalle pratiche in via di definizione: Procuratore Generale Aggiunto Cassazione e Procuratore della Repubblica di Livorno , mentre per i semidirettivi con Procuratore aggiunto della Repubblica di Roma. Proseguirà il lavoro con la trattazione (già avviata) della vacanza di Primo Presidente della Cassazione e di Presidente del Tribunale Roma. Di seguito le altre.
Due chiavi di lettura dei lavori della commissione:
1) Per conoscere l'ordine di trattazione dei direttivi, basta consultare su intranet la data della vacanza relativa al posto, cui si è interessati. La commissione, salvo esigenze particolari segnalate dagli uffici, segue, nella trattazione, l'ordine cronologico dettato partendo dalle vacanze pi vecchie.
2) Le percentuali raggiunte nelle proposte avanzate alla unanimità evidenziano che la commissione complessivamente si sta muovendo sulla base di criteri di scelta leggibil e-trasparenti e di regole generali condivise stabilite all'inizio dell'attività, anche se, per alcuni settori, si registra la necessità di un ulteriore affinamento (penso ad esempio alla valutazione attitudinale ed ai criteri stabiliti dalla circolare per i ruoli di direzione negli uffici minorili e di sorveglianza).
Scelte unanimi che non testimoniano necessariamente un risultato ottimo in assoluto, ma che rappresentano il miglior risultato raggiungibile nella situazione data, cioè considerando la normativa consiliare, la platea dei candidati e le risultanze dei fascicoli personali (uniche fonti di conoscenza oggettiva, che, come tutti sappiamo, raramente consentono una radiografia attendibile della professionalità dei magistrati, sia in positivo sia in negativo).
Nei casi in cui l'unanimità non è stato un obiettivo possibile, la scelta di differenziarsi in proposte alternative è espressione, da parte nostra, della ricerca di tracciare delle linee guida trasparenti, per operare, laddove gli elementi lo consentono, un'effettiva e stringente valutazione delle professionalità sotto il profilo soggettivo, della specificità degli uffici e organizzativo. In tali casi la proposta anche di minoranza, e che in alcuni casi può rimanere tale -per il momento è avvenuto solo in tre occasioni- anche dopo il passaggio al plenum, testimonia il nostro modo di operare nell'autogoverno, alla ricerca della correttezza, della trasparenza, affermando, quando occorre, principi di fondo che non possono essere oggetto di alcuna mediazione.Proposta di ritorno in Commissione della pratica relativa al conferimento dell'ufficio direttivo di Avvocato generale presso la Procura generale della Corte di Cassazione.
""Concorrono all'ufficio i dottori Vincenzo NARDI e Raffaele PALMIERI.
La proposta formulata, a maggioranza, dalla V Commissione è di nominare il dr. NARDI.
Con la presente proposta chiedo il ritorno della pratica in Commissione per i seguenti motivi:
1. Come noto, l'iter della presente procedura, iniziato con delibera consiliare 24 luglio 2004 che ha conferito l'incarico al dr. PALMIERI, è stato complesso e articolato ed è passato attraverso l'annullamento di detta delibera con sentenza 18 luglio 2003 del TAR Lazio (confermata con sentenza 7 giugno 2004 del Consiglio di Stato), una nova nomina del dr. PALMIERI da parte del Consiglio superiore (delibera 26 gennaio 2005) e un nuovo annullamento della delibera da parte della giustizia amministrativa (sentenze TAR Lazio 24 novembre 2005 e Consiglio di Stato 5 dicembre 2006).
All'esito di tale iter una nuova nomina del dr. PALMIERI potrebbe, a prima vista, apparire un improprio "braccio di ferro" o addirittura una inammissibile "ribellione" dell'organo di governo autonomo nei confronti della giustizia amministrativa e la nomina del dr. NARDI potrebbe apparire una sorta di "atto dovuto". In quest'ottica sembra muoversi la proposta di maggioranza.
