Appello per la giustizia nello stato di diritto

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I sottoscritti professori universitari di diritto esprimono radicale
dissenso, nel metodo e nei contenuti, rispetto al disegno di legge-delega
per la riforma dell'ordinamento giudiziario.
Nel metodo va deplorato che una riforma di tale rilievo non sia stata
preceduta e accompagnata da un sistematico confronto con operatori e
studiosi del diritto nella ricerca, senza dubbio difficile ma del tutto
ragionevole, di soluzioni ampiamente condivise. Si è, invece, proceduto
nella logica di una 'rivincita' del potere politico sulla giurisdizione,
nell'indifferenza verso le attese di giustizia del cittadino.
Nei suoi contenuti il disegno di legge si ispira ad un modello burocratico e
piramidale di magistratura con una progressione in carriera appiattita sui
gradi di impugnazione e costellata da farraginosi meccanismi concorsuali;
dunque, inidonea a garantire le doti di equilibrio, di saggezza e di
professionalità che si richiedono al giudice sin dal processo di primo grado
dove, pi che altrove, si assumono decisioni destinate ad influire
pesantemente sulla libertà personale, sui diritti e sui beni dell'individuo.
In particolare, per quanto riguarda il pubblico ministero, appare poco
compatibile coi principi costituzionali l'organizzazione fortemente
gerarchica delle procure con la restaurazione ai vertici di poteri,
pressoch illimitati, di sostituzione e di avocazione: inevitabile, in un
simile contesto, la possibilità di pesanti influenze dell'esecutivo sia per
quanto riguarda l'esercizio dell'azione penale sia per quanto concerne la
conduzione delle indagini, con sostanziale vanificazione dell'obbligatorietà
dell'azione penale e con ricadute sulla stessa uguaglianza dei cittadini di
fronte alla legge.
Una serie di emendamenti ha, poi, ulteriormente peggiorato il testo del
progetto, sino a colpire l'essenza stessa della funzione giurisdizionale,
l'interpretazione della legge nel caso concreto. Diventa, infatti, illecito
disciplinare «l'attività di interpretazione di norme di diritto che
palesemente e inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della
legge o abbia contenuto creativo» (art. 7, lettera c), n. 7 del ddl, nella
versione approvata il 25 settembre scorso dalla commissione giustizia del
Senato in sede referente). La disposizione non riguarda il caso di
provvedimenti 'abnormi' che non trovino alcun fondamento nella legge;
ipotesi già autonomamente prevista come illecito disciplinare dal medesimo
progetto (art. 7, lettera c), n. 3) e, d'altronde, già oggi considerata
tale dalla giurisprudenza della sezione disciplinare del Csm. Qui ad essere
sanzionata è l'attività stessa di interpretazione della legge, nell'ambito
di un progetto 'punitivo' che prende le mosse dalla mozione approvata dal
Senato il 5 dicembre 2001 allorch i magistrati del tribunale di Milano
furono accusati di «disapplicare una legge dello Stato», a causa
dell'indirizzo seguito sul terreno delle rogatorie (e poi confermato dalla
Cassazione).
E' avvilente dovere, oggi, ricordare che sulla correttezza delle
interpretazioni svolte dal giudice si discute, non in via disciplinare, ma
nella sede fisiologica delle impugnazioni, e secondo criteri di razionalità
sicuramente non riducibili alla 'lettera' e alla 'volontà' della legge; n
tanto meno a ciò che traspare dal polemico richiamo al 'contenuto creativo
della decisione'. Sono formule che si potrebbero definire semplicemente
insensate ed anacronistiche nella parte in cui sottintendono, contro ogni
ragionevolezza, il carattere puramente 'dichiarativo' del complesso