A un esame pi approfondito - doveroso per il Consiglio superiore - la situazione si rivela, peraltro, tutt'affatto diversa. Non vi è, infatti, nel caso di specie, alcun "effetto prescrittivo" del giudicato amministrativo in favore del dr. NARDI. In termini pi espliciti, il giudice amministrativo non solo - come ovvio - non ha nominato il dott. NARDI Avvocato generale presso la Procura generale della Cassazione ma neppure ha ordinato al Consiglio superiore della magistratura di nominarlo. Semplicemente ha censurato carenze e improprietà di motivazione nelle precedenti delibere consiliari, così imponendo all'organo di governo autonomo una motivazione comparativa pi adeguata e stringente. E proprio questo - come si dirà - manca nella proposta di maggioranza rendendo così necessario un ritorno di Commissione (anche per evitare un terzo probabile annullamento, questa volta a seguito di ricorso del dott. PALMIERI).
2. La questione è decisiva nel caso di specie ed ha una portata generale di grande importanza, essendo la posta in gioco se i dirigenti degli uffici giudiziari debbano essere nominati dal Consiglio superiore della magistratura oppure dal giudice amministrativo.
Illuminante, sul punto di principio, è il Consiglio di Stato, nella recentissima sentenza n. 1003/2007: «la sentenza di accoglimento resa a fronte dell'impugnativa del giudizio comparativo ed assoluto dei singoli candidati (") non ha carattere self-executing e non è, quindi, ex se idonea a garantire alla parte, pur vittoriosa, quel "bene della vita", che integra, in termini effettuali, l'interesse "sostanziale" sottostante alla proiezione processuale della posizione dalla parte stessa vantata.
Il soddisfacimento dell'interesse in questione, piuttosto, transita necessariamente attraverso la "rieffusione" del potere amministrativo, rappresentata dalla "rinnovazione" del giudizio, che, in quanto risultato viziato, è stato "stigmatizzato" nella pronunzia giurisdizionale di accoglimento.
Rispetto a pronunce dell'autorità giurisdizionale amministrativa rese nella speciale materia che ne occupa, che, quale quella di cui si chiede qui l'esecuzione, abbiano rilevato vizi della motivazione, l'attività del Consiglio Superiore della Magistratura non risulta peraltro vincolata nell'esito: quale che sia il limite derivante dal giudicato, esso non può mai essere inteso nel senso di dover assicurare comunque, in contrasto con il diritto positivo, la attribuzione dell'incarico oggetto della procedura in favore del ricorrente vittorioso.In caso contrario, invero, il giudice amministrativo avrebbe sconfinato dai limiti della propria giurisdizione. Ciò significa che, in adempimento del giudicato, il Consiglio Superiore della Magistratura deve rinnovare il procedimento valutativo, con esito libero, condizionato solo dalle prescrizioni conformative contenute nel giudicato medesimo (che non possono tradursi, in ogni caso, nella sostituzione del giudice all'amministrazione).
La successiva attività amministrativa rappresenta, insomma, un effetto diretto ed immediato di quel tanto di accertamento del rapporto controverso, ch'è alla base della pronuncia di annullamento; ed essa "dovrà fare i conti" con l'intervenuta pronunzia di carattere demolitorio, sì che non potrà svolgersi se non all'interno di quelle "coordinate" (legittimità del suo esercizio), che la parte "conformativa" della decisione giurisdizionale abbia avuto cura di evidenziare, sottolineando i vizi inficianti l'originario giudizio di valutazione e comparazione dei candidati caratterizzante la procedura concorsuale di cui si tratta»
3.Ciò posto, occorre passare all'esame delle sentenze della giustizia amministrativa pi sopra citate.
La prima sentenza del Consiglio di Stato, quella emessa dalla IV Sezione il 7 giugno 2004, aveva confermato la statuizione di annullamento adottata dal TAR, ma non aveva affatto confermato integralmente quest'ultima per quanto riguarda le ragioni dell'annullamento e l'accertamento dei vizi del provvedimento amministrativo impugnato. Al contrario, il Consiglio di Stato aveva condiviso la pronunzia di primo grado esclusivamente con riferimento alla mancanza di motivazione specifica "sulle ragioni del mutamento di classifica" tra i due candidati nella procedura impugnata rispetto a una pretesa precedente comparazione. Per quanto riguardava invece la comparazione diretta tra i curricula dei due aspiranti il Consiglio di Stato si era pronunziato in senso sostanzialmente favorevole alle censure opposte alla decisione del TAR dal Consiglio superiore e dal Ministero, affermando che queste ultime avevano "colto il segno". Dunque - secondo la prima sentenza del Consiglio di Stato - il Consiglio superiore della magistratura, nella successiva delibera, poteva del tutto legittimamente non tener conto dei rilievi del TAR e limitare il proprio approfondimento all'unico profilo della mancanza di motivazione specifica circa le ragioni del mutamento di valutazione comparativa tra i candidati operato nella delibera del luglio 2003 rispetto a una precedente delibera del 2001 con la quale venne nominato Avvocato generale (posto a cui concorrevano anche i dott. PALMIERI e NARDI) il dr. Siniscalchi.
Nella seconda sentenza (emessa il 24 novembre 2005) il TAR addebita, invece, al Consiglio superiore proprio il fatto di non aver prestato ossequio alle proprie precedenti indicazioni riguardo alla comparazione dei due curricula professionali ed anzi di averle addirittura violate; di aver in particolare ritenuto equiparabili le funzioni svolte dal dott. PALMIERI quale applicato presso la Procura generale a quelle proprie del sostituto procuratore generale "a pieno titolo"; di non aver adeguatamente valutato le funzioni svolte dal dott. NARDI all'Ispettorato in paragone all'attività - ancora una volta qualificata come meramente amministrativa - svolta presso il Ministero dal dott. PALMIERI.
La seconda sentenza del Consiglio di Stato (n. 7112 del 2006) dopo avere nuovamente affrontato il tema del "mutamento di classifica", così prosegue:
«la Sezione, dato atto della prossimità e assoluta identità delle due procedure, ha statuito che il ribaltamento delle posizioni dei due interessati operato dal Consiglio nel 2002 non trova riscontro in elementi nuovi e cioè in elementi giustificativi sopravvenuti rispetto alla diametralmente opposta valutazione del 2001" E inoltre la radicale differenziazione dei due diversi giudizi consecutivamente formulati dall'Amministrazione, in astratto ben consentita nella fisiologia dall'ordinamento di settore, diventa contraddittoria e quindi sintomo di disfunzione nella misura in cui l'incoerenza del nuovo provvedere risulta evincibile proprio dalla totale omissione di ogni motivazione su fatti medio tempore intervenuti.
Si tratta dunque di un effetto vincolante semipieno, poich - cadendo il vizio sugli elementi discrezionali dell'atto - l'annullamento finisce per delimitare in concreto il potere discrezionale intestato all'Autorità in sede di rinnovo».
Tre sono i vizi della delibera del Consiglio superiore evidenziati dal Consiglio di Stato.
4. Il primo vizio sta nella ritenuta contraddizione tra la delibera del 2001 e quella del 2002 e nella mancanza di motivazione sul punto anche della nuova delibera di nomina del dr. PALMIERI intervenuta il 26 gennaio 2005.
L'esame delle delibere in questione consente, peraltro, di rilevare che in quella del 2001 non vi è stata, in realtà, alcuna comparazione tra il dott. PALMIERI e il dott. NARDI. E ciò non è stato fatto perch non era compito del Consiglio superiore formare una graduatoria (o una "classifica") tra i vari aspiranti, ma solo scegliere tra di essi il pi meritevole secondo i parametri normativi. Individuato "il migliore", la comparazione da fare e motivare per dar conto della scelta era solo quella tra costui e ciascuno degli altri aspiranti individualmente considerato, mentre la comparazione reciproca tra questi ultimi sarebbe stata qualcosa di assolutamente priva di senso e di causa. A dimostrazione di questo dato, che è peraltro di immediata evidenza, può essere considerata l'ipotesi che il dott. Siniscalchi avesse rinunziato alla nomina dopo la proposta della commissione: non gli sarebbe certo automaticamente subentrato "il secondo della graduatoria" - dato che non vi era una graduatoria e quindi neppure un secondo - ma la commissione avrebbe dovuto semplicemente rifare la scelta tra gli altri candidati.