meccanismo conoscitivo che è l'interpretazione della legge in funzione
applicativa; ma capaci, nel quadro dell'azione disciplinare promossa dal
ministro, di convertirsi in potenti strumenti di rottura dei valori su cui
regge la giurisdizione in uno Stato di diritto. Dove il giudice è costretto,
per non rischiare il procedimento disciplinare, a uniformare le sue
interpretazioni a quelle 'gradite' al potere politico non può esservi n
giustizia della decisione n, prima ancora, efficace esercizio della
funzione difensiva, le cui radici affondano nel libero confronto delle
opposte tesi e, dunque, nel pluralismo interpretativo.
Auspichiamo pertanto che la comunità dei giuristi e degli operatori del
diritto si unisca nella difesa dei valori fondamentali della giurisdizione.
9 ottobre 2003
Alberto Alessandri (univ. Milano Bocconi); Adele Anzon (univ. Roma Due);
Umberto Allegretti (univ. Firenze); Marta Bargis (univ. Piemonte Orientale
A. Avogadro); Ernesto Bettinelli (univ. Pavia); Raffaele Bifulco (univ.
Lecce); Francesco Bilancia (univ. Chieti-Pescara); Francesco Caprioli (univ.
Cagliari); Michele Carducci (univ. Lecce); Paolo Caretti (univ. Firenze)
Agatino Cariola (univ. Catania); Federico Carpi (univ. Bologna); Antonio
Carratta (univ. Macerata); Isa Castangia (univ. Cagliari); Massimo Ceresa
Gastaldo (univ. Milano Bocconi); Sergio Chiarloni (univ. Torino); Stefano
Maria Cicconetti (univ. Roma Tre); Paolo Comanducci (univ. Genova); Franco
Coppi (univ. Roma La Sapienza); Giorgio Costantino (univ. Bari); Franco
Della Casa (univ. Genova); Gianmario Demuro (univ. Cagliari); Alfonso Di
Giovine (univ. Torino); Mario Dogliani (univ. Torino); Emilio Dolcini
(univ. Milano Statale); Leopoldo Elia (univ. Roma La Sapienza); Giovanna
Falzone (univ. Cagliari); Elio Fazzalari (univ. Roma La Sapienza);
Giovanni Ferrara (univ. Roma La Sapienza); Luigi Ferrajoli (univ.
Camerino); Paolo Ferrua (univ. Torino); Maurizio Fioravanti (univ. Firenze)
Rosanna Gambini (univ. Torino); Silvio Gambino (univ. Calabria); Andrea
Giorgis (univ. Piemonte Orientale A. Avogadro); Glauco Giostra (univ.
Macerata); Ettore Gliozzi (univ. Torino) (Tania Groppi (univ. Siena); Carlo
Federico Grosso (univ. Torino); Enrico Grosso (univ. Piemonte Orientale A.
Avogadro); Riccardo Guastini (univ. Genova); Roberto Kostoris (univ.
Padova) ; Lucio Lanfranchi (univ. Roma La Sapienza); Sergio Lariccia (univ.
Roma La Sapienza); Elisabetta Loffredo (univ. Cagliari); Gilberto Lozzi
(univ. Roma La Sapienza); Alberto Lucarelli (univ. Napoli Federico II);
Angelo Luminoso (univ. Cagliari); Joerg Luther (univ. Piemonte Orientale A
Avogadro); Giorgio Marinucci (univ. Milano Statale); Enrico Marzaduri
(univ. Pisa); Francesco Merloni (univ. Perugia); Roberto Micc (univ. Roma
La Sapienza); Serafino Nosengo (univ. Piemonte Orientale A. Avogadro); Renzo
Orlandi (univ. Firenze); Alessandro Pace (univ. Roma La Sapienza);
Francesco Palazzo (univ. Firenze); Elisabetta Palici Di Suni (univ. Torino)
Piero Pinna (univ. Sassari); Alessandro Pizzorusso (univ. Pisa); Salvatore
Prisco (univ. Napoli Federico II); Andrea Proto Pisani (univ. Firenze);
Francesco Rigano (univ. Pavia); Guido Rossi (Milano statale); Antonio
Ruggeri (univ. Messina); Giovanni Serges (univ. Roma Tre); Stefano Sicardi
(univ. Torino); Delfino Siracusano (univ. Roma La Sapienza); Emanuele Somma
(univ. Genova); Luisa Torchia (univ. Urbino - Scuola superiore pubblica
amministrazione); Giuseppe Verde (univ. Palermo); Mauro Volpi (univ.
Perugia); Roberto Weigmann (univ. Torino); Enzo Zappalà (univ. Catania)

Le adesioni vanno inviate al sito www.ordinamentogiudiziario.org oppure al fax n 011/812.75.53

09 10 2003
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