La formulazione del passaggio che è stato ritenuto come espressivo di una simile valutazione comparativa è la seguente: «Gli altri aspiranti, osserva il relatore, sono in possesso di requisiti attitudinali e di merito che appaiono ragguardevoli ma non tali, comunque, con riferimento ai requisiti di legge ed ai criteri della circolare in materia, da giustificare nella comparazione con i candidati che li precedono, in relazione alle esigenze concrete del posto da coprire, il superamento della graduatoria di anzianità, n, comunque, il convincimento di una maggiore idoneità specifica». Ma si tratta, come è agevole rilevare, di una proposizione stereotipa, che compare di regola nelle delibere consiliari al mero fine di giustificare "in blocco" la mancata presa in considerazione di candidati pi giovani e in particolare dei candidati "fuori fascia" come era, in allora, il dott. PALMIERI. Nel 2001, dunque, non vi fu alcuna comparazione tra i dr. PALMIERI e NARDI.
Il principio qui enunciato è stato affermato - si badi - proprio dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 570/2005 nella quale, con riferimento al medesimo posto di Avvocato generale assegnato al dott. Siniscalchi, si precisa che le valutazioni preferenziali riportate in precedenti concorsi dal dottor Favalli rispetto al dott. Siniscalchi non avevano rilievo alcuno, perch in realtà non si era compiuto un vero confronto fra quei candidati, essendo entrambi (Siniscalchi e Favalli) soccombenti dinanzi al vincitore. E nella stessa sentenza si aggiunge che il dott. Siniscalchi non era stato comparato con il dott. Favalli perch il primo era stato collocato "fuori fascia" (esattamente come il dott. PALMIERI nel caso in esame).
Questi argomenti non sono stati svolti nella delibera 26 gennaio 2005 del Consiglio superiore e giustamente il Consiglio di Stato lo ha censurato, ma si tratta di vizio di omessa motivazione che può e deve, ora, essere sanato nei termini sin qui precisati.
5. La sentenza 5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato individua un secondo vizio.
Si legge in essa che, «mentre 1'effetto di annullamento dell'atto che consegue a una sentenza amministrativa di accoglimento del ricorso non è delineato dai motivi di impugnazione ("), ai fini della delimitazione dell'ambito del giudicato sotto il profilo del cd. effetto conformativo dell'ulteriore attività dell'Amministrazione occorre proprio aver riguardo alla tipologia e al numero dei motivi accolti». In altri termini, anche l'annullamento per vizio di motivazione - com'è quello di specie - ha o può avere un effetto conformativo, nel senso che l'amministrazione, nel rinnovare il provvedimento, non può determinarsi in base a quelle stesse ragioni che la sentenza di annullamento abbia considerato illogiche, inidonee, scorrette o devianti o comunque illegittime. In questi casi, peraltro, l'annullamento determina il modo in cui il potere dell'amministrazione deve essere esercitato, delimitando, ma senza mai eliminarlo, lo spazio in cui possono ancora muoversi le scelte discrezionali dell'amministrazione. Lo dice la stessa sentenza in esame, nella quale si legge: «Naturalmente il problema ordinamentale diventa allora quello di conciliare tale effetto conformativo (e cioè l'imposizione giudiziale di una regola per la successiva attività sostanziale) con le caratteristiche tendenzialmente incomprimibili del potere amministrativo. (") Il problema della consistenza dell'effetto precettivo va allora risolto,oltre che in ovvia relazione con la qualità vincolata o discrezionale del potere, avendo riguardo al tipo di vizio per il quale fu pronunciato l'annullamento dell'atto».
Ciò posto, la sentenza afferma esplicitamente che la motivazione della delibera del Consiglio superiore, per giustificare la scelta del dr. PALMIERI, avrebbe dovuto aver riguardo a fatti medio tempore intervenuti, e ciò non è stato fatto.
Prestando ossequio a questo dictum, la Commissione avrebbe dovuto istruito la pratica anche allo specifico fine di accertare se nel periodo successivo alla delibera del 2001 (o meglio, nel periodo successivo al momento cui essa faceva riferimento) vi fossero fatti nuovi potenzialmente idonei ad influire sulla comparazione attitudinale in esame. Se fosse stato effettuato, questo esame avrebbe portato all'accertamento di circostanze indubbiamente rilevanti. Anzitutto il dott. PALMIERI, a differenza del dott. NARDI ha sistematicamente esercitato le funzioni di pubblico ministero nelle udienze davanti alle Sezioni unite (attribuzione questa che viene tradizionalmente considerata di maggior impegno e di maggior prestigio e riservata oltre che agli Avvocati generali anche ai sostituti considerati pi esperti). In secondo luogo, il dott. PALMIERI ha svolto le funzioni di coordinatore nell'esercizio di una delle funzioni pi delicate ed importanti nell'ambito del ruolo che la Procura generale svolge in materia disciplinare.
L'esame di tali fatti nuovi avrebbe all'evidenza potuto portare a confermare la scelta a favore del dott. PALMIERI o comunque a porsi in modo diverso il problema della valutazione comparativa. Ed è questo un profilo sufficiente a determinare la necessità di un ritorno in Commissione al fine di completare l'istruttoria che non è stata esaurita.
6.Il terzo vizio individuato dal Consiglio di Stato sta in specifiche incongruenze motivazionali della delibera consiliare, sulle quali la Commissione avrebbe dovuto - e non ha fatto - integrare l'accertamento e la motivazione
Due in particolare sono i profili in questione.
Anzitutto il Consiglio di Stato considera «frutto se non di travisamento quanto meno di un difetto di puntuale motivazione il rilievo del plenum circa la maggiore anzianità complessiva nelle funzioni requirenti di legittimità vantata dal dott. PALMIERI». Sul punto appare, peraltro, evidente che, a fronte di un divario temporale di pochissimi mesi tra le due nomine a sostituto, sta il fatto la delibera consiliare non aveva messo in luce che l'attività dell'applicato di appello alla Procura generale è assolutamente identica a quella del sostituto: il che appare decisivo ai fini delle valutazioni attitudinali da esprimere in questo caso. L'unica differenza è che l'applicato non viene addetto alle istruttorie disciplinari, ma neppure il dott. NARDI, bench nominato sostituto, esercitava allora tali incombenze.
In secondo luogo, con riferimento alla valorizzazione dell'attività espletata dal dott. PALMIERI in ambito ministeriale quale dirigente dell'Ufficio II della direzione affari penali, il Consiglio di Stato ritiene che sia inappagante sul piano motivazionale il sintetico giudizio di preferenza accordato rispetto a quella espletata dal dott. NARDI. Anche in questo caso si tratta di una lacuna motivazionale che è possibile colmare posto che quelle svolte dal dott. PALMIERI erano funzioni dedicate allo sviluppo della cooperazione giudiziaria internazionale in campo penale, ben lungi da poter essere considerate meramente amministrative, posto che comportano la soluzione di delicati problemi sul piano giuridico ed istituzionale. Si tratta infatti di elementi che - con tutta evidenza - sono particolarmente significativi della altissima considerazione professionale di cui il dott. PALMIERI godeva e che corrispondeva del resto alle valutazioni, anche comparative, che erano e sono correnti nell'ambito della Corte e della Procura generale.
7. La sentenza 5 dicembre 2006 del Consiglio di Stato pone, dunque, al Consiglio superiore due obblighi: a) riesaminare, dandone congrua motivazione (alla luce dei rilievi contenuti in sentenza), gli elementi presenti in atti al momento della delibera di nomina del dr. PALMIERI; b) procedere ad accurata valutazione degli elementi sopravvenuti. Di ciò non v'è traccia nella motivazione della proposta qui in esame (che si riduce alle ultime nove righe di p. 6).
Una supina e silente acquiescenza alla facile via della minor resistenza, lungi dal dare esecuzione alla sentenza amministrativa, sarebbe una mancanza di rispetto verso la pronunzia del Consiglio di Stato, alla quale verrebbero addebitati intentiusurpativi delle prerogative consiliari in realtà inesistenti. Ma sarebbe soprattutto una resa del Consiglio superiore della magistratura e una inammissibile rinunzia alle proprie prerogative costituzionali.
Al fine di consentire al Consiglio superiore di poter svolgere pienamente l'attività valutativa di sua competenza esclusiva e, eventualmente, di integrare la motivazione della delibera, secondo le indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, chiedo, dunque, il ritorno della pratica in Commissione. cons. Livio Pepino".